Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 3736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 3736 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso N. 16978/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima in Roma, INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza n. 435/2017 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari, depositata il 26. 5. 2017.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21. 11. 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza n. 435 del 26. 5. 2017 la Corte di appello di Cagliari, accogliendo l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulla domanda proposta , ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., dallo RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 479.998,00, corrisposta a titolo di sovracanone dal 2004 al 2012.
La società RAGIONE_SOCIALE, titolare di una concessione su porzione di demanio marittimo, aveva motivato la domanda di ripetizione esponendo che il pagamento del sovracanone era stato previsto dalla RAGIONE_SOCIALE con determinazioni nn. 2081/D del 28. 12. 2001 e 2220/D del 29. 12. 2003, emanate ai sensi dell’art. 46 del d. P.R. n. 348 del 1979, e che tale obbligo era stato poi riprodotto nell’atto di concessione demaniale; tuttavia , su ricorso di altro concessionario, la società RAGIONE_SOCIALE degli Aranci, il Tar RAGIONE_SOCIALE, con sentenza 14. 12. 2012, n. 1122, aveva annullato ‘ a causa RAGIONE_SOCIALE carenza del necessario presupposto normativo o legittimazione RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva ‘ non solo il provvedimento del comune che imponeva il sovracanone ma anche i suindicati atti regionali presupposti, facendo così venire meno il titolo per ottenere la sua corresponsione.
La RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda.
Con ordinanza del 20. 10. 2015 il Tribunale di Cagliari affermò la propria giurisdizione ma rigettò la domanda, negando ogni rilevanza alla sentenza del giudice amministrativo invocata dalla parte privata, per essere la debenza del sovracanone prevista dalla convenzione n. 1176 del 2004 stipulata dalla società attrice in sede di concessione del bene demaniale, non oggetto di impugnativa. La Corte di appello di Cagliari, investita da appello in via principale dalla società
attrice ed in via incidentale dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarò il
R.G. N. 16978/2017.
difetto di giurisdizione del giudice ordinario affermando che, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. b), cod. proc. amm., le controversie in materia di concessione di beni pubblici sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo e quindi sottoposte a quella del giudice ordinario sono solo quelle di contenuto meramente patrimoniale che attengono al l’ammontare del canone, nelle quali non viene in rilievo l’esercizio dei poteri discrezionali spettanti alla pubblica amministrazione, mentre nel caso di specie la società concessionaria aveva contestato proprio il corretto esercizio del potere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella imposizione del sovracanone.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato a mezzo posta con invio il 28. 6. 2017, ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha notificato controricorso e depositato successiva memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 16368 del 2023, la prima Sezione di questa Corte ha rimesso il ricorso al AVV_NOTAIO per la sua trattazione da parte delle Sezioni unite.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1. Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 1 lett. b), cod. proc. amm., ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.
La ricorrente assume che la statuizione di diniego RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario adottata dalla Corte di appello è errata, non conformandosi al modello legale di ripartizione stabilito dalla disposizione di legge citata. Ciò in quanto la esponente non aveva ‘ affatto contestato dinanzi al Tribunale l’azione autoritativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ , e neppure ‘ contestato la concessione demaniale nella parte in cui (art. 4) imponeva il pagamento del sovracanone regionale ‘ , ma aveva ‘ inteso esclusivamente azionare il proprio diritto soggettivo alla ripetizione delle somme riscosse sine titulo nel corso degli anni dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a titolo di sovracanone, a seguito e per l’effetto RAGIONE_SOCIALE declaratoria di illegittimità da parte del TAR RAGIONE_SOCIALE non sentenza n. 1122 del
R.G. N. 16978/2017.
14 dicembre 2012 del medesimo sovracanone e dell’efficacia erga omnes di tale sentenza ‘ .
La causa petendi dell’azione proposta non aveva pertanto ad oggetto la contestazione dell’esercizio di poteri discrezionali dell’ amministrazione concedente, bensì il diritto di ripetere quanto versato in ragione del venir meno, in forza dell’annullam ento disposto dal giudice amministrativo, degli atti amministrativi che avevano imposto il sovracanone.
Si aggiunge che, come emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 4 dell’atto di concessione demaniale, in esso non si era formato alcun accordo, neppure mediato, tra concedente e concessionario in ordine al pagamento del sovracanone, la cui imposizione era pertanto diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE autoritativa applicazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinazione, ivi richiamata, n. 2220/D del 29. 12. 2003.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. L’art. 133, comma 1 lett. b), cod. proc. amm., stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ” le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche “.
Questa Corte ha chiarito che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo, cioè, il potere d’intervento RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.
Sulla base di questo criterio distintivo è stato più volte sottolineato che ricorre la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere RAGIONE_SOCIALE legittimità del provvedimento di determinazione del canone di concessione, in relazione al quale è ravvisabile un potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE amministrazione concedente
R.G. N. 16978/2017.
(Cass. Sez. un. 16459 del 2020; Cass. Sez. un. n. 11687 del 2020; Cass. Sez. un. n. 13903 del 2011; Cass. Sez. un. n. 15644 del 2010 ).
2.2. Ai sensi dell’art. 5 cod. proc. civ. si desume che la giurisdizione si determina sulla base RAGIONE_SOCIALE domanda, avuto riguardo al c.d. petitum sostanziale ed alla causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ( Cass. Sez. un. n. 21677 del 2013; Cass. Sez. un. n. 10375 del 2007; Cass. Sez. un. n. 17461 del 2006 ) .
In sede di applicazione dell’art. 133 cod. dir. amm. il riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione deve pertanto prendere in considerazioni le ragioni che il concessionario pone a fondamento RAGIONE_SOCIALE propria pretesa riguardante il canone concessorio.
Nel caso di specie, la società concessionaria ha avanzato la sua domanda di restituzione dei sovracanoni versati deducendo che essi erano stati previsti nell’atto concessorio senza che si fosse formata sul punto alcuna convenzione o accordo tra le parti, in virtù RAGIONE_SOCIALE mera applicazione ed esecuzione delle determinazioni regionali sopra menzionate e che, essendo esse state annullate con efficacia erga omnes dal Tar RAGIONE_SOCIALE, era venuto meno il titolo in forza del quale l’Amministrazione concedente potesse trattenere le somme versate. La pretesa azionata in giudizio va pertanto qualificata come domanda di ripetizione di indebito per sopravvenuta mancanza del titolo , fondata sull’efficacia ultra partes dell’invocato giudicato amministrativo di annullamento.
L’esame dei fatti costitutivi dell’azione dedotti dalla società attrice porta a ritenere che la presente controversia sia annoverabile tra quelle a contenuto patrimoniale aventi a oggetto le indennità i canoni o gli altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario.
Ed invero l’azione si fonda non già sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE legittimità dei provvedimenti che hanno imposto la prestazione che si assume non dovuta, bensì sulla mera richiesta di accertare che gli stessi sono venuti meno in forza di un giudicato amministrativo. Ciò che viene eccepito non è quindi un non corretto esercizio dei poteri discrezionali spettanti alla amministrazione concedente, prodromo al sindacato tipico del giudice amministrativo, ma la loro inefficacia ai fini RAGIONE_SOCIALE regolamentazione del rapporto di concessione. La
R.G. N. 16978/2017.
domanda ha quindi ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale a fronte RAGIONE_SOCIALE dedotta inesistenza del potere del concedente di imporre la corresponsione di una prestazione pecuniaria aggiuntiva a titolo di canone, esercitabile come tale dinanzi al giudice ordinario ( Cass. Sez. un. n. 13193 del 2018; Cass. Sez. un. n. 2295 del 2014 ). Mentre, è da aggiungere, appartengono al merito RAGIONE_SOCIALE controversia e non sono pertanto scrutinabili in sede di decisione sulla giurisdizione, le questioni inerenti alla estensione dell’efficacia del dedotto giudicato amministrativo al rapporto in essere tra le parti ed alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE regolamentazione dello stesso alla luce delle clausole e condizioni presenti nell’atto di concessione.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite il 21 novembre