Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8083 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8083 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15837/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 107/2024 depositata il 16/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.la RAGIONE_SOCIALE ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.107 del 2024, confermativa della sentenza del Tribunale di Como con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da essa ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per un credito vantato per fornitura di materiale elettrico. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE e le testimonianze assunte in primo grado non dessero prova del fatto che il materiale fosse mai stato ordinato dalla RAGIONE_SOCIALE;
la srl RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
col motivo di ricorso, rubricato ‘nullità della sentenza per violazione degli artt. 2736 c.c. e 233, 237 e 238 c.p.c. nonché motivazione assente (art. 360, comma 1°, nn.3 e 4.)’, si censura la decisione della Corte di Appello per avere quest’ultima trascurato del tutto o respinto implicitamente senza alcuna motivazione, l’istanza formulata con l’atto di appello sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di ammissione del giuramento decisorio sui capitoli (riportati a pagina 5 del ricorso), relativi alla circostanza che le ‘fatture oggetto di ingiunzione si riferiscono a forniture effettuate da RAGIONE_SOCIALE a favore di RAGIONE_SOCIALE in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 di parte appellante’ e alla circostanza che ‘tali forniture siano state accettate dalla RAGIONE_SOCIALE ed utilizzate’ in vari cantieri;
il motivo è inammissibile.
Pur essendo vero che la Corte di Appello non si è pronunciata sulla istanza della allora appellante, deve tuttavia osservarsi che la Corte di Appello ha espressamente affermato che il documento NUMERO_DOCUMENTO non atteneva affatto al contratto che la RAGIONE_SOCIALE pretendeva di aver concluso con la RAGIONE_SOCIALE. Si legge infatti a pagina 3 della sentenza impugnata: ‘la prospettazione di parte appellante è nel senso che l’accordo di fornitura si dovrebbe desumere dal documento che viene qualificato come riconoscimento di debito (doc. 6 allegato alla memoria 183 n.2 c.p.c.) … a parte il fatto che il documento è su carta intestata della RAGIONE_SOCIALE ma non è firmato, parte appellante nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e nella citazione in appello ha dichiarato che era stato NOME COGNOME [delegato dall’amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE a gestire i contratti in essere al novembre 2018, tempo della stipula di un preliminare di vendita di quote tra le due società ( v. sentenza impugnata pagina 2 e s.)] nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE a reperire le forniture. Si deve allora osservare che NOME COGNOME poteva gestire i contratti già in essere mentre pacificamente quello in oggetto è contratto nuovo in relazione al quale non aveva potere di rappresentanza e di firma’.
A fronte delle riportate affermazioni della Corte di Appello, la ricorrente non precisa, né appare con evidenza, come possa essere decisivo il capitolato della prova per giuramento decisorio tendente a far emergere il rapporto tra le fatture emesse dalla ricorrente in pagamento del preteso credito e le forniture asseritamente effettuate in esecuzione degli ordinativi di cui al documento 6 ‘di parte appellante’;
3. il ricorso va rigettato e la parte ricorrente va condannata alle spese;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la srl RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla srl RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2200,00, per compensi professionali, €200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 14 marzo 2025.