Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 28945 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 28945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31803-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dell’AVV_NOTAIO NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui RAGIONE_SOCIALE in ROMA, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
NOME COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 74/2021 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il 14/05/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la cliente NOME COGNOME, cittadina tedesca, chiedendone la condanna al pagamento del compenso professionale per l’attività difensiva da essi svolta in sede civile e penale a seguito di un sinistro verificatosi su una pista da sci in Alta Val Badia;
che, costituendosi in giudizio, la convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell’art. 5 del regolamento UE n. 44/2001;
che il Tribunale adito, con sentenza n. 780/2018, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, decise la causa nel merito, accogliendo la domanda dei professionisti nei limiti della somma di €. 7.531,57.
che la Corte d’Appello di Bolzano, con sentenza n. 74/2021 resa pubblica il 14.5.2021, ha respinto il gravame proposto dalla soccombente NOME, rilevando, quanto all’ecc epito difetto di giurisdizione del giudice italiano (oggetto del primo motivo di gravame):
-che l’argomento della ‘ direzione ‘ delle attività dei legali verso la Germania (che renderebbe applicabile l’art. 17 del regolamento UE n. 1215/2012 e quindi porterebbe a radicare la
e contro
giurisdizione del giudice dello Stato membro di domicilio del consumatore) era stato tardivamente introdotto nel dibattito, essendo stato affrontato solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, sicché trovava applicazione la preclusione dell’art. 345 cpc;
-che la convenuta non aveva assolto all’onere probatorio posto a suo carico (sulla specifica circostanza dell’attività professionale dei due legali diretta verso la Germania);
-che la mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell’art. 17 Reg. UE n. 1215/2012 rendeva applicabile al caso di specie l’art. 7 del citato Regolamento (sulla devoluzione della causa al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione de dotta in giudizio), in linea con un precedente di questa Corte (Sez. U -, Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021);
rilevato che contro la predetta sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da memoria, contrastato con controricorso dallo RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) il quale ha a sua volta depositato memoria in prossimità dell’adunanza, mentre l’AVV_NOTAIO è rimasto intimato;
rilevato che col primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE n. 1215/2012 in tema di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 7.12.2010 in cause C-585/08 e C-144/09), per avere la Corte d’Appello ritenuto non dedotta la circostanza necessaria per l’applicazione dell’art. 18 sulla competenza in materia di
contratti conclusi dal consumatore della direzione dell’attività difensiva verso la Germania, benché agli atti vi fossero plurimi elementi indiziari a tal fine (capitoli di prova per testi, lettera a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, pagina estratta dal sito Internet con indicazione del numero telefonico dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preceduto da prefisso internazionale);
che col secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 101 cpc per avere la Corte altoatesina omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva adottato una decisione a sorpresa, rilevando di ufficio la questione della necessità che l’attività professionale degli avvocati fosse diretta verso la Germania, Stato membro di domicilio del consumatore, senza concedere il termine previsto dal secondo comma della disposizione, necessario per porre la convenuta in condizioni di integrare la sue difese;
rilevato che il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 bis/1 cod. proc. civ.;
che in prossimità dell’adunanza sono pervenute memorie; considerato che la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal primo motivo, anche alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, rende opportuno il rinvio all’udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all’esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Sez. U n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115);
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12.9.2023