Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 25954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 25954 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5746/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocata COGNOME NOME e dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME e dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3032/2020 depositata il 07/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.NOME COGNOME ha proposto ricorso in via principale articolato in cinque motivi contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3032/2020, pubblicata il 7 settembre 2020.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, contenente due motivi di ricorso incidentale.
– La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 -bis.1, c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano, con rimessione della causa alla Terza sezione.
Anche le parti hanno depositato memorie.
3. – La causa ebbe inizio con citazione del 15 dicembre 2012, allorché NOME COGNOME convenne dinanzi al Tribunale di Avellino la RAGIONE_SOCIALE, società avente sede a Nicosia (Cipro), domandando che la convenuta venisse condannata a restituirgli la somma di € 826.682,14, oltre interessi, sottrattagli dalla RAGIONE_SOCIALE e costituente il profitto di una operazione di trading su CFD (” contract for difference “) svolta dalle ore 00:03 alle ore 00:09 del 27 giugno 2011 in relazione al movimento prezzo dell’indice DJ30. La RAGIONE_SOCIALE aveva addotto che si era verificato un errore tecnico sulla sua piattaforma di trading online quanto alla individuazione di tale indice. L’attore richiese altresì di condannare la convenuta a restituirgli l’importo della somma di € 49.000,00 versata in cinque tranches tra il 13 e il 17 giugno 2011, nonché l’importo della perdita subita pari ad € 123.675,72.
La RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi eccepì pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice Italiano e la sussistenza della giurisdizione del giudice di Cipro, nonché l’applicabilità della legge
cipriota, come pattuita nelle condizioni generali del rapporto contrattuale, non essendo il COGNOME un consumatore.
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 15 maggio 2017, affermò la giurisdizione del giudice italiano, considerando il COGNOME un consumatore e perciò vessatoria la clausola che imponeva la giurisdizione e la legge di Cipro. Il Tribunale accolse poi la domanda di restituzione della somma di € 826.682,14, respingendo le altre pretese dell’attore.
La Corte d’appello di Napoli, investita da reciproci gravami, ha quindi accolto l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello incidentale di NOME COGNOME ed ha così respinto tutte le domande di quest’ultimo, compensando per intero fra le parti le spese processuali. In motivazione, la Corte di Napoli ha ribadito la sussistenza della giurisdizione italiana in luogo di quella dell’autorità giudiziaria di Cipro, ravvisando la qualifica di consumatore del COGNOME agli effetti del Regolamento CE n. 1215 del 2012.
4. -Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia l’omesso esame degli obblighi gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE a tutela del consumatore ai sensi dell’art. 19 della direttiva 2004/39, come recepita dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e dell’art. 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.
Il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia l’omesso esame dei parametri di riconoscibilità dell’errore, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1428 c.c.
Il terzo motivo del ricorso principale denuncia l’omesso esame dell’art. 5 dei termini e condizioni dell’accordo con il cliente al dettaglio.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia l’omesso esame della avvenuta conclusione del contratto.
Il quinto motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
4.1. -Il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, lett. c), Reg. 1215/2012. La ricorrente incidentale evidenzia che il COGNOME aveva aderito alle condizioni generali di contratto da essa predisposte. In tali condizioni generali vi è l’art. 16, n. 2, il quale prevede che ‘ciascuna delle parti irrevocabilmente: 1. conviene che le corti di Cipro avranno giurisdizione su ogni controversia relativa al presente Contratto e si sottomette irrevocabilmente alla giurisdizione delle predette corti ‘. Si espone, così, che il COGNOME, ‘iscrivendosi al sito Markets.com, ha quindi accettato le condizioni generali di contratto, dando inequivocabilmente il suo consenso a devolvere alla giurisdizione del Giudice cipriota ogni controversia che fosse eventualmente sorta in relazione alle stesse condizioni generali’. Inoltre, secondo la ricorrente incidentale, ‘la qualificazione del Sig. COGNOME come consumatore stride vistosamente con le capacità tecniche e l’attitudine al rischio che lo stesso ha dimostrato di avere nel caso di specie’.
Il secondo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE denuncia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., quanto all’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio disposta dalla Corte d’appello di Napoli.
5. – Con ordinanza interlocutoria n. 7404/2020 del 19 marzo 2024, resa all’esito dell’adunanza camerale del 23 gennaio 2024, la Terza sezione civile ha rimesso a queste Sezioni Unite la decisione sulla questione di giurisdizione posta nel primo motivo del ricorso incidentale.
– Va premesso che, poiché il primo motivo del ricorso incidentale investe una questione pregiudiziale di rito (quale, nella specie, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, negato esplicitamente nella sentenza gravata) e proviene dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, la censura dovrebbe avere automaticamente carattere condizionato all’accoglimento del ricorso principale (Cass. Sez. Unite n . 7381 del 2013).
Non di meno, dovendo pronunciarsi a sezioni unite ex art. 374 c.p.c. su tale questione pregiudiziale, si giustifica sotto il profilo dell’ordine logico l’immediato esame del primo motivo del ricorso incidentale.
– Va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, rigettando il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE
7.1. -Alla stregua delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta, si rileva che il rapporto contrattuale fra le parti (costituitosi mediante iscrizione di NOME COGNOME, residente a Mercogliano , alla piattaforma di trading EMAIL, di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, società avente sede a Cipro), recante altresì la clausola di proroga della giurisdizione in favore di Cipro (articolo 16 -Governing law ad jurisdiction -, n. 2), ebbe inizio nel febbraio del 2011. La causa è stata poi instaurata il 15 dicembre 2012.
Dovendo queste Sezioni Unite individuare il giudice cui spetta la giurisdizione, in ordine a controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano, mediante applicazione delle norme pertinenti, anche se diverse da quelle indicate dalle parti o dal giudice del merito, la questione va risolta ratione temporis in base agli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, rispettivamente poi sostituiti e riprodotti dagli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento U.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012.
7.2. L’articolo 15, § 1, lett. c ) del regolamento CE n. 44/2001 precisa che viene di seguito disciplinata, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività. L’articolo 16, § 1, del regolamento CE n. 44/2001 dispone quindi che l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. L’art. 17 del regolamento CE n. 44/2001 prescrive, infine, le condizioni che consentono di derogare alle disposizioni in tema di competenza per i contratti conclusi da consumatori; deve trattarsi di convenzione posteriore al sorgere della controversia, o che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella medesima sezione 4 del regolamento, o che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.
7.3. -Per contestare l’applicabilità nel caso di specie delle disposizioni in tema di competenza per i contratti conclusi da consumatori, la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE pone in risalto che il COGNOME nei quattro mesi successivi alla iscrizione
alla piattaforma RAGIONE_SOCIALE.com aveva fatto assidua attività di trading , accedendo pressoché quotidianamente al sito, anche per molte ore consecutive, per acquistare e cedere strumenti finanziari (si fa rinvio ad un documento prodotto, attestante ben 889 accessi alla piattaforma RAGIONE_SOCIALE.com nel solo periodo 1°-30 giugno 2011). Ciò rileverebbe con riferimento alla vicenda di causa, che attiene, come visto, all’operazione di trading su CFD svolta dalle ore 00:03 alle ore 00:09 del 27 giugno 2011 in relazione al movimento prezzo dell’indice DJ30, allorché, a dire della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe verificato un problema tecnico causato dal liquidity provider in ordine alla quotazione del TARGA_VEICOLO. Il COGNOME, dunque, ad avviso della ricorrente incidentale, avrebbe dimostrato ‘capacità tecniche’ e ‘attitudine al rischio’ e sarebbe un ‘investitore professionale’, in quanto tale immeritevole della ‘tutela del consumatore’.
8.- Come più volte chiarito dalla Corte di Giustizia UE, le norme sulla competenza di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento CE n. 44/2001 e del regolamento CE n. 1215/2012 costituiscono una deroga tanto alla regola generale di competenza fissata, rispettivamente, all’articolo 2 ed all’articolo 4, paragrafo 1, di tali regolamenti, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza speciale in materia di contratti, secondo cui il giudice competente è quello del luogo in cui è stata o deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio (CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C.-498/16, punto 43 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, la nozione di «consumatore», ai sensi di tali disposizioni, deve essere interpretata facendo riferimento alla posizione di tale persona in un contratto determinato, in relazione alla natura e alla finalità di quest’ultimo, e non alla situazione soggettiva di tale persona. Sono, quindi, i contratti conclusi al di fuori e
indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l’unico scopo di soddisfare le proprie necessità di consumo privato da parte di un individuo, e dunque per un uso non professionale del bene o del servizio di cui trattasi, quelli che rientrano nel particolare regime previsto dai citati regolamenti in materia di protezione del consumatore in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un’attività professionale (CGUE, sentenza del 9 marzo 2023, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C-239/22; sentenza del 20 ottobre 2022, RAGIONE_SOCIALE, C 604/20, punti 54 e 55; sentenza del 14 febbraio 2019, COGNOME, C -630/17, punto 87 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 3 ottobre 2019, COGNOME, C208/18, punto 44 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 14 febbraio 2019, COGNOME, C -630/17, punti 88 e 89, e giurisprudenza ivi citata).
8.1. – La ricorrente incidentale, come si è già detto, obietta che la qualificazione del COGNOME come consumatore stride con le capacità tecniche e l’attitudine al rischio che lo stesso ha dimostrato di avere nel corso della esecuzione del rapporto. Va tuttavia ribadito che lo stato soggettivo di «consumatore», agli effetti, che qui rilevano, degli articoli 15, 16 e 17 del regolamento n. 44/2001, e cioè delle regole di competenza dettate in materia di contratti conclusi dai consumatori, dipende pur sempre dalla natura e dalla finalità del contratto da verificare al momento della sua conclusione, restando poi ai giudici nazionali di valutare se lo stesso soggetto nel corso dell’esecuzione del rapporto abbia fatto in concreto un uso essenzialmente professionale del servizio.
9. -Con riguardo alla prestazione del servizio di trading online reso dalla RAGIONE_SOCIALE D’COGNOME, non può, allora, affermarsi, che l’utilizzatore, privo, al momento della conclusione del contratto,
delle caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale, seppure asseritamente in possesso delle competenze necessarie per assumere le proprie decisioni di investimento e per valutarne i rischi, nonché di seguito autore di numerosissimi accessi alla piattaforma dedicata, avesse perciò perso la qualità di «consumatore», agli effetti degli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001, per aver fatto uso di tale servizio allo scopo di perseguire esigenze non di consumo privato.
10. -In tal senso si precisava in CGUE, sentenza del 3 ottobre 2019, COGNOME, C208/18, che ‘l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un CFD concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato FOREX tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i CFD, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni, sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento Roma I, o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39 è di per sé, in linea di principio, ininfluente’.
Tale interpretazione è già stata seguita da queste Sezioni Unite nell’ordinanza n. 6456 del 2020, negando la validità dell’accordo di
proroga della competenza, in deroga alle regole in materia di contratti conclusi da consumatori, contenuto nelle condizioni generali di un contratto di conto trading-online.
11. -Non sussistendo, pertanto, le condizioni di cui all’art. 17 del Regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 con riguardo alla convenzione di electio fori contenuta nell’art. 16, n. 2 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, in deroga alla giurisdizione del luogo in cui è domiciliato il consumatore, il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE va rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.
Queste Sezioni Unite, dopo aver pronunciato sulla questione di giurisdizione oggetto del primo motivo del ricorso incidentale, rimettono alla Terza Sezione civile, a norma dell’art. 142 disp. att. c.p.c., la decisione del ricorso principale e dell’ulteriore motivo del ricorso incidentale, con la conseguente regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE, dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rimette alla Terza Sezione civile la decisione del ricorso principale e dell’ulteriore motivo del ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite