Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
sul ricorso 28973/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende
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ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
-intimati
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avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3116/2021 depositata il 28/04/2021;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 23/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, respingendo l’impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale -che su istanza della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ne aveva pronunciato la condanna a tenerla indenne dai danni sofferti in conseguenza dell’espansione del fenomeno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE clandestine, dell’ingresso sul mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giocate -ha proceduto a confermare le determinazioni arbitrali ivi assunte sul presupposto, già enunciato dalle SS.UU. di questa Corte, che le dette istanze, non involgendo l’esercizio di poteri autoritativi, non siano perciò attratte alla competenza esclusiva del giudice amministrativo e non si sottraggano all’area della libera compromettibilità, sicché il lodo contestato va per questo ritenuto immune da censure.
Il ricorso odierno si vale di un solo mezzo, illustrato pure con memoria ai quali non hanno inteso replicare gli intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso argomenta il difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, in ragione della riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo RAGIONE_SOCIALE controversie de quibus in quanto, come segnatamente illustrato anche in memoria, in relazione al preteso inadempimento ascritto alle amministrazioni ricorrenti, sarebbe configurabile l’esercizio di poteri autoritativi, con la conseguenza che, per l’anzidetta riserva risultante dall’art. 133,
comma 1, lett. c), cod. proc. amm., farebbe difetto la giurisdizione del giudice ordinario e, di riflesso, pure del giudice privato, il cui responso andrebbe per questo dichiarato nullo.
3. Il motivo non ha pregio.
Vanno qui ribadite le ragioni di rigetto dell’analoga questione già conosciuta dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza 23418/2020, che ha enunciato, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353), il seguente condivisibile principio di diritto: in tema di concessioni per l’esercizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di RAGIONE_SOCIALE a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della PRAGIONE_SOCIALE. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.
Tanto premesso e ribadito va ancora detto che questo enunciato non si presta a rimeditazione in guisa dell’argomento fatto valere dalle impugnanti nell’odierna impugnazione (essere espressione dell’esercizio di poteri autoritativi l’attivazione RAGIONE_SOCIALE modalità alternative di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), giacché anche di esso si
sono date cura le SS.UU. replicando -senza che rispetto a ciò la memoria aggiunga alcunché -che le «argomentazioni che precedono si prestano, infine, in modo ancor più evidente, ad annettere nello stesso ambito di giurisdizione quella porzione di controversia relativa, segnatamente, alle pretese risarcitorie avanzate dalle agenzie RAGIONE_SOCIALE in ragione del dedotto inadempimento dei ministeri concedenti circa la mancata attivazione RAGIONE_SOCIALE possibilità, per i concessionari, di accettare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a quota fissa, nonché RAGIONE_SOCIALE “per telefono o per via telematica”, in quanto integranti obbligazioni a carico RAGIONE_SOCIALE stesse amministrazioni (contemplate dalla convenzione in base alla normativa regolamentare di riferimento), che, come tali, andavano a definire il complessivo perimetro dei reciproci diritti e obblighi del rapporto concessorio, rilevante nella fase attuativa del rapporto medesimo».
Il ricorso va dunque respinto.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Non è dovuto il raddoppio del contributo da parte RAGIONE_SOCIALE soccombenti in quanto esse non sono istituzionalmente tenute al loro versamento (Cass., Sez. III 14/03/2014, n. 5955).
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 23.02.2024.
Il Presidente NOME COGNOMENOME COGNOME