Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 28962 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 28962 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 14169/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE costituita ATI con l’impresa RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL ‘ AQUILA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10580/2023 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/12/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- RAGIONE_SOCIALE, mandataria, e RAGIONE_SOCIALE, mandante, RAGIONE_SOCIALE costituenda ATI proposero ricorso dinanzi al TAR per l’Abruzzo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (U.S.R.A.), RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE impugnando gli esiti RAGIONE_SOCIALE gara indetta dall’RAGIONE_SOCIALES.R.RAGIONE_SOCIALE. per ‘ l’affidamento integrato RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione del nuovo allestimento museografico e degli arredi del Museo Nazionale d’Abruzzo – lotto 1 – Sede Castello cinquecentesco RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘, da aggiudicare con il criterio RAGIONE_SOCIALE‘offerta economicamente più vantaggiosa.
Chiesero l’annullamento, previa sospensiva, RAGIONE_SOCIALE determina n. 429 del 23.12.2022 avente ad oggetto l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto all’RAGIONE_SOCIALE, dei verbali di gara e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, e/o conseguenziale e connesso, comunque lesivo degli interessi RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti. Chiesero, inoltre, l’accertamento del diritto RAGIONE_SOCIALE‘ATI ricorrente ad aver aggiudicato l’appalto in oggetto e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’ATI nel corso RAGIONE_SOCIALE definizione del giudizio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 122, c.p.a., e svolsero conseguenti domande di condanna in forma specifica o, in subordine, risarcitoria.
Resistettero l’RAGIONE_SOCIALE speciale per la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE città RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -che eccepirono preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso venne accolto con sent. n. 100/2023 dal TAR Abruzzo che, ritenuta la propria giurisdizione, annullò i provvedimenti impugnati: dichiarò inammissibile la domanda di subentro, previa dichiarazione di inefficacia del contratto, in quanto non risultava agli atti del giudizio che il contratto tra l’aggiudicataria e l’RAGIONE_SOCIALE fosse stato stipulato.
Con sent. n. 10580/2023, il Consiglio di Stato, investito del gravame da RAGIONE_SOCIALE, in via principale, e da RAGIONE_SOCIALE, in via incidentale, ha confermato la propria giurisdizione e ha rigettato entrambi gli appelli.
Segnatamente, il Consiglio di Stato ha disatteso l’eccezione di difetto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione amministrativa che l’appellante principale aveva argomentato sostenendo che, con il ricorso introduttivo, l’impresa avversaria aveva lamentato l’asserita violazione di sue ‘prerogative brevettuali’ e aveva richiesto al T.A.R. di accertare in via diretta se la RAGIONE_SOCIALE (e con essa la Stazione appaltante che non l’avrebbe esclusa), con la riproduzione operata in seno alla relazione descrittiva RAGIONE_SOCIALE‘offerta, avesse o meno violato in danno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’art. 66 L. n.30/05, ossia la normativa a tutela dei brevetti, materia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato ha ravvisato la propria giurisdizione sulla base del petitum e RAGIONE_SOCIALE causa petendi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda giudiziale di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione a favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In particolare, ha evidenziato che con il ricorso introduttivo, l’RAGIONE_SOCIALE aveva sostanzialmente denunciato che l’ATI aggiudicataria aveva partecipato alla gara con un’offerta che conteneva soluzioni tecniche e caratteristiche di prodotti di cui non aveva la giuridica e materiale disponibilità, trattandosi in realtà di soluzioni e sistemi costruttivi RAGIONE_SOCIALE‘impresa RAGIONE_SOCIALE, non reperibili sul mercato, per essere stati ideati e sviluppati da quest’ultima e tutelati da brevetto. Da ciò il Consiglio di Stato ha dedotto che il petitum sostanziale RAGIONE_SOCIALE domanda spiegata in primo grado dalle esponenti non coincideva con la richiesta di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione RAGIONE_SOCIALE normativa a tutela dei brevetti, ma con la domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione operata in favore RAGIONE_SOCIALE‘ATI RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘uso illegittimo di proprietà industriale appartenente ad altra società, di cui l’ATI aggiudicataria, proprio per i diritti di privativa appartenenti a RAGIONE_SOCIALE, non poteva disporre per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘appalto, né poteva vantare come propri nell’offerta tecnica e progettuale.
Quindi, passando al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, il Consiglio di Stato in prima battuta ha dichiarato improcedibile l’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse di RAGIONE_SOCIALE in quanto ha dato atto che – come emerso nel corso del giudizio – l’RAGIONE_SOCIALE, procedendo allo scorrimento RAGIONE_SOCIALE graduatoria, aveva disposto, con determina n.208 del 9 giugno 2023, non impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE, l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara in favore RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE composta da COGNOME e da COGNOME.
Quindi, ha proceduto all’esame dei motivi prospettati dagli appellanti principale ed incidentale e ne ha affermato l’infondatezza ribadendo l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE precedente aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE gara alla prima classificata.
Segnatamente il Consiglio di Stato ha escluso che la sentenza di primo grado avesse violato l’art.95 del d.lgs. n.50/2016 e che si fosse pronunciata con ultrapetizione, avendo ravvisato una clausola automatica di esclusione, in relazione alla dichiarazione prevista dall’art.25 del Disciplinare di gara.
Ha, quindi, rimarcato (fol.11 e ss. RAGIONE_SOCIALE sent. imp.) che le emergenze processuali avevano consentito di accertare che «RAGIONE_SOCIALE non ha mai partecipato alla predisposizione degli atti di gara RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, né ha contribuito alla redazione dei progetti ed elaborati. Non è, inoltre, contestato che RAGIONE_SOCIALE ha comunicato all’RAGIONE_SOCIALE di non volere partecipare in collaborazione alla gara, circostanza accettata da quest’ultima senza obiezioni, né è stata allegata documentazione attestante che RAGIONE_SOCIALE abbia autorizzato l’RAGIONE_SOCIALE all’utilizzo di prodotti e soluzioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘.».
Ne ha dedotto che la ricorrente aveva presentato «un’ offerta tecnica offrendo prodotti e soluzioni tecniche appartenenti alla proprietà industriale di un’altra impresa e coperti da brevetto, sicché le giustificazioni prospettate in appello non colgono nel segno, atteso che non si può ritenere che da tale offerta non si potesse dedurre un impegno ad utilizzare prodotti non propri, e che
addirittura con la predetta offerta si sia voluto solo proporre soluzioni con determinate caratteristiche funzionali e qualitative che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, bene potevano reperirsi agevolmente sul mercato.»
Ha ricordato che l’art.25 del Disciplinare chiedeva ad ogni concorrente di «aver verificato e accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali … necessari per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi» ed ha ritenuto, quindi, che nella specie, «è stata documentata la violazione RAGIONE_SOCIALE norma imperativa di cui all’art. 66, comma 2, l. 30 del 2005, e quindi del Disciplinare di gara laddove prevede che ‘non sono ammesse offerte tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno elementi di valutazione indicati dal presente disciplinare … sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto di gara, o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili’», senza che avesse rilievo la circostanza dedotta secondo la quale la lex specialis non stabiliva che il concorrente dovesse attestare al momento RAGIONE_SOCIALE partecipazione alla gara la già acquisita disponibilità dei materiali e le soluzioni progettuali che avrebbe utilizzato in fase esecutiva, perché le caratteristiche indefettibili RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previste dalla lex specialis di gara costituiscono una condizione di partecipazione alla procedura selettiva, sicchè le difformità RAGIONE_SOCIALE‘offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE proposta RAGIONE_SOCIALE‘impresa rispetto ad esse legittimano l’esclusione dalla gara, non potendosi condividere quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE e cioè che l’indisponibilità dei materiali avrebbe potuto rilevare solo nella fase esecutiva del contratto.
Ha aggiunto «che l’offerta aggiudicataria avrebbe meritato comunque l’esclusione, pur nell’ipotesi in cui tale esclusione non fosse stata espressamente prevista dalla legge di gara, essendo l’offerta chiaramente priva dei requisiti essenziali prescritti dal Disciplinare, e anche nell’ipotesi in cui l’appellante avesse dichiarato che avrebbe potuto reperire sul mercato i prodotti offerti, tenuto conto che, in questo caso, si sarebbe configurata una ragione di esclusione automatica ex art. 80, comma 5, lett c-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, stante l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘allestimento museografico proposto in sede di gara.».
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso ex artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, co. 1, n. 1, c.p.c. e 110 c.p.a. contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con tre mezzi per la cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10580/2023, resa nel giudizio rg. n. 2449/2023, pubblicata in data 06.12.2023 e non notificata.
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di mandataria nella costituita ATI con RAGIONE_SOCIALE, ha replicato con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
A seguito RAGIONE_SOCIALE proposta di definizione accelerata del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore ha depositato istanza chiedendo la decisione del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.- Ritengono queste Sezioni Unite che vada affermata la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia e che il ricorso sia infondato.
3.- La ricorrente ha introdotto il ricorso assumendo che l’odierno giudizio afferisce ad un contezioso introdotto dalle imprese qui intimate per fare valere una ritenuta violazione di diritti di brevetto con riguardo all’aggiudicazione in favore del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE gara indetta dall’RAGIONE_SOCIALE per l’affidamento RAGIONE_SOCIALE progettazione esecutiva e dei lavori riguardanti l’intervento denominato ‘ Museo Nazionale d’Abruzzo: Musealizzazione, Laboratori di Restauro e Ricerca, Nuovi depositi, accessibilità e superamento barriere architettoniche. Lotto 1 – Castello ‘.
In sintesi, assume che la gravata sentenza del Consiglio di Stato è viziata con riferimento alle norme sulla giurisdizione perché non ha dichiarato il difetto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in
presenza di una controversia in cui il petitum sostanziale atterrebbe alla violazione di brevetti ex art. 66 L. n. 30/05; inoltre perché, pur avendo dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per intervento di nuova aggiudicazione rimasta inoppugnata, ha acceduto ugualmente al merito RAGIONE_SOCIALE controversia; e, infine, perché, esaminando il merito, ha compiuto valutazioni all’evidenza spettanti alla pubblica amministrazione e non sindacando poteri esercitati.
Ha svolto i seguenti motivi:
I) Difetto di giurisdizione ex artt. 111, co. 8, Cost., 360, co. 1, n. 1, c.p.c., e 110 c.p.a., in relazione agli artt. 7 e 133 c.p.a., per avere il Consiglio di Stato esaminato questioni spettanti alla giurisdizione ordinaria in quanto aveva attinto conclusioni proprie del diritto civile di competenza del giudice ordinario ove conclude che l’offerta tecnica RAGIONE_SOCIALE deducente conterrebbe soluzioni ‘ appartenenti alla proprietà industriale ‘ di RAGIONE_SOCIALE.
A parere RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la decisione impugnata, dopo avere richiamato i principi in tema di riparto RAGIONE_SOCIALE giurisdizione fondati sul petitum sostanziale e sulla causa petendi , ha erroneamente dedotto che la controversia, essendo comunque volta all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione, rientrerebbe solo per questo nella giurisdizione amministrativa, così dando rilievo non già al petitum sostanziale ma al mero petitum formale.
II) Difetto di giurisdizione amministrativa ex artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, co. 1, n. 1, c.p.c., e 110 c.p.a., in relazione all’art. 35 c.p.a., per avere il Consiglio di Stato esercitato un sindacato giurisdizionale di merito precluso dall’accertamento RAGIONE_SOCIALE improcedibilità del ricorso. Con questo motivo la ricorrente si duole che il Consiglio di Stato, dopo avere sancito che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse – a seguito RAGIONE_SOCIALE nuova aggiudicazione intervenuta a favore degli originari ricorrenti non impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE – abbia poi acceduto al merito RAGIONE_SOCIALE controversia e rigettato il ricorso, esercitando un potere giurisdizionale che gli era precluso essendo venuta meno la potestas iudicandi , mentre avrebbe dovuto – a parere RAGIONE_SOCIALE ricorrente – annullare senza rinvio la pronuncia di primo grado
per la sopravvenuta improcedibilità in applicazione alla luce del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, co. 1, lett. c ), c.p.a.
III) Difetto di giurisdizione amministrativa ex artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, co. 1, n. 1, c.p.c., e 110 c.p.a., in relazione agli artt. 7 e 133 c.p.a., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEo sconfinamento nel merito amministrativo, per avere il Consiglio di Stato esercitato poteri spettanti alla Pubblica Amministrazione.
In via gradata, la ricorrente deduce che il Consiglio di Stato, nell’esaminare inammissibilmente il merito RAGIONE_SOCIALE controversia, ha ulteriormente violato i limiti RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione anche in considerazione del fatto che, presupponendo che con la propria offerta RAGIONE_SOCIALE avesse compiuto una violazione RAGIONE_SOCIALEe prerogative brevettuali RAGIONE_SOCIALE‘impresa concorrente RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe poi sostituito all’Amministrazione nell’apprezzamento in ordine alla realizzabilità e convenienza di quanto offerto in gara da RAGIONE_SOCIALE, privando l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE possibilità di esercitare liberamente il proprio potere discrezionale e sconfinando con ogni evidenza nella sfera riservata al merito amministrativo.
Deduce che, in tal modo, il giudice amministrativo ha esercitato una valutazione che avrebbe dovuto rimettere alla stazione appaltante, non potendo ingerirsi in valutazioni tecnico-discrezionali non operate dalla pubblica amministrazione.
Sotto altro profilo sostiene che ogni valutazione, in ordine al concreto rispetto degli impegni assunti dall’aggiudicatario in offerta, atterrebbe alla fase RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto di appalto e che l’eventuale inottemperanza a tali impegni può appunto assumere rilievo solo ed esclusivamente in termini di inadempimento contrattuale, afferendo a sua volta ad ambiti in cui un’eventuale controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Contesta che potesse procedersi a esclusione automatica e ribadisce la necessità di valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante.
4.- Le censure proposte dalla ricorrente prospettano tre distinti profili di eccesso di potere giurisdizionale, costituiti rispettivamente: a) dall’esercizio di attribuzioni spettanti al Giudice ordinario, cui sarebbe demandato in via esclusiva l’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione dei diritti di privativa industriale ex art.66 del
d.lgs. n. 30/2005; b) dall’avere pronunciato in assenza RAGIONE_SOCIALE potestas iudicandi a seguito del sopravvenuto difetto di interesse RAGIONE_SOCIALEe parti ricorrenti alla pronuncia, e ciò nonostante lo stesso Consiglio di Stato avesse dato atto RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta improcedibilità alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art.35, comma 1, lett. c) del c.p.a.; c) dallo sconfinamento nel merito RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, laddove il Consiglio di Stato ha ritenuto, errando, di valutare la sussistenza di presupposti di esclusione automatica RAGIONE_SOCIALE‘offerta.
5.- Le censure vanno tutte disattese.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione – che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni RAGIONE_SOCIALE propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze ‘abnormi’, ‘anomale’ ovvero di uno ‘stravolgimento’ radicale RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento (tra le altre, v. Cass., sez. un., n. 8311/2019; n. 19675/2020; n. 15573/2021; n. 11549/2022; n. 14301/2022, Cass. Sez. U. SU n. 23236/2024).
5.1.1. – Passando all’esame RAGIONE_SOCIALE questione di giurisdizione posta dal primo motivo, si tratta di stabilire se competa al giudice ordinario o al giudice amministrativo conoscere RAGIONE_SOCIALE controversia concernente la domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione e degli atti presupposti e conseguenti originariamente proposta dall’ATI costituita tra I RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Come è noto, la giurisdizione si determina sulla base RAGIONE_SOCIALE domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale.
Questo va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALE concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALE causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALE posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (indicativamente, Cass. Sez. U. n. 22486/2024, Cass. Sez. U. n.15911/2024; Cass. Sez. U. n. 19966/2023; Cass. Sez. U. n. 9771/2020; Cass. Sez. U n. 23600/2020, tra molte): pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALE soluzione RAGIONE_SOCIALE questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica RAGIONE_SOCIALE situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione. Occorre ricordare, in proposito, che queste Sezioni Unite, quando sono chiamate ad occuparsi di questioni di giurisdizione, sono giudice anche del fatto ed hanno, perciò, il potere di procedere direttamente all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, con una valutazione che è del tutto autonoma da quella del giudice di merito (v., ex plurimis , Cass. Sez. U. n.26339/2017; Cass. Sez. U. n. 21650/2021, in motivazione).
5.1.2.- Alla luce dei principi esposti, il motivo è infondato.
Il petitum sostanziale e formale del presente giudizio concerne, senza dubbio, la domanda di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto in oggetto, come affermato dal Consiglio di Stato, sia pure mediata dalla denuncia che l’ATI concorrente aveva partecipato alla gara con un’offerta non conforme al Disciplinare perché conteneva soluzioni tecniche e caratteristiche di prodotti di cui l’offerente non aveva la disponibilità e non reperibili sul mercato per essere ideati e sviluppati dalla controinteressata RAGIONE_SOCIALE e tutelati da brevetto: la domanda rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, pur se dedotta dalle originarie ricorrenti sulla scorta RAGIONE_SOCIALE rappresentazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto riconosciuto e tutelato dal codice RAGIONE_SOCIALE proprietà industriale (art.66, comma 2, del d.lgs. n.30/2005), diritto che, nel caso di specie, rileva come fatto, documentalmente provato, qualificante l’offerta e non ha costituito oggetto
RAGIONE_SOCIALE‘accertamento compiuto dal Consiglio di Stato che ha avuto, invece, riguardo piuttosto al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘offerta presentata da RAGIONE_SOCIALE.
Invero, il Consiglio di Stato, lungi dallo svolgere accertamenti in merito al diritto di brevetto di COGNOME, si è limitato a trarre le conseguenze sulla scorta di circostanze fattuali non contestate dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE segnatamente, l’utilizzo nell’offerta di fotografie del catalogo di COGNOME, la mancanza di autorizzazione da parte di COGNOME all’utilizzo del brevetto, la non contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE paternità in capo a COGNOME dei sistemi dalla medesima offerti, la mancanza di un progetto museale completo con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe opere da realizzare – in relazione alle evidenti carenze RAGIONE_SOCIALE‘offerta, rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE deliberazione RAGIONE_SOCIALE‘aggiudicazione del contratto: queste circostanze, che non sono state smentite dalla odierna ricorrente, sono state conosciute solo ai fini richiesti dalla valutazione RAGIONE_SOCIALE procedura di gara e di aggiudicazione, in special modo con riferimento alla conseguenziale carenza degli elementi che avrebbero dovuto connotare ed individualizzare l’offerta di RAGIONE_SOCIALE, perché richiesti a pena di esclusione secondo la normativa sui contratti pubblici.
Se è vero che le questioni concernenti la titolarità brevettuale di manufatti e tecniche di lavorazione e dei diritti esercitabili possono dar luogo ad un contezioso rientrante nell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario, deve però osservarsi che, nello specifico, non emerge alcuna domanda direttamente volta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE titolarità del brevetto, né risulta svolta per altro verso alcuna contestazione dall’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE situazione di fatto e di diritto fatta valere da COGNOME nel ricorso per conseguire l’annullamento RAGIONE_SOCIALE aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto, di guisa che la tematica brevettuale così introdotta, lungi dal costituire oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia, espone circostanze fattuali, che hanno connotato le offerte presentate e sono state dedotte come rilevanti in quanto attinenti al contenuto e alla qualità caratterizzante le offerte e, a tal fine, decisive nella valutazione dei provvedimenti amministrativi impugnati; ne consegue che le tematiche connesse non possono incidere sulla spettanza al giudice amministrativo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione in ordine all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione e degli atti presupposti e conseguenti, ma solo
sulla legittimità del provvedimento, la cui esclusione, in quanto attinente al merito RAGIONE_SOCIALE controversia, non sarebbe censurabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, ottavo comma, Cost. se non nei casi di cd. ‘sconfinamento’, proposto con il terzo motivo di ricorso e, di seguito, esaminato.
5.2.1.- Il secondo motivo, che prospetta un difetto assoluto di giurisdizione, risulta inammissibile.
5.2.2.- La ricorrente lamenta che il giudice avrebbe deciso in assenza di potestas iudicandi a seguito RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; ciò che prospetta, in realtà, è l’erronea applicazione di norme processuali e RAGIONE_SOCIALEe modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione e quindi pone un problema che attiene ai limiti interni RAGIONE_SOCIALE giurisdizione.
La censura è estranea al sindacato ex art. 111, ottavo comma, Cost., in quanto l’accertamento ad opera del giudice amministrativo del venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla decisione non vale di per sé a delineare una esorbitanza dai limiti RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, costituendo al contrario espressione confermativa RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere giurisdizionale ad esso attribuito, esercizio che può dar luogo al più ad un error in procedendo .
5.3.1.- Il terzo motivo è inammissibile.
5.3.2.- L’eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEo sconfinamento nella sfera del merito, deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, ottavo comma, Cost., è configurabile quando l’indagine svolta dal Giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità e convenienza RAGIONE_SOCIALE‘atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto RAGIONE_SOCIALE formula RAGIONE_SOCIALE‘annullamento, evidenzi l’intento RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti RAGIONE_SOCIALE autorità amministrativa (cfr. Cass., Sez. U. nn. 25499/2022, 2604/2021, 14264/2019, 30526/2018).
Il vizio in questione, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi tuttavia insussistente nell’ipotesi in cui il sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l’accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell’ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina, ovvero RAGIONE_SOCIALE verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione e dei presupposti oggettivi di esclusione RAGIONE_SOCIALE‘impresa aggiudicataria dalla gara (Cass. Sez. U. n. 25499/2022; Cass. Sez. U. n. 2604/2021; Cass. Sez. U. n. 5904/2020).
Tale principio risulta applicabile non solo ai provvedimenti di amministrazione attiva, ma anche a quelli adottati dalla Pubblica Amministrazione in sede di autotutela, come quello di annullamento d’ufficio, costituendo gli stessi, al pari del provvedimento annullato, esercizio di un potere anch’esso soggetto al principio di legalità, ai sensi RAGIONE_SOCIALEo art. 97 Cost., ed essendo in quanto tali sottoposti al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, con esclusione dei soli profili di discrezionalità, i quali riguardano tuttavia soltanto le ragioni di convenienza ed opportunità sottese alla rimozione RAGIONE_SOCIALE‘atto illegittimo, e non anche la conformità RAGIONE_SOCIALEo stesso alle norme che l’Amministrazione era tenuta ad applicare (cfr. Cass. Sez. U. n. 25499/2022, Cass. Sez. U. n. 33013/2020).
Tanto premesso, non possono trovare ingresso, in questa sede, le censure mosse dalla ricorrente all’accertamento compiuto dal Consiglio di Stato in ordine al difetto dei requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione per l’affidamento RAGIONE_SOCIALE‘appalto, ed in particolare al difetto dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘offerta così come individuati dalle norme vigenti e dalla lex specialis RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva costituita dal Disciplinare, alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di partecipazione alla gara.
Nella specie la ravvisata carenza degli elementi identificativi e qualificanti l’offerta – stante l’incontestata indisponibilità al momento RAGIONE_SOCIALE‘offerta dei materiali indicati e, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘allestimento museografico proposto in sede di gara – si fonda sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 80, comma 5, lett. c-bis del d.lgs.
n.50/2016 all’epoca vigente, secondo il quale costituisce motivo di esclusione la circostanza che «c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale RAGIONE_SOCIALE stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedura di selezione;» condotta ravvisata nella avvenuta indicazione nell’offerta di materiali e soluzioni progettuali di cui la offerente non aveva la disponibilità materiale e giuridica, perché coperti da altrui brevetto come documentato -, e sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni contenute nel Disciplinare (art.25) – che chiedevano ad ogni concorrente di «aver verificato e accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali … necessari per l’esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi» condizione che non risultava soddisfatta.
Ne discende che l’Amministrazione non godeva di alcun margine di opinabilità RAGIONE_SOCIALE valutazione con riguardo al riscontro del concreto rispetto di detti criteri per l’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare alla gara: ciò consente, pertanto, di escludere che, nella verifica dei presupposti necessari per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione, il Giudice amministrativo abbia spiegato un’indebita ingerenza nella sfera riservata alla discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione.
6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente COGNOME.
Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza del ricorso, e poiché la Corte a Sezioni Unite ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione RAGIONE_SOCIALE norma.
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannata al pagamento di una somma, equitativamente determinata in euro 3.500,00, in favore RAGIONE_SOCIALE
contro
ricorrente e di una ulteriore somma, pari ad euro 2.500,00, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (Cass. Sez. U. n. 32001/2022).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge;
Condanna la parte ricorrente al pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende;
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili, in data 24 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME