Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34116 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34116 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35886/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
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RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende.
-CONTRORICORRENTE- avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE CAGLIARI n. 10452/2017 depositata il 16/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 10452/2017, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato la prescrizione presuntiva del diritto ai compensi
professionali per il patrocinio svolto dal ricorrente in un contenzioso civile, ritenendo irrilevante che la società avesse negato l’esistenza del credito prima del giudizio ed osservando che il difensore avrebbe dovuto richiedere il giuramento decisorio all’udienza del 19.4.2018 personalmente o mediante un procuratore speciale, articolando il mezzo istruttorio in capitoli separati e specifici, rilevando infine che tra l’ultima richiesta di pagamento e l’instaurazione della causa era trascorso più di un triennio.
Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2956, comma primo, e 2937, comma terzo, c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la missiva inoltrata il 7.4.2017 con la società aveva comunicato di non aver riscontro dello svolgimento di attività difensiva da parte del ricorrente, integrava una rinuncia a far valere la prescrizione presuntiva.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso non chiarisce se il perfezionamento di una rinuncia alla prescrizione sia stato dibattuto dinanzi Tribunale, apparendo la censura priva dei requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c. , atteso che qualora una questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di effettuare i dovuti riscontri (Cass. 32804/2019; Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018).
Il compito di accertare un’eventuale rinuncia tacita alla prescrizione è, difatti, rimesso al giudice di merito (presupponendo l’accertamento che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: Cass. 21248/2012).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 233, 702 bis c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto che le richieste istruttorie dovessero essere proposte alla prima udienza pur in assenza di preclusioni processuali, evidenziando che, avendo la convenuta chiesto la chiamata in causa del precedente amministratore, il Tribunale avrebbe prima dovuto regolarizzare il contraddittorio e poi pronunciarsi sulle altre istanze, non potendo negare il diritto alla prova, considerato, infine, che il giuramento può essere deferito in ogni fase della causa.
Il motivo è ammissibile e merita di essere accolto.
È irrilevante che il ricorrente abbia formalmente dedotto in rubrica una violazione di legge sostanziale e non un error in procedendo , essendo il contenuto effettivo della doglianza agevolmente individuabile, nei suoi corretti termini, in base alle ragioni illustrate con l’impugnazione (Cass. 12690/2018; Cass. su 17931/2013).
L’art. 14 d.lgs. 150/2011 dispone che le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto, in tali controversie non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile ed è esclusa la conversione del rito.
La previsione generale dell’ art. 702 bis, commi 1 e 4, c.p.c., applicabile anche alle controversie in materia di compensi, laddove prevede che il ricorso e la comparsa di risposta contengano
l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenuto intendono avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, non introduce alcuna preclusione nel corso del procedimento.
Non è ammissibile ricavare una tale preclusione neppure in via interpretativa allo scopo di porre il giudice in condizione di valutare se la causa necessiti di una trattazione ed istruzione non formale ai fini della conversione del rito, tantomeno nelle controversie di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 in cui detta conversione non è consentita, posta la necessità che eventuali decadenze, per esigenze di certezza, siano oggetto di una esplicita previsione di legge (Cass. 25547/2015; Cass. n. 17572/2021; Cass. n. 24415/2021; Cass. n. 23677/2021; Cass. n. 15637/2022; Cass. n. 32743/2023; Cass. n. 2569/2023; Cass. n. 5938/2024; Cass. 19226/2024).
Nel caso in esame, la società si era costituita il 9.4.2018, sollevando l’eccezion e di prescrizione presuntiva, e alla prima udienza successiva, tenutasi il 19.4.2018, il difensore aveva dichiarato di voler proporre il giuramento decisorio, in via subordinata, ove le altre difese fossero state respinte.
Il Tribunale ha invece assunto la causa in decisione, affermando nel provvedimento impugnato che il deferimento ‘ doveva essere introdotto all ‘udienza del 19.4.2018 (la prima ed unica svolta) , ravvisando un onere di articolazione in limine litis del mezzo istruttorio, con l’osservanza delle formalit à di legge, e una preclusione processuale insussistenti.
3. Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 115 e 233 c.p.c. per aver il Tribunale ritenuto inammissibile il giuramento, ancorchè il difensore si fosse solo riservato di deferirlo, è logicamente assorbito.
E’ accolto il secondo motivo di ricorso, sono dichiarati inammissibili il primo ed assorbito il terzo. L’ordinanza è cassata in relazione al
motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, per la regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulla spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda