Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35971 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 35971 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
sul ricorso 5086/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 10923/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/12/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere COGNOME NOME.
RILEVATO
che la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE, soggetto autorizzato all’esercizio di operazioni portuali, presentava istanza di concessione demaniale, ex art. 18 della stessa legge, che veniva rilasciata il 31 luglio 2020 ‘coerentemente con l’autorizzazione ex articolo 16 della Legge’ per l’utilizzazione di banchine e aree demaniali retrostanti presso la Sponda Ovest della darsena RAGIONE_SOCIALE, da utilizzare per la gestione di un terminal destinato all’attività di assistenza ai passeggeri diretti e provenienti dalle navi ‘RAGIONE_SOCIALE/Pax’ (trasporto merci e passeggeri);
che la suddetta concessione e gli atti relativi (tra i quali il provvedimento autorizzatorio dell’anticipata occupazione delle aree da parte di RAGIONE_SOCIALE) venivano impugnati dalla società RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del traffico passeggeri nel porto di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la RAGIONE_SOCIALE che lo rigettava;
che il Consiglio di Stato, con sentenza del 13 dicembre 2022, rigettava l’appello, rilevando il difetto di interesse al ricorso in capo alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto lo svolgimento da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’attività contestata (di assistenza ai passeggeri) non era abilitato dalla concessione demaniale impugnata ma dall’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali di cui la RAGIONE_SOCIALE, e non anche la RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era titolare ex articolo 16, comma 1 e 3, legge n. 84/1994;
che avverso questa sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito da RAGIONE_SOCIALE;
che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con un unico motivo la ricorrente denuncia difetto assoluto di giurisdizione, per avere il Consiglio di Stato inserito la RAGIONE_SOCIALE in una nuova categoria di operatore portuale, non prevista da alcuna disposizione di legge, abilitata a prestare assistenza sia al traffico delle merci che ai passeggeri provenienti da o diretti a navi ‘Ro/Pax’ (come i servizi offerti da RAGIONE_SOCIALE nel proprio terminal: bigliettazione, deposito bagagli, sala d’attesa, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.), che si porrebbe a metà strada tra la categoria degli operatori nel settore merci e quella degli operatori nel settore passeggeri, in forza di una autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84/1994, tuttavia inidonea, in quanto abilitante al solo traffico delle merci;
che il motivo è inammissibile;
che il giudice amministrativo non ha creato una nuova categoria di traffico marittimo portuale, essendosi limitato ad accertare sul piano fattuale le peculiari caratteristiche del segmento dei traffici ‘RAGIONE_SOCIALE-Pax’, includenti l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri al seguito, ‘ tali da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 sopraindicato , richiedendo una particolare competenza tecnica, rappresentata anche dalla disponibilità di mezzi e risorse specificamente dedicati alla fornitura dei servizi ‘;
che in tal modo, riconducendo la suddetta tipologia di traffici al regime autorizzatorio ex articolo 16 citato, il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione, senza arrogarsi o usurpare attribuzioni riservate al legislatore (che è un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale interpretata in senso restrittivo e marginale: ex plurimis , Cass. SU n. 3572/2022), non rientrando nelle attribuzioni di questa Corte verificare l’esattezza della interpretazione della normativa di settore offerta dal giudice amministrativo, che è questione inerente agli incensurabili limiti interni alla giurisdizione amministrazione , ex art.111, comma 8, Cost .;
che il ricorso è inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023