Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9346 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10175/2024 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2109/2023 depositata il 24/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2109/2023 pubblicata il 24/10/2023, ha riformato la decisione del Tribunale di Reggio Emilia, che – in un giudizio introdotto, con ricorso ex art.702 bis c.p.c., dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per sentire accertare, in via principale, lo scioglimento per mutuo consenso, avvenuto con comportamento concludente a partire dall’anno 2000, del contratto di licenza di fabbricazione di pompe idrauliche stipulato tra le società il 20/2/1969, o, in via subordinata, il proprio recesso unilaterale dal medesimo contratto con comunicazione inviata a RAGIONE_SOCIALE il 16/2/2016 – aveva, disposta la conversione nel rito ordinario di cognizione e dichiarata la sussistenza della giurisdizione italiana (sulla base della qualificazione del contratto come « licenza di fabbricazione e non vendita della licenza » e dell’essere il contratto stato concluso in Italia, in lingua italiana e avere ad oggetto la commercializzazione da parte di RAGIONE_SOCIALE non limitata all’Algeria ma estesa a tutti i paesi africani), respinto la domanda principale e accolto la domanda subordinata dell’attrice, dichiarando la cessazione del contratto di licenza per intervenuto recesso di RAGIONE_SOCIALE
In particolare, il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano, applicando il criterio, operante nella materia contrattuale, del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, rinvenibile sia nell’art. 3 della legge di diritto internazionale privato (legge 31/5/1995 n. 208) che nell’art. 16 della convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile commerciale tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Algerina democratica e popolare ratificata in Italia con legge 23/12/2005 n. 291.
E per individuare il luogo di prevalente esecuzione dell’obbligazione suddetta il Tribunale aveva qualificato il contratto, non come «
vendita della licenza » (che si sarebbe esaurita al momento della conclusione del contratto a fronte del pagamento della commissione) e come contratto di durata per « fornitura a tempo indeterminato » di pezzi e accessori, secondo la tesi proposta dalla convenuta, ma come « un contratto di licenza di fabbricazione ». A tale conclusione si poteva pervenire dall’esame del contratto che, anche al di là della denominazione di «concessione di licenza di fabbricazione», esprimeva la volontà delle parti « di ottenere da un lato (parte RAGIONE_SOCIALE) la prestazione costituita dal poter usufruire per un tempo contrattualmente non determinato di una tecnologia costantemente aggiornata (know-how: “La società RAGIONE_SOCIALE fornirà alla licenziataria tutti disegni necessari nonché tutte le ulteriori informazioni tecniche utili alla produzione in Algeria delle pompe in oggetto”), e dall’altro (parte RAGIONE_SOCIALE) la prestazione costituita non solo dal pagamento di una commissione in forma forfettaria al momento della stipula del contratto, ma soprattutto dall’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di acquistare in via esclusiva i componenti e le parti di ricambio delle pompe prodotte su licenza ». Per l’effetto, tenuto conto « che il contratto era stato concluso in Italia », che era stato « redatto in lingua italiana (con traduzione in lingua francese e non arabo) », che aveva « avuto ad oggetto il trasferimento alla società algerina del know-how necessario per consentire alla RAGIONE_SOCIALE di realizzare le pompe finite utilizzando anche componenti realizzati dalla società italiana, e, soprattutto, che la commercializzazione non era limitata all’Algeria ma comprendeva la facoltà di RAGIONE_SOCIALE di esportare in tutti paesi africani (seppur in assenza di esclusiva) », il Tribunale aveva concluso che il legame costituito dalla prevalente esecuzione del contratto fosse con l’Italia e non con l’Algeria.
I giudici d’appello hanno, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, accogliendo il gravame della società algerina, sostenendo che: a) secondo l’art.16 lett. e) della
Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra Italia e Algeria, stipulata ad Algeri il 22/7/2003 e ratificata con legge n. 291/2005, sussiste la giurisdizione italiana, se il convenuto non ha residenza o domicilio in Italia, in materia contrattuale, se l’obbligazione « dedotta in giudizio » è stata o deve essere eseguita nel territorio italiano; b) sulla base dell’art.6 del Regolamento UE 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, laddove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro, è disciplinata dalla legge di tale Stato, nella specie costituita dai commi 1 e 2 dell’art. 3 della legge 218/1995, secondo i quali la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante ovvero « in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale », firmata a Bruxelles il 27/9/1968, e succ. modifiche, con la precisazione che ogni riferimento fatto alla Convenzione si intende fatto al Regolamento UE (Cass. 19571/2023); c) quindi in base all’art.7 del Regolamento 1215/2012, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato in giudizio dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; d) nel caso di specie, la giurisdizione non può essere incardinata in Italia sulla base del primo criterio -comma 1 della 1. 218/1995 e lett. a) della Convenzione tra Italia e Algeria -in quanto il convenuto in giudizio non ha residenza né domicilio nel territorio italiano, né vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c., occorrendo individuare « il luogo di esecuzione della prestazione » dedotta in giudizio; e) l’accordo stipulato dalle parti in causa in data 20/2/1969 costituisce un contratto di durata a prestazioni corrispettive « che consistono in: –
da parte di RAGIONE_SOCIALE, far conoscere il proprio know-how per la fabbricazione di pompe idrauliche a RAGIONE_SOCIALE affinché questa le possa produrre e consentire alla società algerina di apporre il marchio COGNOMERAGIONE_SOCIALE sulle pompe da essa fabbricate grazie alla tecnologia di COGNOME; – da parte di RAGIONE_SOCIALE, corrispondere la somma forfettaria di lire 1.500.000,00 e obbligarsi ad acquistare dalla COGNOME le componenti e gli accessori necessari alla fabbricazione delle pompe idrauliche », mentre la domanda attrice « deve essere interpretata quale domanda volta ad accertare l’inesistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE. di realizzare le pompe con l’utilizzo della tecnologia e del marchio RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del contratto asseritamente sciolto per mutuo consenso »; f) essendo le obbligazioni « dedotte in giudizio quelle che deve eseguire COGNOME in favore di RAGIONE_SOCIALE, finalizzate alla produzione e commercializzazione di pompe idrauliche nel territorio algerino », il luogo di esecuzione è l’Algeria.
Avverso la suddetta pronuncia, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 18/4/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (che non svolge difese).
Il P.G. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e errata applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 342 c.p.c. ( ante riforma Cartabia), degli artt.112 cpc e 346 cpc, in collegamento con l’art. 360, n. 3 cpc, nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.., in punto di mancata specifica qualificazione del contratto, qualificazione comunque operata in primo grado, in termini di contratto di licenza di fabbricazione, con statuizione non oggetto di specifica censura da parte dell’appellata RAGIONE_SOCIALE con conseguente
formazione di giudicato interno; b) con il secondo motivo, violazione e errata applicazione degli artt. 1346, 1372 e 1373 cc, degli artt. 1362 e ss c.c.., ancora dell’art. 2909 c.c. in rapporto all’art. 342 c.p.c. ( ante riforma Cartabia), in collegamento con l’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., deducendo, in primo luogo, che, essendo le prestazioni corrispettive oggetto del contratto attestate dalla Corte di Bologna coincidenti, in sostanza, con la species del contratto di licenza di fabbricazione invocato dalla ricorrente fin dal primo grado, e statuita con effetto di giudicato, la sentenza di primo grado andava confermata rispetto alle statuizioni sul contratto e poi rispetto alla sussistenza della giurisdizione italiana, mentre, in secondo luogo, se la domanda attorea principale in primo grado aveva ad oggetto la risoluzione consensuale del contratto caratterizzato dalle suindicate prestazioni corrispettive, essa aveva ad oggetto « l’accertamento dello scioglimento del contratto ex art. 1372 cc e quindi la cessazione della sua intera efficacia con riferimento a tutti i suoi effetti e dunque alla cessazione tra le parti dell’obbligo a tutte le corrispondenti prestazioni corrispettive », da eseguirsi non soltanto in Algeria e anzi dovendo trarsi che il legame costituito dalla prevalente esecuzione del contratto fosse con l’Italia (essendovi inclusa la fornitura di know-how e tecnologia da parte della Società italiana con prestazioni contrattuali collegate essenzialmente all’Italia); c) con il terzo motivo, un vizio per motivi attinenti la giurisdizione e la violazione/errata applicazione dell’art. 37 c.p.c. e con riferimento all’art. 3, comma 2, legge n. 218/1995 e all’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, del Reg. UE n. 44/01 poi sostituto dal Reg. n. 1215/2012, in relazione alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, in collegamento con l’art. 360 nn. 1 e 3 c.p.c., in quanto, ai sensi dell’art. 5 Reg. 44/01 e quindi dell’art. 7 Reg. 1215/2012, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio non coincide con
il luogo di esecuzione dell’obbligazione controversa, bensì con quella caratterizzante il contratto (c.d. prestazione caratteristica), nella specie, trattandosi di licenza di fabbricazione con prestazioni complesse e qualificate della licenziante, la prestazione caratteristica, idonea a connotare il contratto stesso ed a giustificare l’esecuzione della prestazione pecuniaria da parte della RAGIONE_SOCIALE, era quella svolta dalla licenziante COGNOME e localizzata in Italia, concretantesi in particolare nella concessione delle proprie conoscenze tecniche e relativi strumenti e della possibilità di utilizzare in territorio africano (in Algeria ed altri Paesi del continente) la denominazione « Rovatti » apposta sulle pompe realizzate dalla licenziataria, mentre l’obbligo contrattuale di SIEM non era produrre, ma usare la tecnologia e acquistare gli accessori forniti da COGNOME e creati in Italia, secondo il know-how fornito di COGNOME, così da poter apporre sui prodotti fabbricati e commercializzati nel mercato arabo il marchio RAGIONE_SOCIALE.
2. La prima censura è infondata, in quanto la Corte d’appello non ha operato una riqualificazione del contratto in contrasto con quella operata dal giudice di primo grado e in violazione del giudicato, avendo peraltro nell’individuare le prestazioni del contratto di durata a prestazioni corrispettive fatto riferimento a quanto statuito dal Tribunale, che aveva espressamente qualificato il contratto come di licenza di fabbricazione e « non vendita della licenza ».
V’è da aggiungere che comunque la Corte d’appello ha applicato il criterio dell’obbligazione « dedotta in giudizio » di cui alla lett.a) del Reg.Bruxelles I bis, senza addentrarsi nella qualificazione del rapporto come di vendita o di prestazione di servizi, e di cui all’art.16 della Convenzione Italia -Algeria, ritenendo che, avuto riguardo al petitum , essendo stato chiesto accertarsi il venir meno, per risoluzione per mutuo consenso o recesso unilaterale, del diritto della società algerina di realizzare le pompe idrauliche nel territorio algerino e commercializzarle, con l’utilizzo della tecnologia
e del marchio fornitole da COGNOME, le obbligazioni dedotte in giudizio si dovevano eseguire in Algeria.
La seconda e la terza censura sono infondate, dovendosi fare richiamo a diverse pronunce delle Sezioni unite in senso conforme alla sentenza impugnata.
Occorre individuare quale fosse il luogo di esecuzione del contratto. Invero, la giurisdizione va determinata in forza della Convenzione di Bruxelles, così come integrata e sostituita dal Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2012, n. 1215 (noto come regolamento Bruxelles I bis, in vigore dal 10 gennaio 2015).
Peraltro, come riportato nella sentenza impugnata, secondo l’art.16 lett. e) della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra Italia e Algeria, stipulata ad Algeri il 22/7/2003 e ratificata con legge n. 291/2005, sussiste la giurisdizione italiana, se il convenuto non ha residenza o domicilio in Italia, in materia contrattuale, se l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio italiano.
L’art.7 del Regolamento 1215/2012, che ha sostituito il regolamento 44/2001 (il regolamento Bruxelles I), prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, (a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del « luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio » (questa la regola base) e, ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione (b), il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è « nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto , nel caso della prestazione di servizi, « il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto ». E si ricorda che le relazioni commerciali sono qualificabili come
« compravendita di beni » se l’obbligazione caratteristica del contratto consiste nella consegna di beni e come « prestazioni di servizi » se l’obbligazione caratteristica consiste invece nella fornitura di servizi.
La lett. c) della stessa disposizione stabilisce poi un ordine di preferenza tra i criteri di collegamento, posto che: « la lett. a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lett. b) ».
Quindi la regolabase (luogo di esecuzione dell’obbligazione specifica dedotta in giudizio) si applica solo nei casi in cui non siano applicabili le regole speciali dettate dalla lett.b) dell’art.7.
La Corte di Giustizia ha chiarito che in caso di pluralità di luoghi di esecuzione delle prestazioni di servizi, si deve avere riguardo al « luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente », collegamento che di norma si concretizza nel luogo della prestazione principale dei servizi (Corte UE 7/3/2018, causa C-274/16).
Questa Corte (Cass. 9107/2005) ha affermato che « In base all’art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie, italiano, e quindi, in base all’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell’art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie l’Italia ». Nella fattispecie, l’attrice italiana lamentava il mancato adempimento, da parte della società tedesca convenuta, delle
prestazioni relative (a) alla mancata acquisizione da una società statunitense, anche in favore di essa attrice, della licenza di utilizzazione del marchio di quella, e (b) alla mancata attuazione di un accordo che avrebbe permesso ad essa attrice di realizzare la produzione e la distribuzione di calzature, che, alla stregua dell’art. 1182 cod. civ., norma del nostro ordinamento che disciplina il luogo dell’adempimento, la prima prestazione doveva essere eseguita all’estero, perché colà dovevano essere intrattenuti i rapporti per il conseguimento della licenza e per l’estensione della stessa alla società attrice italiana, e la seconda, non essendo il luogo di esecuzione determinato dalla convenzione o dagli usi e non potendosi desumere dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182, primo comma) né in base ai criteri di cui al secondo e terzo comma dell’art. 1182 cod. civ., doveva essere adempiuta al domicilio che il debitore, cioè il convenuto, aveva al tempo della scadenza (quarto comma), vale a dire la Germania. Doveva pertanto esclusa, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di risoluzione dell’accordo e conseguente risarcimento del danno proposto dalla società italiana nei confronti della convenuta tedesca.
Sempre questa Corte (Cass. SU 29176/2020), in una controversia tra due parti di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la vendita all’estero, da parte di una società italiana, di scarpe per lo sport ed il tempo libero prodotte da una società spagnola, lite insorta per la risoluzione del contratto, in cui quindi si verteva sull’ applicazione della lett. b), art. 7 cit., dovendosi accertare, ai fini della giurisdizione, se si vertesse nella specie di « compravendita di beni » (ingenerante la giurisdizione spagnola, posto che in Spagna venivano consegnate le calzature destinate agli altri mercati Europei), ovvero di « prestazione di servizi » che non si esauriscono nella compravendita di beni (ingenerante la giurisdizione italiana,
posto che non era in discussione che tali servizi dovessero dalla società italiana essere prestati in Italia), ha affermato la giurisdizione italiana. Si è richiamata Cass. S.U. n. 156/20 (con riguardo al Reg. 44/2001, ma con affermazione valevole anche per la normativa sopravvenuta) secondo cui: « ai fini dell’individuazione della giurisdizione secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di Giustizia (sentenza del 25 febbraio 2010, in C381/08) – la distinzione tra la nozione di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe contenute nell’art. 5, Punto 1, lett. b), del Regolamento CE n. 44 del 2001, trova fondamento nella “obbligazione caratteristica” dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene o la prestazione di un servizio » e precisato che la regola dell’« obbligazione caratteristica » quale elemento discriminante la giurisdizione in materia contrattuale ha matrice unionale, essendosi osservato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 7, punto 1, lett. b) Reg. 1215/12, « occorre prendere in considerazione l’obbligazione caratteristica di detti contratti quale criterio di collegamento al giudice competente (v, in tal senso, sentenze del 25 febbraio 2010, Car Trim, C-381/08, EU:C:2010:90, punti 31 e 32, e del 15 giugno 2017, Kareda, C-249/16, EU:C:2017:472, punto 40 e giurisprudenza ivi citata) »(CGUE 8 marzo 2018 cit.). Si è ritenuto che, nella specie, dalle risultanze processuali emergeva un’obbligazione caratteristica di prestazione di servizi, avente ad oggetto l’espletamento, da parte della società italiana licenziataria e per conto della licenziante spagnola, di un’operatività complessa ed articolata di cooperazione che trascendeva chiaramente i limiti del solo rapporto di vendita-fornitura e che segnatamente concerneva la distribuzione e la promozione di mercato da parte della distributrice italiana.
Questa Corte (Cass. S.U. n. 9956/2024) ha poi, di recente, affermato la giurisdizione del giudice italiano, in una controversia
relativa a un contratto, concluso in Italia tra un soggetto ivi domiciliato e un soggetto domiciliato nella Confederazione Svizzera, avente a oggetto la prestazione da parte di quest’ultimo del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari in favore del cliente domiciliato in Italia, riguardante una o più operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari, in applicazione del criterio di collegamento dettato dell’art. 5, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, « dovendosi fare riferimento al luogo in cui la prestazione del servizio di consulenza è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, in rapporto all’obbligo di informazione da fornire al cliente, caratterizzante il contratto ».
Nella specie, come osserva il PG, se COGNOME doveva far conoscere il proprio know-how per la fabbricazione di pompe idrauliche alla società algerina, affinché questa potesse produrre e apporre il marchio RAGIONE_SOCIALE sulle pompe prodotte grazie alla tecnologia della licenziante, la prestazione di servizio, caratterizzante il contratto, doveva eseguirsi in Algeria.
E peraltro, anche con riguardo alle prestazioni di servizi della licenziante, di produzione, distribuzione delle pompe idrauliche, dedotte in giudizio, l’Algeria rappresenta il luogo di esecuzione delle suddette prestazioni, vale a dire « quelle che deve eseguire RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, finalizzate alla produzione e commercializzazione di pompe idrauliche nel territorio algerino ».
Quindi la prestazione dedotta in giudizio e caratterizzante il contratto doveva ritenersi la fornitura del knowhow all’impresa algerina, in Algeria, nonché l’applicazione di tale tecnologia agli impianti prodotti in Algeria.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.