Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22359 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 22359 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 23752/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con ordinanza n. 1177/2024 depositata il 14/11/2024 nella causa tra:
COMUNE DI ORTA NOVA;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
RAGIONE_SOCIALE
-resistente non costituita in questa fase –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale chiede che la Corte, in accoglimento del conflitto di giurisdizione, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.
Fatti di causa.
1.La controversia trae origine dalla convenzione conclusa il 24 agosto 2012, rep.n.2254, tra il Comune di Orta Nova e la RAGIONE_SOCIALE
avente ad oggetto il regolamento dei reciproci diritti e obblighi riguardanti la realizzazione, l’esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico nel territorio comunale, località Santo Spirito.
All’art. 3 della Convenzione, le parti prevedevano il versamento di un corrispettivo omnicomprensivo e forfetario, non avente natura compensativa e dovuto per tutte le obbligazioni assunte dall’Amministrazione comunale di cui alla presente convenzione, nonché di qualsiasi altro pagamento al Comune relativo alla Centrale eolica.
A seguito di contrasti insorti tra le parti, la RAGIONE_SOCIALE conveniva il Comune innanzi al Tribunale Civile di Foggia per ottenere la declaratoria di nullità della citata convenzione stipulata inter partes e, quindi, l’accertamento della non debenza delle somme pretese a qualsiasi titolo e per le quali il Comune le aveva inviato diffida ad adempiere.
Il Comune di Orta Nova, costituitosi in giudizio, formulava domanda riconvenzionale volta a ottenere il riconoscimento del diritto in contestazione e, quindi, la condanna della Società al pagamento delle somme dovute in virtù della Convenzione.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n.2013/2019, depositata in data 11 settembre 2019, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia rientrasse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.133, comma 1, lett. a) e lett. o) cod. proc. amm.
Il Comune di Orta Nova riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, il quale, con ordinanza n.1178/2024, pubblicata il 14 novembre 2024, -dato atto che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.4242/2024 del 16 febbraio 2024, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, avevano statuito in tema di giurisdizione su conflitto sollevato da altra Sezione- rilevava che tutta la questione sottoposta al suo esame presentava carattere patrimoniale, sorta a valle della conclusione dell’accordo e non coinvolgeva l’esercizio di poteri autoritativi, riducendosi, in estrema sintesi, alla definizione del reciproco quantum debeatur in relazione al rapporto contrattuale riconducibile alla richiamata convenzione del 2012.
Sollevava, pertanto, d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione chiedendo, per l’effetto, che le Sezioni unite della Corte di cassazione volessero dichiarare che sulla controversia non ha giurisdizione il giudice amministrativo bensì il Giudice ordinario.
Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 bis -1 cod. proc .civ.
Le parti, alle quali il regolamento è stato comunicato non hanno svolto difese.
Il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il conflitto va risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario.
2.Non si ravvisano, invero, ragioni potenzialmente idonee per discostarsi da quanto già, condivisibilmente, affermato, per controversia correttamente ritenuta dal T.A.R. sovrapponibile a quella in esame, da queste Sezioni Unite con la sentenza del 16 febbraio 2024 n.4242. Nel decidere su conflitto negativo di giurisdizione sollevato d’ufficio, la Corte a sezioni unite ha ritenuto spettare al giudice ordinario la cognizione in ordine a una controversia di cui all’art.133, comma 1, lett. a), n.2 cod. proc. amm.. laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongono ‘a valle’ rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e che, pertanto, non abbiano direttamente a oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce.
Ciò, in espressa adesione ai principi già affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza 24 giugno 2022, n. 20464, così massimata:<>.
3.Anche nella specie, il petitum sostanziale appare integralmente collocato a valle della pattuizione della convenzione intercorsa tra le parti, in quanto, come emergente dagli atti, da un lato il Comune di Orta Nova ha agito in riconvenzionale per ottenere l’adempimento delle obbligazion i patrimoniali assunte dalla Società con la convenzione; d’altro, la Società al conseguente e contrapposto fine di neutralizzare e paralizzare la pretesa a contenuto patrimoniale, ha agito in via principale chiedendo la declaratoria di nullità della convenzione stipulata inter partes .
Si controverte, quindi, come evidenziato anche dal P.M., in un ambito in cui non viene in rilievo alcun esercizio del potere autorizzativo pubblico dell’Amministrazione, ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell’ambito di un rapporto parit etico tra le parti.
Ne consegue che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale di Foggia) innanzi al quale vanno rimesse le parti.
Il carattere officioso del procedimento esime dalla regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite della