Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24345 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 24345 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5478/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica legale
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 928/2024 depositata il 30/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME nel senso del rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Napoli intimava alla sRAGIONE_SOCIALE di Napoli il pagamento di una somma a titolo di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, COSAP, anno 2017, al tempo previsto in specie dall’art. 63, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina poi sostituita con disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 816-836.
2. Secondo l’ente locale:
-l’autostrada gestita dall’intimata, intersecando, tramite pontoni e viadotti, plurime strade comunali sottostanti, determinava un’abusiva occupazione del soprassuolo dell’ente;
le suddette occupazioni erano state infatti realizzate, «con impianti o manufatti di carattere stabile», «in carenza del prescritto titolo di concessione di suolo pubblico rilasciato dall’amministrazione comunale e, come tali, ritenersi “abusive” ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale in materia»;
ne conseguiva, secondo la previsione regolamentare, la debenza di una indennità pari al canone COSAP maggiorato, con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria amministrativa.
La società impugnava davanti al T.A.R. Campania l’avviso e il regolamento «nella parte in cui prescrive il rilascio di specifica
concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti».
Il Tribunale Amministrativo campano dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, osservando, in particolare, che:
il giudizio verteva sulla spettanza del COSAP in relazione a un’occupazione di suolo pubblico derivante da un’opera pubblica, sia pure affidata in concessione a un privato, risultando controverso, pertanto, un diritto di credito, senza che fosse riscontrabile l’esercizio di un potere autoritativo;
-rispetto alla pretesa così individuata i rilievi sull’ambito di applicazione del rapporto concessorio si risolvevano in mere eccezioni per contestare l’esistenza del credito, non doglianze relative a un esercizio di poteri autoritativi o su profili del rapporto concessorio diversi dalla spettanza del canone in ragione del perimetro del rapporto;
-sebbene fosse contestato il regolamento COSAP, la doglianza si era indirizzata conclusivamente all’assoggettamento a canone COSAP dell’occupazione, non espressivo in sé dell’esercizio d’un potere pubblico, ma concernente l’affermazione del diritto dell’amministrazione di applicare il suddetto canone sulla base della normativa vigente, incluso il regolamento comunale di pertinenza;
nessuna rilevanza poteva avere la dedotta circostanza della possibilità per l’amministrazione comunale di irrogare la sanzione accessoria del ripristino prevista dal regolamento, poiché la potenziale presenza di un aspetto suscettibile di rientrare nel perimetro della giurisdizione amministrativa non avrebbe mai potuto attrarre davanti al suddetto giudice, per mera connessione,
la domanda principale articolata, in ragione del principio generale d’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione;
in ogni caso, nel caso di specie non vi era alcun verbale di contestazione dell’abusività dell’occupazione, e nell’avviso impugnato non vi era alcun richiamo alla sanzione di ripristino di cui all’art. 17, comma 3, del regolamento COSAP.
Il Consiglio di Stato, nel riformare la decisione, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo osservando che:
-era stato impugnato, oltre l’avviso di accertamento per presunta occupazione abusiva di suolo e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche il regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone, del Comune di Napoli, nella parte in cui, autoritativamente e discrezionalmente, aveva prescritto il rilascio di specifica concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti;
-il canone COSAP, quale corrispettivo per l’uso di un bene pubblico, presupponeva la stipula di una concessione tra l’impresa e l’amministrazione, andando a controbilanciare il vantaggio economico tratto dalle aziende con l’utilizzo del suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell’ente locale, per scopi commerciali e con fini di lucro;
esso costituiva, dunque, un corrispettivo sinallagmatico rispetto alla misura dell’area concessa, rapportato a tempi e luoghi dell’occupazione, al beneficio reddituale potenziale per l’operatore, e al sacrificio sopportato dalla collettività, privata del godimento del bene;
alla giurisdizione del giudice ordinario andavano quindi ricondotte le controversie relative alla debenza del COSAP, laddove la giurisdizione del giudice amministrativo poteva ritenersi sussistente in relazione alla contestazione del regolamento e degli atti autoritativi della pubblica amministrazione;
-nel caso, dunque, l’impugnativa proposta riguardava la soggezione della società appellante, nella qualità di concessionaria autostradale, al canone concessorio in questione, alla luce di una previsione regolamentare, autoritativa, che aveva prescritto il rilascio di specifica concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti;
-l’oggetto del contendere atteneva pertanto all’esercizio di potere pubblico discrezionale, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo;
la causa petendi consisteva, infatti, nella verifica della legittimità dell’esercizio di poteri valutativi esercitati dal Comune nell’individuare, tra le diverse ipotesi possibili, i soggetti tenuti a richiedere una concessione di occupazione di suolo pubblico, con conseguente assoggettabilità al pagamento del canone, ossia nella contestazione di un potere autoritativo e discrezionale per come in concreto esercitato dall’amministrazione.
Avverso questa decisione il Comune di Napoli ha proposto ricorso per cassazione , articolando un motivo.
La RAGIONE_SOCIALE Tangenziale di Napoli ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato anch’esso su motivo unico.
La Prima Presidente, con decreto dell’8 gennaio 2025, ha proposto la definizione anticipata del giudizio nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. Si è osservato che, avendo la controversia ad oggetto la domanda di annullamento sia di una previsione del regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone, sia, in via conseguenziale, dell’intimazione di pagamento dell’indennità e della sanzione, doveva farsi capo al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie in materia di concessioni amministrative concernenti indennità, canoni o altri
corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo alcun potere d’intervento della p.a. a tutela d’interessi generali, mentre, quando la controversia inerisca, come nella specie, alla verifica dell’azione autoritativa dell’amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, ovvero all’esercizio di poteri discrezionali riguardanti la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, la lite doveva ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Comune di Napoli si è opposto tempestivamente alla proposta di definizione anticipata.
La Procura Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 133, comma 1, lettera b), c.p.a., 103, 111, Cost., poiché il Consiglio di Stato avrebbe errato mancando di considerare che nel regolamento COSAP del Comune di Napoli, ratione temporis vigente, non esisteva una previsione volta a prescrivere il rilascio di una specifica concessione comunale anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone di occupazione di suolo pubblico per carenza dei presupposti, sicché l’oggetto effettivo della domanda era e restava solo il diritto di credito vantato dal Comune e invece insussistente se rapportato al regolamento, la cui discrezionale impugnativa non poteva, per ciò solo, incidere sul riparto di giurisdizione.
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato mancando di considerare che: era stata contestata l’abusività delle opere infrastrutturali in carenza di titolo concessorio; la suddetta
abusività era presupposto per l’esercizio officioso, in mancanza di ottemperanza, delle misure ripristinatorie, previste anche dall’art. 20, commi 4 e 5, del codice stradale, con conseguente soggezione ai poteri autoritativi pubblici che orientava anch’esso il radicamento della giurisdizione amministrativa sulla domanda.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che nella proposta di definizione anticipata è presente, per mero refuso, il riferimento alla parte ricorrente Autostrade Meridionali s.p.aRAGIONE_SOCIALE, invece che Tangenziale di Napoli s.p.a., senza, però, che vi possano essere dubbi, come invece ipotizzati nella memoria contenente l’istanza di decisione del Comune di Napoli, sulla riferibilità dell’atto al presente giudizio, secondo quanto desumibile dal resto della proposta medesima univocamente relazionata allo stesso.
Il ricorso principale è infondato, con assorbimento logico di quello incidentale condizionato.
Secondo lo stabile orientamento di questa Corte, ai sensi dell’art. 386, cod. proc. civ., la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del petitum sostanziale, cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi , costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che, a tal fine, possa assumere rilievo la mera prospettazione dalla parte (cfr., ad esempio, Cass., Sez. U., 31/12/2024, n. 35330, Cass., Sez. U., 24/01/2024 n. 2368, Cass., Sez. U., 10/01/2023, n. 362; Cass., Sez. U., 30/06/2022 n. 20852).
16.1. Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, in funzione della natura della posizione dedotta in giudizio, individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U., 16/04/2021, n. 10105; Cass., Sez. U., 26/06/2019, n. 17123; Cass., Sez. U., 07/09/2018, n. 21928).
17. Dirimente è pertanto la ricostruzione della domanda con cui la parte ha esercitato la richiesta di tutela giurisdizionale, sicché la scelta, nel caso esercitata, d’impugnare, oltre l’avviso di pagamento, anche il regolamento COSAP, è idonea a orientare il riparto in parola, a condizione che essa corrisponda al descritto petitum sostanziale quale conformato dall’effettivo titolo della pretesa.
18. Per la suddetta ragione, nella fattispecie in scrutinio, non può essere intesa quale mera eccezione o difesa, non incidente sul radicamento giurisdizionale, la richiesta d’invalidare il regolamento COSAP nella parte in cui impone, come affermato nell’avviso di pagamento, il rilascio di specifica concessione comunale per tutte le occupazioni di suolo, e dunque soprassuolo, comprese quelle connesse ad attraversamenti derivanti da infrastrutture come viadotti o pontoni, assoggettando al relativo pagamento, nella prospettiva attorea indebitamente, con riferimento a un bene del demanio statale, a sua volta oggetto di rapporto concessorio con lo Stato.
19. Nella chiave della domanda, il diritto di credito vantato si fonda su un’illegittima conformazione del rapporto concessorio con il Comune, che per questo ha accertato l’abusività dell’infrastruttura e la conseguente debenza, a tale titolo, del canone maggiorato e della sanzione pecuniaria, con possibile anche se non statuito esercizio, in tesi, delle connesse misure ripristinatorie di cui pure il Tribunale Amministrativo Regionale aveva escluso la rilevanza (anche) per non esservi alcun richiamo, nell’avviso impugnato, al
relativo art. 17, comma 3, del regolamento ratione temporis vigente.
20. Si legge, difatti, esemplificativamente nell’originario ricorso al giudice amministrativo (pagg. 9 e seguenti) che:
-«l’accertamento della ‘abusività’ dei viadotti autostradali, nelle aree in cui intersecano una strada comunale, si fonda sul presupposto che TaNa non abbia presentato istanza di concessione di suolo pubblico comunale, e che dunque la sua occupazione sia da considerare ‘abusiva’»;
«occorre tuttavia rilevare che TaNa non deve richiedere tale atto di concessione di occupazione di suolo pubblico, perché è già titolare di un legittimo ed autonomo titolo di occupazione e, conseguentemente, è radicalmente illegittimo l’accertamento di ‘abusività’ compiuto con il provvedimento qui impugnato»;
«TaNa è infatti titolare della concessione, assentita dallo Stato, per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada, oggi regolata dalla Convenzione del 28 luglio 2009»;
«la fonte di tale concessione si rinviene direttamente in legge dello Stato, come stabilito dall’art. 1, legge n. 729/1961, secondo cui ‘la costruzione e l’esercizio delle autostrade che non siano già state concesse a norma della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono disciplinati dalla presente legge’. Successivamente, l’art. 2 della legge n. 187/1971 ha previsto che ‘Sarà stipulata una nuova convenzione con ciascuno degli enti concessionari di autostrade quale che sia la norma di legge in base alla quale la concessione è stata assentita -che ne faccia richiesta entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.’ In forza di tale disposizione è stata originariamente assentita a TaNa la concessione relativa all’infrastruttura di cui si discute»;
«la stessa Convenzione di concessione di TaNa attualmente vigente, peraltro, è stata approvata con legge, ai sensi dell’articolo
8duodecies , decreto-legge n. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2008»;
«il Regolamento COSAP comunale infatti -peraltro sopravvenuto ad oltre quarant’anni di distanza dal completamento della tratta autostradale assentita per legge -non può prevalere sulle richiamate leggi statali ed imporre a TaNa, già titolare di concessione per l’occupazione de qua , di richiedere un titolo ulteriore al Comune».
Consegue a quanto evidenziato che la domanda ha riguardo, come detto, al complessivo rapporto concessorio e solo conseguenzialmente alla debenza del canone in discussione.
Trova quindi pertinente applicazione la giurisprudenza di questa Corte a mente della quale le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della p.a. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (v., tra le molte, Cass., Sez. U., 30/07/2020, n. 16459, Cass., Sez. U., 18 settembre 2017 n.21545, e di recente Cass., Sez. U., n. 35330 del 2024, cit.).
Correttamente, pertanto, il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella memoria depositata dal Comune si evoca in particolare un precedente della Prima Sezione civile di questa Corte, l’ordinanza n. 29585 del 2024, che, però, come altri richiamati nella motivazione dello stesso arresto (quale, ad esempio, la pronuncia n. 25614 del 2024), non ha statuito sulla giurisdizione, bensì solo sulla ritenuta debenza del canone.
Viceversa, la sRAGIONE_SOCIALE Tangenziale di Napoli, nella propria memoria, ha richiamato precedenti di queste Sezioni Unite del 2025 (ordinanze nn. 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5536, 5537, 5538, 5772, 5775), relativi a impugnazioni di sentenze emesse, sul punto, dal giudice amministrativo, in cui le questioni in materia di giurisdizione sollevate sono state dichiarate inammissibili.
Nelle altre pronunzie richiamate dalla stessa società, della Sezione tributaria di questa Corte, anch’esse del 2025 (sentenze nn. 784, 787, 791), è stato sottolineato, come osservato nella medesima memoria, che la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata «(nell’ambito del COSAP) sul diverso terreno dei presupposti autoritativi di legittimo esercizio del potere concessorio», in linea con la conclusione sopra indicata.
25. Le spese debbono seguire la soccombenza così come le previste statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. nella misura ritenuta congrua di cui al dispositivo, poichè sussistono i presupposti alla luce di quanto sopra illustrato (cfr. Cass., Sez. U., 13/10/2023, n. 38540, Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069).
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso principale, e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite di parte controricorrente liquidate in 10.000,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Condanna altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di 5.000,00 euro in favore di parte controricorrente, e al pagamento dell’ulteriore somma di 5.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente principale, se dovuto e nella
misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 27 maggio 2025