Giuramento Decisorio: Inammissibile se la Prova non è Decisiva
Nel processo civile, il giuramento decisorio rappresenta uno strumento probatorio di ultima istanza, capace di risolvere una controversia. Tuttavia, il suo utilizzo non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di ammissibilità di tale strumento, sottolineando come esso debba riguardare fatti realmente ‘decisivi’ per l’esito del giudizio. Il caso in esame riguarda una disputa commerciale per il mancato pagamento di forniture, dove la prova del credito è stata al centro del dibattito legale fino al terzo grado di giudizio.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore delle forniture otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un’impresa di impiantistica elettrica per il pagamento di materiale asseritamente fornito. L’impresa ingiunta si opponeva, negando di aver mai ordinato tale materiale. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Le corti di merito ritenevano che la società fornitrice non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare l’esistenza di un ordine da parte dell’impresa cliente.
Il Ricorso in Cassazione e l’Istanza di Giuramento Decisorio
La società fornitrice, sconfitta in appello, proponeva ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta nullità della sentenza d’appello per non aver ammesso, né motivato il rigetto, di un’istanza di giuramento decisorio. Con tale istanza, la ricorrente chiedeva che il legale rappresentante della controparte giurasse su due circostanze chiave: che le fatture si riferissero a forniture effettivamente ordinate ed eseguite e che tali forniture fossero state accettate e utilizzate nei cantieri dell’impresa.
La Prospettazione della Difesa
Secondo la ricorrente, il giuramento avrebbe potuto capovolgere l’esito del giudizio, provando in modo definitivo la fondatezza del proprio credito. La mancata pronuncia della Corte d’Appello su un mezzo di prova così cruciale configurava, a suo dire, una violazione di legge e un vizio di motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: il Giuramento Decisorio non era Decisivo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo un’importante chiave di lettura sul requisito della ‘decisività’ della prova. Pur riconoscendo che la Corte d’Appello non si era espressamente pronunciata sull’istanza, i giudici di legittimità hanno osservato che la sua ammissione sarebbe stata comunque inutile.
Il fulcro della decisione risiede nell’analisi di un documento (il doc. 6) che, secondo la ricorrente, costituiva la prova degli ordinativi. La Corte d’Appello aveva già stabilito che tale documento non era idoneo a fondare il rapporto contrattuale per due ragioni fondamentali:
1. Mancanza di Sottoscrizione: Il documento, sebbene su carta intestata dell’impresa di impiantistica, non era firmato.
2. Assenza di Potere di Rappresentanza: La persona che, secondo la fornitrice, avrebbe agito per conto dell’impresa cliente, non aveva il potere di stipulare nuovi contratti, ma solo di gestire quelli già in essere.
Di conseguenza, essendo stato accertato che il presunto contratto era inesistente, il giuramento decisorio richiesto perdeva ogni carattere di decisività. Giurare sull’avvenuta esecuzione di forniture basate su un ordine invalido non avrebbe potuto sanare il vizio originario del rapporto. La prova richiesta, quindi, non era idonea a influenzare l’esito della causa, rendendo l’istanza irrilevante.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giuramento decisorio, per essere ammesso, deve vertere su fatti che, se provati, sarebbero sufficienti a decidere la controversia. Non può essere utilizzato per ‘salvare’ una pretesa basata su presupposti giuridici già smontati nel corso del giudizio di merito. Questa ordinanza serve da monito: prima di deferire giuramento, è essenziale valutare se i capitoli di prova siano effettivamente decisivi e pertinenti rispetto al quadro probatorio e alle questioni giuridiche già definite dai giudici.
Perché il ricorso della società fornitrice è stato respinto dalla Cassazione?
Il ricorso è stato respinto perché il giuramento decisorio richiesto è stato ritenuto non decisivo. La Corte d’Appello aveva già stabilito che il documento alla base della pretesa creditoria non costituiva un contratto valido, in quanto non firmato e proveniente da un soggetto senza potere di rappresentanza per nuovi accordi. Pertanto, provare l’esecuzione delle forniture sarebbe stato irrilevante.
Cosa si intende per ‘decisività’ del giuramento decisorio?
Per ‘decisività’ si intende la capacità della prova di risolvere da sola la controversia o una parte essenziale di essa. Se i fatti su cui si chiede di giurare sono irrilevanti o superati da altre statuizioni del giudice (come l’inesistenza del contratto), il giuramento non è decisivo e quindi non può essere ammesso.
Un documento non firmato può costituire prova di un ordine commerciale?
No, sulla base di quanto emerge dalla sentenza, un documento non firmato, anche se su carta intestata di una società, non è stato ritenuto sufficiente a provare l’esistenza di un accordo contrattuale, soprattutto quando la controparte nega di aver mai effettuato l’ordine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8083 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8083 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15837/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in COMO INDIRIZZO.INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 107/2024 depositata il 16/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.la srl RAGIONE_SOCIALE ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.107 del 2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Como con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente nei confronti della srl RAGIONE_SOCIALE per un credito vantato per fornitura di materiale elettrico. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE e le testimonianze assunte in primo grado non dessero prova del fatto che il materiale fosse mai stato ordinato dalla RAGIONE_SOCIALE;
la srl RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
col motivo di ricorso, rubricato ‘nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 c.c. e 233, 237 e 238 c.p.c. nonché motivazione assente (art. 360, comma 1°, nn.3 e 4.)’, si censura la decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima trascurato del tutto o respinto implicitamente senza alcuna motivazione, l’istanza formulata con l’atto di appello sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di ammissione del giuramento decisorio sui capitoli (riportati a pagina 5 del ricorso), relativi alla circostanza che le ‘fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a forniture effettuate da RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 di parte appellante’ e alla circostanza che ‘tali forniture siano state accettate dalla RAGIONE_SOCIALE ed utilizzate’ in vari cantieri;
il motivo è inammissibile.
Pur essendo vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza della allora appellante, deve tuttavia osservarsi che la Corte di Appello ha espressamente affermato che il documento numero 6 non atteneva affatto al contratto che la RAGIONE_SOCIALE pretendeva di aver concluso con la RAGIONE_SOCIALE. Si legge infatti a pagina 3 della sentenza impugnata: ‘la prospettazione di parte appellante è nel senso che l’accordo di fornitura si dovrebbe desumere dal documento che viene qualificato come riconoscimento di debito (doc. 6 allegato alla memoria 183 n.2 c.p.c.) … a parte il fatto che il documento è su carta intestata della RAGIONE_SOCIALE ma non è firmato, parte appellante nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella citazione in appello ha dichiarato che era stato NOME COGNOME nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE a reperire le forniture. Si deve allora osservare che NOME COGNOME poteva gestire i contratti già in essere mentre pacificamente quello in oggetto è contratto nuovo in relazione al quale non aveva potere di rappresentanza e di firma’.
A fronte delle riportate affermazioni della Corte di Appello, la ricorrente non precisa, né appare con evidenza, come possa essere decisivo il capitolato della prova per giuramento decisorio tendente a far emergere il rapporto tra le fatture emesse dalla ricorrente in pagamento del preteso credito e le forniture asseritamente effettuate in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 ‘di parte appellante’;
3. il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata alle spese;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la srl RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla srl RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 marzo 2025.