Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35513 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 35513 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10254-2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella qualità di soci ed amministratori della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3172/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/01/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, il quale conclude per il rigetto del ricorso, confermando la giurisdizione del giudice amministrativo:
Rilevato che:
La Corte d’appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci e amministratori della RAGIONE_SOCIALE NOME, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo in relazione all’accertamento di contratto di affittanza agraria avente ad oggetto i l compendio immobiliare della ‘Concessione dello sfalcio erba con sedime demaniale’ per la successiva cessione del compendio da parte dell’originario ente concedente al Comune di Bovolone.
Rilevato che la concessione era già scaduta il 10 novembre 2017 quando, in data 27 febbraio 2018, il Comune di Bovolone era stato immesso nel possesso degli immobili a seguito di decreto del 23 febbraio 2018, la corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha disatteso la giurisdizione ordinaria a favore del giudice amministrativo presupponendo la domanda l’accertamento dell’ultravigenza della concessione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci e amministratori della RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione, da cui il Comune di Bovolone si è difeso con controricorso.
Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile, che lo ha posto nel ruolo dell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023, in relazione alla quale il AVV_NOTAIO Generale ha depositato requisitoria scritta nel senso del rigetto del ricorso; sia i ricorrenti sia il controricorrente hanno poi depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 24 marzo 2023, la causa è stata rimessa alla Prima Presidente per valutarne l’assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione del fatto che i motivi primo e secondo riguardano questione di giurisdizione.
Assegnato dunque il ricorso a queste Sezioni Unite, il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della giurisdizione amministrativa; sia i ricorrenti sia il controricorrente hanno depositato ulteriore memoria.
Considerato che:
1. Il ricorso si fonda su due motivi.
1.1 Il primo motivo, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c., denuncia violazione delle norme relative alla giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli articoli 56 bis l. 98/2013, 6 d.lgs. 228/2001 e 1, secondo comma, l. 203/1982, nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione.
In sostanza si deduc e che il giudice d’appello abbia ignorato il fatto della cessione dei terreni al Comune, con conseguente modifica della loro natura da beni demaniali in beni del patrimonio disponibile, e quindi oggetto di disciplina privatistica; e la questione di scadenza della connessione sarebbe una questione di merito non incidente sulla determinazione della giurisdizione. Inoltre si rileva che la questione della giurisdizione va decisa in base alla configurazione della domanda e non all’esito del g NOME.
1.2 Il secondo motivo, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., denuncia violazione dell’articolo 133, primo comma, d.lgs. 104/2010 per essere stata riconosciuta la giurisdizione amministrativa in relazione a terreni non più qualificabili demaniali.
2.1 Il primo motivo, a prescindere dal contenuto eterogeneo, non regge in quanto i ricorrenti non giungono a confrontarsi adeguatamente con l’affermazione d ella sentenza d’appello per cui , quando con il decreto del 23 febbraio 2018 l’RAGIONE_SOCIALE aveva trasferito il compendio del demanio pubblico dello Stato al Comune di Bovolone, con immissione del suddetto Comune nel possesso in data 27 febbraio, la concessione dei beni era ormai scaduta.
Tale affermazione, dai ricorrenti appunto non considerata, dimostra invero la manifesta infondatezza della denuncia di pretesa violazione di norme non più applicabili: si tratta, in realtà, di una censura presupponente proprio l’accertamento della scadenza della concessione, spettante al giudice amministrativo alla luce dell’articolo 133, primo comma, lettera b), c.p.a., non ricorrendo ictu oculi l’ambito di eccezione delineato dalla stessa norma a favore della giurisdizione ordinaria, che non attiene alla sussistenza del rapporto, dispiegandosi invece nella sua attuazione (‘ le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi al rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi … ‘).
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha da tempo chiarito la spartizione delle giurisdizioni discendente da questa norma; la recente S.U. ord. 24 maggio 2022 n. 16763, massimata, ben riassume che, qualora si tratti appunto di concessione di beni pubblici, la causa relativa una domanda di rilascio del bene per avvenuta cessazione del rapporto concessorio rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto la pubblica amministrazione vi riveste una posizione paritetica a quella del privato concessionario, non occorrendo verificare l’esercizio di poteri autoritativi; e precisa appunto che la norma sopra invocata attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti ad atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ciò tuttavia presupponendo ‘ la persistente efficacia del titolo concessorio ‘. Nell’ ipotesi invece in cui non sussista questione di adempimento/inadempimento nell’ambito appunto del rapporto paritetico tra le parti, bensì ricorra l’esercizio del potere concessorio dell’Amministrazione – il che ricade ovviamente anche sull’accertamento della
conformazione della concessione in termini di durata -, opera la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall’articolo 133, primo comma, lettera b), c.p.a. ( ex multis , sempre tra i più recenti arresti massimati cfr. anche S.U. ord. 27 ottobre 2020 n. 23591 e S.U. ord. 30 luglio 2020 n. 16459; recentissima, riconosce appunto la giurisdizione amministrativa esclusiva in ordine alla questione della persistenza o meno di un rapporto concessorio, e dunque alla sua sussistenza, S.U. ord. 19 giugno 2023 n. NUMERO_DOCUMENTO, non massimata).
2.2 L’applicazione di questo insegnamento consolidato non viene meno poi per l’ ulteriore argomento dei ricorrenti per cui, ai fini di determinare la giurisdizione, rileverebbe il contenuto della domanda e non l’esito del gNOME , argomento che non mostra alcuna pertinenza. Infatti, a tacer d’altro , nel caso in esame la domanda – come esposta proprio dagli stessi ricorrenti – di accertamento dell’esistenza di un rapporto avente ad oggetto un bene del patrimonio disponibile, sottoposto alla disciplina privatistica, e altresì di accertamento di un diritto soggettivo alla detenzione del bene, di cui si rivendica l’attuazione, presuppone ineludibilmente – e quindi lo contiene quale domanda implicita -, l’accertamento del presupposto della vigenza della concessione al momento della cessione dei beni. E tutto questo palesemente rende infondato pure il secondo motivo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conferma della giurisdizione amministrativa, condannando i ricorrenti – in solido per il comune interesse – a rifondere le spese al controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo; condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 4.000, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023