Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
sul ricorso 7393/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME‘
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in Roma, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che li rappresenta e difende
– intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4700/2019 depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata per cassazione la sopra riportata sentenza della Corte d’Appello di Roma che, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica avverso il lodo arbitrale -che su istanza della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, ne aveva pronunciato la condanna a tenere l’istante indenne dai danni sofferti in conseguenza dell’espansione del fenomeno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE clandestine, dell’ingresso sul mercato di operatori stranieri, nonché della mancata attivazione di alcune modalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giocate -ha proceduto a dichiarare la nullità del lodo sul presupposto che la controversia, involgendo l’esercizio di poteri autoritativi fosse attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si sottraesse perciò all’area della libera compromettibilità, si ché, in ragione di quanto stabilito dall’art. 829, comma 4, n. 2, cod. proc. civ., andava per questo dichiarata la nullità del lodo per violazione RAGIONE_SOCIALE regole di diritto.
Il ricorso odierno si vale di tre motivi, ai quali non hanno inteso replicare le amministrazioni intimate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Reputa il collegio che in applicazione del principio della ragione più liquida -in vista del quale la causa, in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALE soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza
logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ. (Cass., Sez. V, 9/01/2019, n. 363) -il giudizio possa essere deciso in accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Con esso si deduce l’illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione per avere la sentenza erroneamente accolto la censura dell’odierna parte resistente in punto di giurisdizione, ravvisando la giurisdizione del giudice amministrativo, anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, in relazione alla quale non veniva in rilievo il potere della RAGIONE_SOCIALE a tutela di interessi generali.
Il motivo, scrutinabile da questa sezione, atteso che la questione è già stata esaminata dalle SS.UU. di questa Corte e che è perciò invocabile la riserva in tal caso prevista dall’art. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ., è fondato e va pertanto accolto.
Come detto la questione sollevata con il motivo di ricorso in scrutinio è già stata definita in senso favorevole alla tesi ricorrente dalle SS.UU. con la sentenza 23418/2020, che ha enunciato, come si è ricordato ancora di recente (Cass. Sez. I, 3/02/2023, n. 3353), il condivisibile principio di diritto secondo cui «in tema di concessioni per l’esercizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell’ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di RAGIONE_SOCIALE a quota fissa e per via telefonica e telematica, è
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale».
Orbene, poiché, nel caso che ne occupa la controversia ha pacificamente ad oggetto diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è perciò compromettibile in arbitri, si impone la doverosa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche