Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3414 Anno 2026
Civile Ord. Sez. U Num. 3414 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
Per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO sollevato d’ufficio dal TRIBUNALE DI CREMONA (r.g. 218/2024) nella causa tra:
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– ricorrenti non costituiti in questa fase -contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, TUTTI I CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, A 1858 POSTI DI CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL’RAGIONE_SOCIALE, AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, E IMMESSI IN RUOLO AVENTI POSIZIONE IN GRADUATORIA SUCCESSIVA ALLA n. 4356;
– resistenti non costituiti in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE – nonché tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’RAGIONE_SOCIALE, area C, posizione economica C1, aventi posizione successiva alla n. 4356 – lamentando che, all’atto della loro immissione in ruolo per effetto del primo scorrimento della graduatoria, l’Ente previdenziale non aveva messo a disposizione sedi lavorative in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, destinate, invece, agli idonei assunti con il successivo scorrimento.
I ricorrenti chiedevano, quindi, l’annullamento sia dell’avviso assegnazione sede -ulteriori immissioni in ruolo, dell’11 ottobre 2023, sia dell’avviso scelta sedi ulteriori immissioni in ruolo, pubblicato in data 4 ottobre 2023, unitamente agli atti consequenziali.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE ed eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale amministrativo adito, contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda.
Con sentenza n. 3027/2024 il TAR del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, qualificato l’atto contestato in termini di atto di micro -organizzazione e ritenuto che, nell’assegnazione delle sedi al personale dipendente neoassunto , non residuasse alcun potere autoritativo, di natura pubblicistica, dell’Amministrazione datore di lavoro, per essere riconducibile l’assegnazione delle sedi al personale, da parte di un ente pubblico, alla gestione del rapporto di lavoro esulante dai provvedimenti amministrativi con cui la RAGIONE_SOCIALE delinea le linee fondamentali della propria organizzazione o con cui fissa il contingente complessivo del proprio personale dipendente
mediante l’individuazione delle sedi vacanti da assegnare ai vincitori (e poi agli idonei) del concorso, senza alcuna modificazione della preesistente organizzazione degli uffici, mediante la distribuzione razionale del personale di nuova assunzione secondo le esigenze di copertura dei posti già previsti in organico.
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2024, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Cremona.
Il Tribunale di Cremona ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, disponendo la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 367, comma 1, cod. proc. civ., e rimettendo gli atti a queste Sezioni Unite, rilevando che i ricorrenti:
-hanno agito in giudizio chiedendo l’accertamento del diritto di scelta delle sedi RAGIONE_SOCIALE site in Emilia Romagna, Toscana e Marche, rese disponibili per le sole immissioni in ruolo degli idonei assunti con lo scorrimento di 719 unità, nell’ambito del concorso pubblico a 1858 posti di consulente di protezione sociale indetto con delibera n. 66/2020; che, a tal fine, hanno impugnato, in via incidentale, l’avviso di assegnazione sede per le ulteriori immissioni in ruolo dell’11 ottobre 2023, l’avviso di scelta delle sedi ulteriori del 4 ottobre 2023 e i successivi provvedimenti di convocazione inviati dall’RAGIONE_SOCIALE, oltre ai contratti di lavoro stipulati dal 23.10.2023;
-hanno premesso di avere partecipato al suddetto concorso e di essersi collocati in graduatoria, inizialmente come idonei non vincitori, alle posizioni n. 4439 (NOME COGNOME) e n. 4356 (NOME COGNOME);
-hanno esposto che l’Istituto, effettuate le prime assunzioni, con avviso del 16 maggio 2023, aveva comunicato la volontà d’immettere in ruolo 340 ulteriori risorse, fino al candidato idoneo n. 4464, invitando i destinatari ad esprimere le preferenze tra le sedi rese disponibili sul territorio nazionale, limitate, all’epoca, alle sedi provinciali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Direzione di coordinamento metropolitano di RAGIONE_SOCIALE;
-avevano scelto la provincia di Cremona e, di lì a poco, per i candidati assunti con il successivo scorrimento del 20 luglio 2023, per ulteriori 719 unità collocate all’interno della medesima graduatoria ma in posizione deteriore,
l’RAGIONE_SOCIALE aveva messo a disposizioni sedi provinciali più ambite, in Emilia Romagna, Toscana e Marche e, in particolare, nelle province di Parma e Massa Carrara ove i ricorrenti risiedevano.
Il tribunale ravvisa nella domanda azionata la contestazione della determinazione dell’Ente in ordine all’individuazione delle sedi di assunzione, con denuncia della violazione dell’art. 35, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001, nonché dell’art 28, co. 1, d.P.R. n.487/1994 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per essere i relativi provvedimenti viziati da eccesso di potere e manifesta irragionevolezza o, comunque, da difetto di motivazione.
Sottolinea che i ricorrenti agiscono per il riconoscimento del proprio diritto alla scelta delle sedi collocate in Emilia Romagna (COGNOME) e in Toscana (COGNOME), in via prioritaria rispetto ai concorrenti assunti con il terzo scorrimento di fatto, deducendo, come causa petendi , non già lo stravolgimento della graduatoria ma ‘l’illegittimità della procedura di assunzione’ e della determinazione amministrativa assunta a monte della stipula dei contratti -avente per oggetto l’individuazione delle sedi messe a disposizione della procedura di scorrimento, quindi un atto di macro-organizzazione, caratterizzato da discrezionalità amministrativa nella determinazione dell’organizzazione degli uffici ed estraneo alla gestione concreta del rapporto di lavoro.
Interpreta la doglianza come censura, direttamente e immediatamente, di un atto di macro-organizzazione precedente, anche logicamente, l’assunzione – quindi, della soggezione ai poteri datoriali – e indirizzata al profilo della fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici id est la determinazione delle scoperture organiche destinate a essere fronteggiate con il primo scorrimento e, quindi, con maggiore urgenza rispetto alle altre carenze -nel cui ambito i rapporti di lavoro si inseriscono.
Aggiunge che non risultava esservi stata, nella specie, alcuna predeterminazione delle sedi destinate a essere coperte con tutti i
candidati utilmente collocati in graduatoria, quanto, piuttosto, l’individuazione solo in vista del singolo scorrimento, cosicché, al momento dell’immissione in ruolo dei ricorrenti, l’Amministrazione ha esercitato la medesima discrezionalità e i medesimi poteri caratterizzanti l’individuazione delle sedi da assegnare a qualunque vincitore di concorso, adottando atti per i quali il sindacato -se ammesso -non è rimesso al Giudice ordinario.
Rimarca che, qualora fosse ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, il Tribunale sarebbe inevitabilmente chiamato a operare un sindacato che, ove ammissibile, investirebbe in maniera diretta -e non già incidentale e ai fini della mera disapplicazi one, ai sensi dell’art. 63 T.U.P.I. – la determinazione dell’RAGIONE_SOCIALE relativa all’individuazione delle vacanze o degli ampliamenti di organico destinati a essere fronteggiati con l’assunzione degli idonei risultati vincitori a seguito del primo scorrimento.
L’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le parti in epigrafe indicate non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si premetta che è ius receptum il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda avendo riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass., Sez. Un., n. 19966/2023; Cass., Sez. Un., n. 13492/2021; Cass., Sez. Un., n. 25578/2020).
Del pari, dagli approdi ormai da tempo consolidati nella giurisprudenza di legittimità derivano gli insegnamenti, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, secondo cui la cognizione
della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione (in tal senso, fra tante, si vedano Cass., Sez. Un. n. 4870/2022, n. 26272/2016, n. 10404/2013, n. 24185/2009, n. 16526/2008).
La S.C., nelle medesime pronunzie innanzi ricordate (v., in particolare, Cass. Sez. Un. n. 26272/2016, ed ivi ulteriori precedenti), ha tuttavia avuto modo di chiarire e puntualizzare che ove, invece, venga censurata la scelta dell’ente pubblico territoriale di coprire i posti della pianta organica, non mediante “scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura, la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura (ed es. concorso interno, mobilità, etc.), si è in presenza di una contestazione che investe quindi l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (v., fra le altre, in continuità, Cass., Sez. Un., 22566/2022).
Ebbene, in sintesi, in tema di procedura concorsuale la giurisdizione spetta, rispettivamente, al giudice ordinario o al giudice amministrativo, a seconda che: a) la controversia concreta involga un atto di mera gestione delle graduatorie, riguardante in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria (giurisdizione ordinaria); b) l’oggetto diretto del giudizio sia l’accertamento della legittimità della stessa regolamentazione generale delle graduatorie, quale adottata con atto ministeriale (giurisdizione amministrativa generale di legittimità). Nel secondo caso, infatti, seppure l’interesse del ricorrente sia quello di ottenere, all’esito, una posizione utile nella graduatoria, la domanda proposta contesta la legittimità dell’atto organizzativo adottato
dall’amministrazione. Tale conclusione resta ferma anche nelle ipotesi in cui la domanda del ricorrente non mira all’annullamento integrale dell’atto generale dell’amministrazione, ma intende denunciare l’illegittimità di singole disposizioni del provvedimento a monte rispetto ai riflessi, in termini di illegittimità derivata, che da esse derivano su singoli atti applicativi a valle (fra i quali, l’avviso di scorrimento).
Ove l’Amministrazione disponga lo scorrimento della graduatoria del concorso concedendo ai concorrenti in posizione deteriore la possibilità di scegliere ulteriori sedi non rientranti tra quelle originariamente offerte ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, con il predetto avviso l’Amministrazione non si è limitata a dare attuazione alle originarie previsioni del bando, in ordine alle assegnazioni delle sedi, ma ha ampliato il ventaglio delle possibilità di scelta offerte ai candidati, con la conseguenza che non si controverte semplicemente della pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria, quanto, piuttosto, della contestazione di atti di macro – organizzazione tramite i quali l’Amministrazione, esercitando poteri autoritativi in ordine alle determinazioni inerenti l’effettivo fabbisogno del personale, di uno specifico profilo e livello economico, nelle sedi disseminate sul territorio nazionale, ha ampliato la sfera delle destinazioni di servizio dei soggetti collocati in graduatoria, negando ai ricorrenti utilmente collocati di poter accedere a posti riservati, di fatto, ai candidati in posizione deteriore.
In tale contesto, pertanto, la situazione giuridica fatta valere, nel contestare i predetti atti di macro-organizzazione, è di interesse legittimo, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In definitiva, sono quindi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le ipotesi in cui il privato non lamenta il mancato scorrimento tout court della graduatoria, ma l’ agere e le scelte della RAGIONE_SOCIALE che ha proceduto alle assunzioni individuando in via prioritaria, per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, assunti con il terzo
scorrimento di fatto e in posizione deteriore, una sfera territoriale delle destinazioni di servizio (inclusiva dell’Emilia Romagna e della Toscana) negata ai candidati utilmente collocati in graduatoria in vista del primo scorrimento.
Pertanto, il conflitto negativo in esame va risolto con la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge.
22.Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi in questa sede, in mancanza di attività difensiva svolta dalle parti e della natura ufficiosa del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME