Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 34200 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 3607/2025 proposto d’ufficio dalla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di primo grado di VIBO VALENZIA, con ordinanza n. 58/2025 depositata il 14/02/2025 nella causa tra:
COGNOME NOME;
– ricorrente non costituito in questa fase -contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME il quale, in accoglimento del regolamento sollevato d’ufficio, chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con ricorso in opposizione ex art. 24 comma 5 d. lgs. n. 46/1999 impugnava dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia l’avviso di addebito per il recupero di contributi previdenziali notificatogli in data 27 dicembre 2011 dal concessionario nell’interesse di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Eccepiva la nullità del ruolo esattoriale e dell’avviso di addebito, in particolare facendo valere l’avvenuto pagamento dei contributi.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia declinava la propria giurisdizione in favore del giudice tributario .
Sulla tempestiva riassunzione del COGNOME nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza in data 13 febbraio 2025, in dichiarata adesione all’indirizzo della S.C., espresso fra le altre da Cass. n. 14077 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 19523 del 2018 e Cass. n. 15168 del 2018, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1 c.p.c., ; ha ritenuto infatti che sussistesse la giurisdizione del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l’espressa previsione dell’art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell’e stensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l’iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale procuratore speciale della società di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso concludendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario in veste di giudice del lavoro.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Si premette che, per come pacifico, l’avviso di addebito avverso il quale NOME COGNOME ha proposto ricorso in opposizione concerne il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali, oltre somme aggiuntive, dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione a lavoratori agricoli subordinati che avevano prestato la loro attività alle dipendenze dell’originario ricorrente; la pretesa contributiva era afferente al terzo trimestre dell’anno 2006.
Tanto premesso, in continuità con arresti anche recenti di questa Corte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.
In tali precedenti è stato infatti affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l’intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass. 22/05/2023 n. 14077 e già in termini Cass. Sez. Un.. 23/07/2018 n. 19523, Cass. Sez. Un. 23/06/2010 n. 15168, Cass. Sez. Un. del 27/03/2007 n. 7399). Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell’ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sia nata da un accertamento tributario da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in
funzione di giudice del lavoro davanti al quale va rimessa la causa anche per il governo RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale rimette la causa anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di regolamento.
Roma, Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 Il Presidente AVV_NOTAIO COGNOME