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Giurisdizione consumatore: sito web non basta

La Corte di Cassazione stabilisce che la semplice accessibilità di un sito web dall’estero non è sufficiente a radicare la giurisdizione nel paese di residenza del consumatore. Per applicare il foro del consumatore, l’attività del professionista deve essere intenzionalmente ‘diretta’ verso quello specifico Stato. Nel caso di specie, un agente immobiliare italiano ha legittimamente agito in Italia contro un cliente austriaco, nonostante questi lo avesse contattato tramite il suo sito web.

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Pubblicato il 30 novembre 2025 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione Consumatore: il Sito Web Non Basta per Spostare la Causa all’Estero

Il tema della giurisdizione consumatore in un mercato sempre più digitalizzato è al centro di una recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La pronuncia chiarisce un punto fondamentale: la semplice possibilità per un consumatore residente all’estero di accedere al sito internet di un professionista italiano non è sufficiente per obbligare quest’ultimo a intentare una causa nel Paese del cliente. Vediamo nel dettaglio i fatti e i principi affermati dalla Corte.

I Fatti di Causa

Un cittadino italiano residente in Austria conferiva un incarico a un’agenzia immobiliare italiana per la vendita di un suo immobile situato in Italia. L’agente trovava una potenziale acquirente, la quale firmava una proposta irrevocabile di acquisto, poi accettata dal venditore. Tuttavia, la vendita definitiva non si concludeva a causa di disaccordi su alcune problematiche dell’immobile.

L’agente immobiliare richiedeva quindi il pagamento della provvigione pattuita e, di fronte al rifiuto del cliente, otteneva un decreto ingiuntivo. Il venditore si opponeva, sollevando una questione preliminare di giurisdizione: essendo lui un consumatore residente in Austria, sosteneva che la causa dovesse essere celebrata davanti a un tribunale austriaco, e non italiano, in applicazione della normativa europea a tutela dei consumatori (Regolamento UE n. 1215/2012).

La Corte di Appello di Milano respingeva tale eccezione, ritenendo che l’attività dell’agente immobiliare, pur avendo un sito web accessibile dall’estero, fosse rivolta esclusivamente alla clientela italiana. Il caso è così giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Questione della Giurisdizione del Consumatore e l’Attività “Diretta”

Il cuore del problema ruota attorno all’interpretazione degli articoli 17 e 18 del Regolamento UE n. 1215/2012. Queste norme prevedono una protezione speciale per i consumatori, stabilendo che l’azione del professionista contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato in cui il consumatore è domiciliato (il cosiddetto “foro del consumatore”).

Questa regola, tuttavia, non si applica sempre. Una delle condizioni necessarie è che l’attività commerciale del professionista sia “diretta” verso lo Stato membro di residenza del consumatore. La controversia si è quindi concentrata sul significato di attività “diretta”. Il ricorrente sosteneva che l’utilizzo di un sito internet, per di più con una versione in lingua inglese, costituisse di per sé un’attività diretta anche verso l’Austria, Paese da cui lui stesso aveva contattato l’agenzia.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, fornendo chiarimenti decisivi. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha ribadito che per considerare un’attività professionale “diretta” verso un altro Stato membro non basta la mera accessibilità di un sito internet. È necessario che il professionista abbia manifestato in modo inequivocabile la volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di quello specifico Stato.

Quali sono gli indizi di tale volontà? La Corte ne elenca alcuni a titolo esemplificativo:
* L’uso di una lingua o di una moneta diversa da quella abitualmente usata nello Stato del professionista.
* La menzione di contatti telefonici con prefisso internazionale.
* L’uso di un dominio di primo livello nazionale diverso da quello del professionista (es. .at per l’Austria).
* L’indicazione di costi di spedizione verso lo Stato del consumatore.

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi elementi fosse presente. L’uso della lingua inglese è stato considerato irrilevante, in quanto lingua veicolare internazionale e non la lingua principale del Paese di residenza del ricorrente. Allo stesso modo, il fatto che il cliente avesse trovato e contattato l’agenzia dall’Austria dimostra solo l’accessibilità del sito, non un’intenzione dell’agente di rivolgersi al mercato austriaco. L’attività, pertanto, era da considerarsi interamente svolta e radicata in Italia.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato sorgere del diritto alla provvigione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Si trattava, infatti, di una censura sulla valutazione dei fatti e delle prove documentali, attività che spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.

Conclusioni

L’ordinanza consolida un principio importante per i professionisti e le imprese che operano online: avere un sito web non significa automaticamente essere soggetti alla giurisdizione di tutti i Paesi da cui il sito è accessibile. La tutela del foro del consumatore scatta solo quando vi è una chiara e provata intenzione del professionista di orientare la propria offerta commerciale verso un determinato mercato estero. In assenza di tali elementi, si applicano le regole ordinarie sulla giurisdizione, che nel caso di specie hanno correttamente individuato nel tribunale italiano quello competente a decidere la controversia.

Quando un’attività online si considera ‘diretta’ a un altro Stato UE ai fini della giurisdizione del consumatore?
Un’attività online è ‘diretta’ a un altro Stato membro non per la semplice accessibilità del sito, ma quando il professionista manifesta la volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di quello Stato, ad esempio utilizzando la lingua o la moneta locale, un dominio nazionale specifico o menzionando contatti internazionali.

La presenza di un sito web in lingua inglese è sufficiente per radicare la giurisdizione nel paese di un consumatore estero?
No. Secondo la Corte, l’uso della lingua inglese non è di per sé sufficiente, in quanto è la lingua più diffusa a livello internazionale e non è necessariamente quella principale del Paese di residenza del consumatore. Non dimostra un’intenzione specifica di rivolgersi a quel mercato.

Può la Corte di Cassazione riesaminare come il giudice di merito ha interpretato i documenti di causa?
No. La valutazione dei documenti e delle prove è un’attività demandata esclusivamente al giudice di merito (primo e secondo grado). La Corte di Cassazione può intervenire solo su questioni di legittimità (violazione di legge), non può sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello dei giudici precedenti.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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