Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19481 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 19481 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 16/07/2024
Sul ricorso 23523/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, ORDINE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA E DEL MOLISE, ORDINE DEI RAGIONE_SOCIALE DELL’EMILIA ROMAGNA E DELLE MARCHE, ORDINE DEI RAGIONE_SOCIALE DEL LAZIO E DELL’ABRUZZO, ORDINE DEI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE TOSCANA E DELL’UMBRIA , RAGIONE_SOCIALE, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 16/2023/12-3-4 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte, a Sezioni unite, dichiari la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RILEVATO CHE
Con quattro distinti ricorsi tutti notificati il 14 novembre 2023 ai dottori RAGIONE_SOCIALE in essi indicati, oltre che agli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di Emilia –RAGIONE_SOCIALE e Marche, di Lazio ed Abruzzo, di Toscana ed Umbria e al RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, ha premesso:
a ) che i predetti, con distinti ricorsi (NOME COGNOME ed altri; NOME COGNOME ed altri; NOME COGNOME ed altri; NOME COGNOME ed altri), avevano impugnato davanti alla RAGIONE_SOCIALE
(RAGIONE_SOCIALE) le operazioni elettorali per la prima costituzione del Consiglio direttivo e del RAGIONE_SOCIALEgio dei RAGIONE_SOCIALE rispettivamente dell’RAGIONE_SOCIALE, di Emilia RAGIONE_SOCIALE e Marche, di Lazio ed Abruzzo, di Toscana ed Umbria, ai sensi d ell’art. 6, secondo comma d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (‘ Ricostituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per la disciplina dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesse ‘), per essere stato il sistema ordinistico RAGIONE_SOCIALE professione di biologo attratto alla disciplina RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con legge 11 gennaio 2018, n. 3;
b ) di essersi in tali giudizi costituita con memoria;
c ) che il T.A.R. Lazio -Roma, adito dal primo dei non eletti, all’esito RAGIONE_SOCIALE prime votazioni del proprio Comitato RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 7 giugno 2023, n. 9571, ha declinato la propria giurisdizione, a norma dell’art. 8, decimo comma d. lgs. C.p.S. cit., in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto organo giurisdizionale speciale istituito prima RAGIONE_SOCIALE Costituzione, la cui decisioni sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge.
Rilevata l’assoluta specularità RAGIONE_SOCIALE questione su cui esso ha pronunciato a RAGIONE_SOCIALE posta dall’art. 2, sesto comma del medesimo decreto legislativo, che negli stessi termini demanda alla RAGIONE_SOCIALE la competenza a conoscere RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali RAGIONE_SOCIALE organi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territoriali, essa ha osservato che:
a ) il d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, disciplina al Capo I l’ordinamento e i compiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stabilendo all’art. 2 che ne sono organi, tra gli altri, il Consiglio direttivo, con el ezione ‘ in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto ‘ (secondo comma) e il RAGIONE_SOCIALEgio dei RAGIONE_SOCIALE ‘ composto da un presidente iscritto nel Registro dei RAGIONE_SOCIALE legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi ‘ (terzo comma);
b ) il sesto comma del citato art. 2 stabilisce che ‘Avverso la validità RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali è ammesso ricorso alla RAGIONE_SOCIALE‘.
c ) la ratio dell’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il d. lgs. C.p.S. n. 233/1946 (e dunque con norma primaria, in aderenza al dettato dell’art. 25 RAGIONE_SOCIALE Costituzione), quale organo di giurisdizione speciale per gli RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestualmente all’isti tuzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesime, risiede nell’opportunità di affidare a un unico organo con composizione e competenze specifiche alcune materie comuni (iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale, cancellazione, procedimento disciplinare, applicazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni nei confronti RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo dei rispettivi RAGIONE_SOCIALE), al fine di garantirne una uniformità di trattazione;
d ) in tale ottica, la RAGIONE_SOCIALE è posta dall’ordinamento quale Giudice Naturale per la cognizione di dette controversie secondo le coordinate dell’art. 25 Cost., il quale, in base alla costante interpretazione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza, contiene una riserva di legge assoluta (Corte Cost. n. 88/1962): sicché, essendo materia riservata alla giurisdizione di un Giudice, essa non può essere riconosciuta ad alcun altro giudice;
e ) in particolare, l’art. 17 del d. lgs. C.p.S. citato prevede la costituzione di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘integrata’ da componenti tratti dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE modificazioni successive del testo legislativo rispetto alle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 193/2014 e 215/2010 e pertanto la sua composizione varia in ragione RAGIONE_SOCIALE categorie professionali RAGIONE_SOCIALE sottoposte al suo giudizio;
f ) tuttavia, il settimo comma RAGIONE_SOCIALE norma, pur esigendo per la validità di ogni seduta la presenza di ‘ almeno tre dei membri’ appartenenti ‘alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui è in esame la pratica ‘, non prevede la nomina di iscritti all’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE: con omissione particolarmente rilevante, posto che il legislatore, inseriti i chimici e i fisici nel novero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la legge n. 3 del 2018, ha reputato indispensabile intervenire, con lo stesso atto normativo (art. 8, quinto comma legge n. 3 del 2018) sull’art. 17 del d. lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, inserendo le lettere e -bis ) ed eter ) che integrano la composizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con rappresentanti di tali categorie professionali;
g ) pertanto la norma devolutiva alla giurisdizione speciale del contenzioso sulla validità RAGIONE_SOCIALE elezioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non contemplando componenti ascrivibili alla professione di biologo, appare di dubbia compatibilità con i principi predicati dall’art. 25 Cost., in tema di Giudice naturale e dall’art. 102 Cost., in tema di divieto di istituzione di Giudici speciali per l’estensione a categorie professionali originariamente (prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Carta costituzionale) non soggette alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso ed osservato, preliminarmente sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 11 gennaio 2018, n. 3 per la parte in cui devolve la giurisdizione elettorale sull’elezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al Giudice speciale RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE riserva di legge assoluta posta dall’art. 25 Cost. e dell’art. 102 Cost., per l’ampliamento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale, la detta RAGIONE_SOCIALE ha proposto regolamento di giurisdizione, ai sensi del l’art. 41 c.p.c., davanti a queste Sezioni Unite, chiedendo l’accertamento dell’eventuale giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla materia elettorale inerente all’elezione del Consiglio Direttivo e al RAGIONE_SOCIALE.
Nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva.
Il P.G. ha comunicato le sue conclusioni nel senso RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Fati di causa
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio di merito sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione RAGIONE_SOCIALE questione da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in via definitiva ed immodificabile, per evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione RAGIONE_SOCIALE causa (Cass. S.U. 18 dicembre 2018, n. 32727; Cass. S.U. 12 maggio 2022, n. 15122); e
analogamente dal soggetto che, come nel caso di specie, abbia comunque aderito alla sua giurisdizione.
Per quanto qui interessa, il d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come mod. dall’art. 4, primo comma RAGIONE_SOCIALE legge 11 gennaio 2018, n. 3, ha in particolare stabilito che:
a ) nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli RAGIONE_SOCIALE dei medici-chirurghi e RAGIONE_SOCIALE odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei fisici, dei chimici, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE infermieristiche, RAGIONE_SOCIALE professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tecniche, RAGIONE_SOCIALE riabilitazione e RAGIONE_SOCIALE prevenzione e, in particolare, dei RAGIONE_SOCIALE (art. 1, primo comma);
b ) ciascun RAGIONE_SOCIALE, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, i propri organi (art. 2, secondo comma), osservando le modalità e i termini previsti per le votazioni (art. 2, quarto e quinto comma) ed essendo avverso la validità RAGIONE_SOCIALE operazioni elettorali ammesso ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 2, sesto comma);
c ) presso l’RAGIONE_SOCIALE è costituita, per i RAGIONE_SOCIALEsti di cui al presente decreto, una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di RAGIONE_SOCIALE e un funzionario dell’Amministrazione civile dell’interno di grado non inferiore al 6° (art. 17, primo comma); e di cui fanno parte, per l’esame RAGIONE_SOCIALE affari concernenti le rispettive RAGIONE_SOCIALE (di medico chirurgo, veterinario, farmacista, ostetrica, odontoiatra, chimico e fisico: le due ultime inserite con le lettere ebis ), eter ) in virtù dell’art. 8, quinto comma RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 3 del 2018), un ispettore generale ed otto rappresentanti RAGIONE_SOCIALE suddette categorie professionali, di cui cinque effettivi e tre supplenti (art. 17, secondo comma).
2.1. Ai RAGIONE_SOCIALE, pure essendo anche il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esplicitamente stato compreso nella regolamentazione riorganizzativa, al pari RAGIONE_SOCIALE suddette categorie professionali (in particolare dei chimici e dei fisici, con i quali hanno condiviso la riforma dell’or dinamento professionale con la medesima legge n. 3 del 2018: artt. 8 e 9) e potendo anch’essi ricorrere, per accertare la validità RAGIONE_SOCIALE operazioni relative alle elezioni RAGIONE_SOCIALE organi dei propri RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (costituita proprio per i RAGIONE_SOCIALEsti di cui al novellato decreto legislativo in esame, tra i quali rientranti), non era stata tuttavia riconosciuta alcuna rappresentanza in essa.
Per tale lacuna legislativa la RAGIONE_SOCIALE ha prospettato in via dubitativa l’odierna questione di giurisdizione, preliminarmente sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 11 gennaio 2018, n. 3, per la parte in cui devolve la giurisdizione elettorale sull’elezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al Giudice speciale RAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE riserva di legge assoluta posta dall’art. 25 Cost. e dell’art. 102 Cost., per l’ampliamento RAGIONE_SOCIALE giurisdizione speciale.
Da tempo è acquisita la legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma in esame, istitutiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in riferimento all’art. 102 Cost., per non essere in contrasto con il divieto di istituzione di ‘g iudici straordinari o speciali’, trattandosi di un’ipotesi di giurisdizione ‘domestica’ anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Costituzione (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22397; Cass. 21 febbraio 2013, n. 4371).
Ed anzi, proprio sul presupposto RAGIONE_SOCIALE natura giurisdizionale dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, costitutivamente connotata dal rispetto del principio di imparzialità e di terzietà, in particolare garantita, nel giudizio di rinvio a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 392 ss. c.p.c., dall’alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che abbia emesso la decisione impugnata, è stata affermata l’illegittimità costituzionale, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 17, primo e secondo comma, lett. c ) d.lgs. C.p.S. 233/1946, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’esame RAGIONE_SOCIALE
affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. E in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 legge n. 87/1953, dell’art. 17, primo e secondo comma, lett. a ), b ), d ), e ) d.lgs. cit., nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’esame RAGIONE_SOCIALE affari concern enti le RAGIONE_SOCIALE dei medici chirurghi, dei veterinari, RAGIONE_SOCIALE ostetriche e RAGIONE_SOCIALE odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (Corte cost. 9 luglio 2014, n. 193).
Sul medesimo presupposto, è stata analogamente affermata l’illegittimità costituzionale, per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma e 117, primo comma Cost., dell’art. 17, primo e secondo comma, lett. e ), d.lgs. C.p.S. 233/1946, nella parte in cui stabilisce che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nella sua esclusiva composizione volta alla definizione RAGIONE_SOCIALE affari inerenti alla professione RAGIONE_SOCIALE) facciano parte, tra gli altri, anche due componenti di derivazione ministeriale, per i plurimi vincoli di soggezione con una RAGIONE_SOCIALE parti del processo (il RAGIONE_SOCIALE). La previsione è stata, infatti, ritenuta in aperto contrasto, già sul piano RAGIONE_SOCIALE mera apparenza esterna, con i caratteri di indipendenza ed imparzialità dell’attività giurisdizionale, quanto: alla nomina dei suddetti componenti, affidata alla discrezionalità dell’autorità governativa, sganciata da ogni riferimento normativo che valga preventivamente a determinarne l’ambito a ttitudinale e le competenze; all’eventuale conferma del mandato, per il disvalore nell’ottica dell’autonomia garantita al designato nel corso del suo adempimento; alla possibile revoca, essendo all’interessato riconosciute le comuni garanzie di natura procedimentale, in assenza peraltro di una tipizzazione legislativa RAGIONE_SOCIALE sue ragioni giustificative. Decisivo rilievo assume, infine, la circostanza dell’incardinazione nella stessa amministrazione di appartenenza dei detti componenti, anche dopo la designazione: non mutando, infatti, dopo la nomina, lo status economico né giuridico del dirigente
scelto, rimanendo l’attività dello stesso dirigente soggetta anche al controllo disciplinare del RAGIONE_SOCIALE designante.
Anche qui, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 legge n. 87/1953, è stat o dichiarato costituzionalmente illegittimo il d.lgs. C.p.S. 233/1946, nelle parti in cui stabilisce che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facciano parte, tra gli altri, anche due componenti di derivazione ministeriale (Corte cost. 7 ottobre 2016, n. 215).
Nelle more del giudizio, la questione posta è stata risolta dall’art. 2 DPCM 28 aprile 2023, che ha modificato l’art. 1 DPCM 14 ottobre 2021, aggiungendo nella composizione RAGIONE_SOCIALE CCPES, dopo la lettera I ), la lettera ‘K) per l’esame RAGIONE_SOCIALE affari concernenti la professione di biologo’ , parimenti modificando e integrando la tabella G), con l’aggiunta RAGIONE_SOCIALE lettera K), recante l’indicazione dei componenti effettivi e supplenti RAGIONE_SOCIALE professione di biologo.
Sussistono pertanto i requisiti per dichiarare la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le controversie in materia di operazioni elettorali sui RAGIONE_SOCIALE e la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente regolamento di giurisdizione, tenuto conto dell’intervenuta modif ica normativa nella sua pendenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e compensa le spese del regolamento tra le parti.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024