Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31007 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 31007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2396/2025 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
— ricorrente —
-contro-
AUTORITÀ PORTUALE DI RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE E DEI
TRASPORTI; RAGIONE_SOCIALE, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE COGNOMEO STATO, con domicilio digitale ex lege ;
nonché
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
— controricorrente —
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
— controricorrente —
nonché
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
avverso la sentenza n. 276/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE depositata il 26/7/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella Camera di Consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE invocando l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà, in capo allo stesso RAGIONE_SOCIALE, dei soprassuoli e sottosuoli relativi a un’infrastruttura stradale realizzata dallo stesso RAGIONE_SOCIALE su fondi catastalmente intestati ad RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE, nonché
l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà, in capo allo stesso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa rete idrico-potabile realizzata da quest’ultimo in area catastalmente intestata ad RAGIONE_SOCIALE, con il conseguente riconoscimento del proprio diritto a conseguire l’indennità di espropriazione legittimamente negatagli dalla RAGIONE_SOCIALE nel quadro di un procedimento di espropriazione condotto da quest’ultima, quale concessionaria.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa propria domanda, il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto di aver realizzato le indicate infrastrutture nell’ambito di una precedente procedura espropriativa avente ad oggetto taluni fondi di proprietà di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Tale procedura, tuttavia, non era stata portata a termine con la formale adozione dei provvedimenti di espropriazione, con la conseguenza che, pur avendo il RAGIONE_SOCIALE realizzato le ridette opere sui fondi oggetto RAGIONE_SOCIALEa procedura espropriativa non completata, la proprietà (formale) di questi ultimi era rimasta in capo ad RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; e tanto, in contrasto con il complesso normativo desumibile dagli artt. 42bis d.p.r. n. 327/2001 e 32 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Puglia n. 27/1985, ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto in materia di accessione RAGIONE_SOCIALE‘art. 934 c.c., la proprietà RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture realizzate dal RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi necessariamente attribuita a quest’ultimo, con la conseguente spettanza a detto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti indennità destinate ad essere corrisposte nel quadro RAGIONE_SOCIALEa nuova procedura espropriativa condotta dalla RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza emessa in data 22/2/2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, tra le restanti statuizioni, per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE, spettando la cognizione su tale domanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a., in forza del quale sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie «aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe indennità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
- Sul punto, il primo giudice ha sottolineato come, nella specie, non potesse dubitarsi RAGIONE_SOCIALEa, sia pure mediata, riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda del RAGIONE_SOCIALE attore all’esercizio di un potere ablatorio di natura pubblicistica dal quale sarebbe scaturito il diritto di proprietà di cui si chiede accertamento, avendo lo stesso attore dedotto che le opere infrastrutturali di cui si chiede di accertare la proprietà furono realizzate nell’ambito di un programma di interesse pubblico, finanziato con fondi pubblici su progetti predisposti dallo stesso RAGIONE_SOCIALE ed approvati dall’autorità amministrativa, seguiti da decreti di occupazione d’urgenza, ma senza la successiva emanazione, nei termini previsti, del decreto di espropriazione.
Ciò posto, non sarebbe sufficiente, per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, il rilievo secondo cui la posizione giuridica di cui si chiede l’accertamento sia il diritto soggettivo di proprietà, poiché il comportamento tenuto dal RAGIONE_SOCIALE con la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere su fondi altrui (ed esercitato, almeno inizialmente, nell’esercizio di un pubblico potere ablativo) costituisce un elemento imprescindibile RAGIONE_SOCIALEa fattispecie acquisitiva costituente un’unitaria causa petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata.
Né a conclusione diversa – secondo il primo giudice – si sarebbe potuti pervenire affermando che nella fattispecie si tratterebbe unicamente di accertare l’esistenza di un’ipotesi di deroga al principio di accessione posto dall’art. 934 c.c., avendo l’atto re fatto richiamo ad
un corpus normativo specifico di carattere pubblicistico (artt. 42bis d.p.r. n. 327/2001 e 32 RAGIONE_SOCIALEa legge reg. Puglia n. 27/1985), in base al quale si dovrebbe individuare il titolo legittimante il diritto di proprietà rivendicato, con la conseguenza che sarebbe proprio la peculiarità del comportamento realizzativo dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto collegato a finalità e discipline pubblicistiche, a giustificare la cognizione del giudice amministrativo, nella specie deputato a scrutinare gli effetti acquisitivi di comportamenti tenuti da pubbliche amministrazioni ricollegabili all’es ercizio di un potere amministrativo; e tanto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 c.p.c. secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del c.d. petitum sostanziale, da identificarsi, non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia invocata dal giudice, quanto soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.
Sull’appello del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data 26/7/2024, la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo come la connessione, anche solo mediata, dei diritti vantati dal RAGIONE_SOCIALE con l’esercizio dei poteri ablativi a suo tempo delegati a quest’ultimo dall’autorità amministrativa costituisce un fatto giuridico imprescindibile, in ragione del quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Avverso la sentenza d’appello, il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di unico motivo d’impugnazione.
*RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un controricorso per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe tre parti.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, invocando il rigetto del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno depositato memoria.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 936 c.c. ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42bis del d.p.r. n. 327/2001, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la questione sottoposta al proprio esame risultasse, ancorché mediatamente, collegata all’esercizio di poteri espropriativi e, quindi, appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, co. 1, lett. g) d.lgs. n. 104/2010.
Ad avviso del ricorrente, al contrario, la circostanza che la vicenda si fosse realizzata in un contesto in cui risultavano venuti meno i presupposti per l’esercizio dei poteri espropriativi, non può che configurare un contenzioso riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 936 c.c. che, pur riconoscendo al proprietario del suolo alcune facoltà (ritenere le opere realizzate da un terzo corrispondendo un determinato valore ovvero obbligare chi le ha realizzate ad eliminarle a sue spese) esclude ogni conseguenza giuridica allorquando il proprietario del fondo non abbia esperito, entro il termine previsto, alcuna iniziativa.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collego come, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riparto RAGIONE_SOCIALEa
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva, non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio con particolare riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti i fatti costituiscono manifestazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21928 del 07/09/2018, Rv. 650603 -01; Sez. U, Ordinanza n. 21522 del 15/09/2017, Rv. 645315 -01; Sez. U, Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010, Rv. 613676 – 01).
Nel caso di specie, è del tutto evidente che i fatti dedotti in questo giudizio dal RAGIONE_SOCIALE attengano alla (contestata) natura e all’efficacia acquisitiva del comportamento tenuto dal medesimo RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura espropriativa.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice d’appello, deve ritenersi del tutto priva di significato la qualificazione, quale mero ‘ fatto storico ‘, del precedente dispiegarsi, senza esito, RAGIONE_SOCIALEa procedura ablativa promossa dal RAGIONE_SOCIALE, atteso che la connessione, anche solo mediata, dei diritti vantati dal RAGIONE_SOCIALE con l’esercizio dei poteri ablativi a suo tempo ad esso delegati costituisce un fatto giuridico imprescindibile, in ragione del quale s’impone il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Varrà considerare, al riguardo (in conformità a quanto sul punto ritenuto dal primo giudice), come lo stesso RAGIONE_SOCIALE attore abbia affermato che le opere infrastrutturali di cui chiede accertarsi la proprietà in proprio favore, furono realizzate nell’ambito di programmi di interesse pubblico, finanziati con fondi POP regionali, su progetti predisposti dallo stesso attore ed approvati dall’ autorità amministrativa, seguiti da decreti di occupazione di urgenza dei fondi
intestati ad RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE sui quali essi erano destinate in parte ad insorgere, e da verbali di immissione in possesso, pur senza successiva emanazione nei termini previsti del decreto di esproprio.
In tal senso, il comportamento tenuto dal RAGIONE_SOCIALE con la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere su fondi altrui (e, almeno inizialmente, nell’esercizio di un pubblico potere ablativo) costituisce elemento imprescindibile RAGIONE_SOCIALEa fattispecie acquisitiva che costituisce una causa petendi unitaria RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata.
Proprio la peculiarità del comportamento posto in essere dal RAGIONE_SOCIALE (con la realizzazione del raccordo stradale e RAGIONE_SOCIALE‘acquedotto ), in quanto collegato a finalità e discipline pubblicistiche, varrebbe a giustificare la cognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie da parte del giudice amministrativo, essendo quest’ultimo propriamente chiamato a scrutinare gli effetti (eventualmente) acquisitivi di comportamenti tenuti da pubbliche amministrazioni e ricollegabili a ll’ esercizio di un potere amministrativo.
Come correttamente già rilevato dal giudice di primo grado, il RAGIONE_SOCIALE ha in questa sede invocato l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate su fondi già di proprietà RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE con riguardo a fatti e ad un rapporto riconducibili all’esercizio di un potere espropriativo (sebbene non esitato, con riguardo al procedimento promosso dal RAGIONE_SOCIALE nel 1995, nella fisiologica adozione del decreto di esproprio), con la conseguenza che la rivendicata acquisizione RAGIONE_SOCIALEa proprietà in tale contesto, non è vicenda che possa ritenersi avulsa da quel procedimento espropriativo, essendone anzi inseparabilmente connesso in quanto (prospettato) effetto RAGIONE_SOCIALEa particolare vicenda illustrata in citazione, da ritenersi anch’essa oggetto del presente procedimento (cfr. pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE).
Da qui l’agevole identificazione del giudizio in esame alla stregua di una controversia avente «ad oggetto i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità», secondo le espressa edizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 133, co.1, lett. g), c.p.a.: norma che, per l’appunto, identifica uno specifico caso di controversia sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 5.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, in data 21/10/2025.
La Presidente
NOME COGNOME