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Giurisdizione CCEPS: sì alla competenza sui biologi

Una federazione nazionale di un ordine professionale ha sollevato un dubbio sulla giurisdizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) in merito alle elezioni dei propri organi, lamentando l’assenza di rappresentanti della categoria al suo interno. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la giurisdizione CCEPS, poiché una modifica normativa intervenuta durante il giudizio ha sanato la composizione della Commissione, includendo i rappresentanti richiesti e risolvendo così la potenziale questione di costituzionalità.

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Pubblicato il 20 gennaio 2026 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Giurisdizione CCEPS sui Biologi: La Cassazione Fa Chiarezza

Con l’ordinanza n. 19481 del 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato una complessa questione sulla giurisdizione CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) in relazione alle controversie elettorali dell’Ordine dei Biologi. La decisione chiarisce un importante aspetto procedurale, evidenziando come una modifica normativa intervenuta in corso di causa possa sanare un potenziale vizio di costituzionalità e confermare la competenza di un giudice speciale.

I Fatti del Caso: Una Questione di Competenza Elettorale

La vicenda trae origine da quattro distinti ricorsi presentati da alcuni professionisti biologi avverso le operazioni elettorali per la costituzione degli organi direttivi di diversi Ordini territoriali. Tali ricorsi erano stati proposti dinanzi alla CCEPS, l’organo di giurisdizione speciale previsto per le professioni sanitarie.

Paradossalmente, la stessa Federazione Nazionale degli Ordini, pur essendosi costituita in quei giudizi, ha sollevato un regolamento di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione. La Federazione nutriva dubbi sulla legittimità della stessa CCEPS a decidere, a causa di una lacuna normativa che destava perplessità di natura costituzionale.

Il Dubbio di Costituzionalità e la Giurisdizione CCEPS

Il cuore del problema risiedeva nella composizione della CCEPS. Al momento dell’inclusione dei biologi nel novero delle professioni sanitarie (con la legge n. 3 del 2018), il legislatore non aveva contestualmente previsto la nomina di membri iscritti all’albo dei biologi all’interno della Commissione.

Questa omissione, secondo la Federazione, violava principi costituzionali fondamentali:
* Il principio del Giudice naturale (art. 25 Cost.): la CCEPS, priva di componenti della categoria professionale giudicata, non poteva essere considerata il giudice “naturale” per i biologi.
* Il divieto di istituire giudici speciali (art. 102 Cost.): l’estensione della competenza di un giudice speciale a nuove categorie professionali senza un adeguamento della sua composizione appariva problematica.

In sostanza, si contestava che i biologi potessero essere giudicati da un organo in cui la loro professione non era in alcun modo rappresentata, a differenza di quanto previsto per altre professioni sanitarie come medici, farmacisti e veterinari.

La Decisione delle Sezioni Unite della Cassazione

Nonostante i fondati dubbi sollevati, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione della CCEPS. La soluzione è arrivata non da un’interpretazione della normativa preesistente, ma da un fatto nuovo accaduto mentre il giudizio di cassazione era pendente.

Le Motivazioni della Corte

La Corte ha basato la sua decisione su un elemento decisivo: l’entrata in vigore del DPCM 28 aprile 2023. Questo atto normativo ha modificato la composizione della CCEPS, introducendo finalmente la lettera “K) per l’esame degli affari concernenti la professione di biologo” e prevedendo esplicitamente la nomina di componenti effettivi e supplenti in rappresentanza di tale professione.

Questo intervento legislativo, definito ius superveniens (diritto sopravvenuto), ha di fatto sanato la lacuna che era all’origine del dubbio di costituzionalità. Con la nuova composizione, la CCEPS risultava pienamente legittimata a giudicare anche le controversie relative ai biologi, nel rispetto dei principi di imparzialità e di corretta costituzione del giudice.

Di conseguenza, la Corte ha affermato che sussistevano tutti i requisiti per dichiarare la giurisdizione della CCEPS. Tenuto conto della novità della questione e della sua risoluzione tramite una modifica normativa intervenuta solo in corso di causa, le spese del procedimento sono state compensate tra le parti.

Conclusioni: L’Impatto della Modifica Normativa in Corso di Causa

Questa ordinanza offre un’importante lezione sul funzionamento del sistema giudiziario e sul suo rapporto con il potere legislativo. Dimostra come un potenziale vuoto di tutela giurisdizionale, derivante da un’imperfetta riforma legislativa, possa essere colmato da un intervento normativo tempestivo. La decisione delle Sezioni Unite consolida la competenza della CCEPS come foro specializzato per tutte le professioni sanitarie, inclusi i biologi, garantendo uniformità di trattamento nelle controversie elettorali e disciplinari e chiudendo una parentesi di incertezza giuridica.

Quale organo ha giurisdizione sulle controversie relative alla validità delle elezioni degli Ordini dei biologi?
La giurisdizione spetta alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

La mancanza iniziale di rappresentanti dei biologi nella CCEPS ha reso incostituzionale la sua competenza?
La mancanza ha sollevato un serio dubbio di legittimità costituzionale. Tuttavia, il problema è stato risolto da una successiva modifica normativa (DPCM 28 aprile 2023) che ha integrato la composizione della Commissione con i rappresentanti dei biologi, sanando il vizio prima della decisione finale.

Cosa accade se una legge che sana un difetto normativo entra in vigore mentre il processo è in corso?
La Corte ne tiene conto al momento della decisione. In questo caso, l’intervento normativo sopravvenuto ha permesso alla Cassazione di dichiarare la giurisdizione della CCEPS, poiché la ragione del contendere (la composizione non integrata) era venuta meno.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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