Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 5093  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul  ricorso  scritto  al  NRG  9897  del  2024  per  regolamento  di giurisdizione d’ufficio proposto da:
TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA,  SEZ. DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 1597/2024 depositata il 02/05/2024, nel procedimento iscritto al NRG NUMERO_DOCUMENTO del 2019 fra RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente non costituita in questa fase-
contro
COMUNE DI NOTO
-resistente non costituito i in questa fase-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette  le  conclusioni  scritte  del  AVV_NOTAIO  AVV_NOTAIO  Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. -La  controversia  origina  dal  contratto  d’appalto  del  19  luglio 2001, concluso, a seguito di aggiudicazione, fra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento del servizio di nettezza urbana nel territorio di quel RAGIONE_SOCIALE.
Non essendo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE provvisto di una propria discarica, in tale contratto di appalto era stato previsto il conferimento senza compenso dei RAGIONE_SOCIALE presso centri di raccolta di altri Comuni situati entro  il  raggio  di  25  km  dal  centro  abitato,  salva  per  maggiori distanze la corresponsione di € 1,421 per km in più percorso.
In corso di esecuzione, in seguito a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ordinò all’impresa appaltatrice di smaltire i RAGIONE_SOCIALE in una discarica posta a una maggiore distanza. Ricevuto tale ordine, l’appaltatrice fece presente al RAGIONE_SOCIALE che i maggior tempi imposti per il trasporto non consentivano di esaurire le fasi precedenti di raccolta e smaltimento nei tempi contrattualmente stabiliti. A tale nota, il RAGIONE_SOCIALE rispose invitando l’appaltatore ad espletare il servizio secondo le modalità originarie, assicurando che sarebbero stati corrisposti i maggiori oneri derivanti dalla maggiore distanza, ed «eventuali altri oneri che potranno scaturire da una più attenta lettura del citato contratto d’appalto e che la ditta appaltatrice vorrà analiticamente segnalare» (nota del RAGIONE_SOCIALE n. 24733 del 20 agosto 2007). L’appaltatrice, con successiva nota, fece presente al RAGIONE_SOCIALE di avere potenziato il servizio, il che aveva comportato l’esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quell e contrattuali, per la cui remunerazione si poteva far riferimento alle tabelle del costo del lavoro emanate dal RAGIONE_SOCIALE. A ciò fece quindi seguito la nota del RAGIONE_SOCIALE 40483 del 22 novembre 2007, con la quale si precisò che non
sarebbe  stato  riconosciuto  nessun  onere  aggiuntivo  all’infuori  di quelli giustificati dalla maggiore distanza RAGIONE_SOCIALE discarica, in assenza di variazione contrattuale concordata.
L’impresa  propose  allora  ricorso ex art.  700  c.p.c.  dinanzi  al Tribunale  di  Siracusa  al  fine  di  ottenere  in  via  d’urgenza  un provvedimento che imponesse al RAGIONE_SOCIALE la modifica delle previsioni contrattuali anche tramite il riconoscimento dei maggiori compensi.
Definita la fase cautelare con il provvedimento di accoglimento, l’appaltatrice inizi ò il giudizio di merito, giustificando la propria pretesa, al riconoscimento dei maggiori compensi per le prestazioni ulteriori, in forza degli artt. 22 e 10 del Capitolato d’appalto, le quali, in presenza di sopravvenienze giustificate da esigenze di carattere pubblico, consentivano la modifica delle condizioni contrattuali, consentendo di conseguenza anche la nuova determinazione del corrispettivo.
Accolta la domanda da parte del giudice di primo grado con sentenza n. 19/2015, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, condannato a corrispondere i maggiori compensi richiesti, propose appello principale dinanzi alla Corte d’appello di Catania, la quale, con sentenza n. 854 del 15/4/2019, ha dichiarato, però, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario inquadrando la controversia nella materia RAGIONE_SOCIALE revisione dei prezzi contrattuali affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il  giudizio è stato quindi riassunto dalla RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tar Sicilia. Il giudice amministrativo, nel contraddittorio con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, non condividendo l’impostazione seguita dal giudice ordinario. Secondo il  Tar non si ricadeva nell’ambito RAGIONE_SOCIALE revisione, ma si trattava di
pretese giustificate dall’esecuzion e di prestazioni supplementari, su cui doveva provvedere il giudice ordinario.
Il  conflitto  negativo  è  stato  avviato  alla  trattazione  in  camera  di consiglio.
Nelle conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 -ter c.p.c., il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. Occorre richiamare a tal fine la sentenza n. 24411/2018, con la quale le Sezioni unite hanno operato una generale ricognizione dei criteri di riparto di giurisdizione nella materia degli appalti pubblici: […] «Più nel dettaglio ‘in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nella vigenza del codice del processo amministrativo, ed in relazione a vicende riconducibili alla disciplina dell’art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, il riparto di giurisdizione deve ritenersi articolato nel modo seguente: a) sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 del cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sola fase procedimentale, cioè dall’inizio RAGIONE_SOCIALE procedura sino all’aggiudicazione definitiva estendendosi detta giurisdizione a qualsiasi provvedimento, atto, accordo e comportamento tenuto entro quel lasso temporale, nonché in ogni caso ad eventuali provvedimenti dell’amministrazione di annullamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALE stessa aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 21-nonies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990 o comunque previsti da norme di legge, in quanto direttamente incidenti sulla stessa genesi dell’aggiudicazione all’atto RAGIONE_SOCIALE sua effettuazione e, dunque, riconducibili alla relativa procedura; b) quanto, invece, alla situazione successiva all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, e
prima del sopravvenire dell’efficacia RAGIONE_SOCIALE conclusione del contratto (ivi compresa la sua anticipata esecuzione), vige il normale criterio di riparto imperniato sulla distinzione fra interesse legittimo e diritto soggettivo, di modo che si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo solo in presenza di una controversia inerente all’esercizio da parte dell’amministrazione di un potere astratto previsto dalla legge, mentre, al di fuori di tal caso (e, dunque, in assenza di riconducibilità dell’agire dell’Amministrazione ad un potere di quel genere), la situazione è di diritto comune e, dunque, si configura la giurisdizione del giudice ordinario».
In altre parole, in presenza delle posizioni paritarie che caratterizzano il momento esecutivo del contratto non si ravvisano i presupposti  RAGIONE_SOCIALE  giurisdizione  esclusiva  e  si  applica  quindi  la generale regola di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, fatte salve le previsioni di giurisdizione esclusiva che possono interessarla, quale la giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi.
2. Tali principi impongono di riconoscere la natura oggettivamente privatistica delle vicende negoziali oggetto di contestazione nel presente giudizio. L’impresa, come esattamente rileva il TAR con il provvedimento che ha sollevato il conflitto, «non ha invocato l’applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui agli artt. 20 -22 del contratto d’appalto, alla quale ha fatto richiamo la Corte d’Appello nella sua pronuncia declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, ma ha richiesto il pagamento di prestazioni supplementari la cui erogazione -a prescindere dall’accertamento dell’effettivo espletamento di tali maggiori servizi e dal fatto che questi siano dipesi o meno dall’individuazione di una nuova e più lontana discarica -richiede, tutt’al più, pagamenti supplementari, ma non già la revisione degli originari compensi […] In sostanza, quanto al petitum e alla causa petendi , la domanda riguarda una pretesa
avente ad oggetto la richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro, relativa a prestazioni erogate (e non alla revisione dei precedenti compensi), profilo che attiene ad un diritto soggettivo di credito, sicché essa esula […] dalla giurisdizione esclusiva del G.A., come ridisegnata per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Cost. 6 luglio 2004 n. 204 […], trattandosi, nella specie, di questioni relative a nient’altro che alla spettanza di corrispettivi per asserite prestazioni supplementari effettuate».
3. Occorre ancora chiarire che l’articolo 133, primo comma, lettera e), n. 2, c.p.a. non è stato inteso, nella giurisprudenza del riparto, come conferente al giudice amministrativo qualunque controversia relativa alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici per servizi ad esecuzione continuata o periodica, sviluppandosi un’applicazione del criterio fondato sulla sussistenza o meno di esistenza ed esercizio di potere, per tutela dei correlati pubblici interessi. Mentre, infatti, qualora per la revisione dei prezzi le parti del contratto pubblico non abbiano pattuito alcuna clausola la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si dispiega sine dubio , fronteggiandosi solo l’esercizio del potere autoritativo RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione la problematica è più complessa, laddove nel regolamento negoziale una specifica clausola sia stata inserita, dovendosi allora vagliarne il contenuto per apprenderne gli effetti sul rapporto tra le parti, prospettandosi l’alternativa tra la permanenza di una posizione di potere RAGIONE_SOCIALE committente e il raggiungimento di una piena pariteticità dei contraenti (cfr. Cass., S.U., n. 21990/2020; n. 35952/2021). Laddove la clausola di revisione del prezzo individui puntualmente e compiutamente un obbligo RAGIONE_SOCIALE parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo
dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, che non implica di per sé la permanenza di una posizione di potere in capo all’Amministrazione. In questo caso non si ravvisa la presenza dell’interesse pubblico che l’istituto RAGIONE_SOCIALE revisione di natura pubblicistica è preordinato a tutelare. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 4513/2024), la revisione di natura pubblicistica trova una specifica ratio nell’esigenza di “salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e RAGIONE_SOCIALE conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte” (Ad. plen. 2021 n. 14) e di “evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto”. Al contempo la “disciplina è posta a tutela dell’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni”.
Nulla  di  tutto  questo  nel  caso  in  esame,  nel  quale,  secondo  la condivisibile ricostruzione  proposta dal AVV_NOTAIO Generale nelle proprie  conclusioni  scritte,  «[…]  la  domanda  dell’appaltatore  si fondava  sulla  lettera  di  incarico  n.  NUMERO_DOCUMENTO  del  20.8.2007  del RAGIONE_SOCIALE, con la quale gli veniva chiesto di mettere in atto tutti  i mezzi e tutte le risorse di cui dispone per garantire il servizio (…), fermo  restando  che  saranno  riconosciuti  i  maggiori  oneri  previsti
dal contratto e già comunicati con la nota dirigenziale prot. n° 2740B del 17.08.2007 e, comunque, eventuali altri oneri che potranno scaturire da una più attenta lettura del predetto citato contratto di appalto e che la Ditta appaltatrice vorrà analiticamente segnalare. L’art. 10 del Capitolato, d’altronde, prevedeva la possibilità che il RAGIONE_SOCIALE esigesse dall’appaltatore l’effettuazione di servizi aggiuntivi da remunerarsi secondo i prezzi previsti nell’allegato. Invece, non era stata richiesta alcuna variazione del canone, come previsto dagli artt. 22 e 23 del Capitolato, in relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Di conseguenza, non era stato esercitato alcun potere discrezionale da parte RAGIONE_SOCIALE P.A., che ha ricalcolato l’entità delle somme dovute, in applicazione di criteri pattiziamente previsti, entrando, però, in contrasto con l’appaltatore, che reclama ulteriori oneri rispetto a quelli riconosciutigli […]. Pertanto, in base al petitum ed alla causa petendi RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale originaria, emerge che l’appaltatore esercitò un diritto soggettivo di credito; non già un interesse legittimo. In assenza di esercizio del potere da parte RAGIONE_SOCIALE P.A., anche nelle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo (vedi Corte cost. 204/2004), la controversia deve essere devoluta al Giudice ordinario, in quanto vertente unicamente sulla fase esecutiva del contratto di appalto del servizio di conferimento RAGIONE_SOCIALE […]».
È dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo di giurisdizione.
P.Q.M.
La  Corte dichiara la  giurisdizione  del  giudice  ordinario,  dinanzi  al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  del  10  dicembre