Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31629 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 31629 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22312-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, società con Unico Socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente – avverso la sentenza n. 4431/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/05/2024.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune RAGIONE_SOCIALE ricorre contro la RAGIONE_SOCIALE con due motivi attinenti alla giurisdizione avverso la sentenza del Consiglio di Stato in s.g. n.4431/2024, pubblicata il 17 maggio 2024 e non notificata, con cui il C.d.S. ha affermato la propria giurisdizione sulla controversia insorta tra le parti, relativa all’aggiornamento del canone concessorio per le annualità 2014 e 2016, richiamando la propria sentenza n.128/2019, pronunciata in fattispecie analoga tra le stesse parti per diversa annualità , e ritenendo che la fattispecie fosse disciplinata dall’art.133, primo comma, lett. c, c.p.a. e non rientrasse nell’ipotesi derogatoria riguardante le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni ed altri corrispettivi.
2. Il ricorrente espone che, con contratto pubblico rep. n. 3751 del 14 giugno 1973 e sue successive integrazioni e modificazioni, RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto, a trattativa privata, la concessione trentennale del servizio pubblico di costruzione e gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio. Insorta controversia tra le parti sulla effettiva data di scadenza della concessione, la questione veniva deferita a collegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5 ottobre 2005, che stabiliva che ‘…alla data di scadenza della concessione (31.12.2005) il Comune di RAGIONE_SOCIALE avrà diritto di acquisire in piena proprietà e senza alcun corrispettivo l’impianto di distribuzione del gas (c.d. rete) realizzato dalla concessionaria in conformità alla specifica disciplina convenzionale quale risulta dall’art. 12, comma 2° dell’atto di concessione originario’ .
Il Comune, dunque, sostenendo di aver acquisito al suo patrimonio la piena proprietà dell’impianto della rete di distribuzione del gas in data 9 marzo 2007, procedeva all’ aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione ex art. 46 bis del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159.
Nel procedimento in oggetto, RAGIONE_SOCIALE ha impugnato davanti al Tar Puglia -Bari la determinazione dirigenziale n. 3151 del 13 dicembre 2016 avente ad oggetto l’ <>. Con motivi aggiunti RAGIONE_SOCIALE ha impugnato anche la diffida primo agosto 2018 a firma del Capo Servizio Avvocatura P.O.P. del Comune di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la <>. Il Tar, con sentenza 11 novembre 2021 n. 1632, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. La sentenza è stata appellata dal Comune di RAGIONE_SOCIALE con ricorso n. 9979 del 2021 e, nel corso del giudizio di appello, si è costituita RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza del 18 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal RAGIONE_SOCIALE che ha emesso la sentenza oggetto dell’attuale impugnazione .
Il ricorso, notificato in data 10 ottobre 2024, è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod.proc.civ.
Il 12 settembre 2025 il Comune ha depositato memoria.
In data 18 settembre 2025 RAGIONE_SOCIALE ha depositato tardivamente un mero atto di costituzione insieme con la procura speciale al difensore.
Il Pubblico Ministero, NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso e dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di RAGIONE_SOCIALE denunzia la v iolazione e/o errata applicazione dell’art. 111 cost. nonché degli artt. 7 comma 5 e 133 c.p.a. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo, nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali e la violazione e/o errata applicazione della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204.
1.2. Con il secondo, il Comune ricorrente denunzia la violazione e/o errata dell’art. 111 cost. nonché degli artt. 324 c.p.c. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 1) c.p.c., per essersi sostituito, il giudice amministrativo,
nell’esercizio dei propri poteri giurisdizionali, al g.o. nell’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali nella vertenza.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili.
2.2. Ed invero, sulla questione della giurisdizione sussiste il giudicato.
Cass., Sez. Un., n. 9151/2018, in fattispecie analoga vertente tra le stesse parti su altre annualità, ha ritenuto che <>.
Cass., Sez. Un., n.9151/2018, oltre a richiamare la precedente decisione n. 13881/2014, non ha mancato di precisare che <>.
Infine, la citata pronuncia n.9158/2018, con argomentazione del tutto trasponibile al caso di specie, ha evidenziato che, in sostanza, la parte ricorrente con il ricorso censura l’attività interpretativa svolta dal Giudice amministrativo
con riferimento al lodo di cui si discute in causa, alla disciplina del rapporto concessorio tra le parti e alla normativa applicabile, attività che rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non integra la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Cost.
Come questa Corte ha chiarito, <> (Cass., Sez. Un., sentenza 22 ottobre 2018, n.26595).
Pertanto, atteso che alle Sezioni unite di questa Corte, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna, nella specie l ‘esame della questione di giurisdizione è precluso dalla formazione del giudicato con riferimento alle pronunce sopra richiamate.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese perché parte resistente non risulta ritualmente e tempestivamente costituita, avendo depositato, insieme con la procura speciale al difensore, un mero atto di costituzione, ben oltre il termine di cui all’art.370, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME