Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3991 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15192/2019 proposto da:
SAGGIO NOME, SAGGIO NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende.
– Ricorrenti –
Contro
STIRPE NOME, STIRPE NOME, STIRPE PIERA, STIRPE NOME.
– Intimati –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di ROMA n. 7068/2018 depositata il 09/11/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME, con citazione del 14/10/2009, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Usucapione
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, rispettivamente coniuge, la prima, e figli, gli altri, ed eredi di NOME COGNOME, perché fosse accertato e dichiarato il suo acquisto a titolo di usucapione ventennale della proprietà di un piccolo locale soffitta (distinto con il numero interno 6) al piano servizi (in catasto piano quinto) di un fabbricato in condominio ( ‘Palazzina A’) posto in Roma INDIRIZZO (angolo INDIRIZZO, con accesso da INDIRIZZO).
Allegò che, con atto notarile del 29/06/1984, aveva acquistato da NOME COGNOME e NOME COGNOME un appartamento al terzo piano (distinto con il numero interno 11), facente parte del la ‘Palazzina A’, con annesso il piccolo locale soffitta, del quale i venditori non erano proprietari, ma soltanto possessori, per averne ricevute le chiavi (affinché ne avessero la piena e completa disponibilità) da NOME COGNOME, dal quale, con atto notarile del 16/01/1976, avevano acquistato il menzionato appartamento n. 11;
nel corso del processo, svoltosi in contumacia dei convenuti, intervennero NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai quali NOME COGNOME, con atto a titolo oneroso del 26/02/2009, aveva trasferito la proprietà della soffitta, unitamente all’appartamento di cui il piccolo locale costituiva una pertinenza.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante testimoni, con sentenza n. 21251/2010, rigettò la domanda ritenendo che l’attore non avesse provato di avere posseduto ininterrottamente e pacificamente la soffitta per il periodo necessario all’usucapione ;
sull’impugnazione dei soccombenti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, emessa in contumacia degli appellati, ha respinto il gravame dichiarando di condividere il decisum del primo giudice;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, illustrato da una memoria.
Gli intimati non hanno svolto difese;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso -‘Vio lazione di norme di diritto, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione degli artt. 2736, n. 1, c.c., 239 c.p.c., 345, comma 3, ultima parte, c.p.c. e 233 c.p.c., nonché dell’art. 1158 c.c. Error in iudicando ‘ -censura l’erronea applicazione delle norme in tema di giuramento decisorio poiché, pur avendo la Corte d’appello ammesso tale mezzo di prova, ha poi rigettato il gravame nonostante che nessuno degli appellati, tutti ritualmente evocati, lo avesse prestato;
il secondo motivo -‘ Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 132, c. 2 n. 4 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Motivazione apparente. Nullità del procedimento e della sentenza ‘ -denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata che non indica perché, in presenza di un giuramento decisorio, prova legale che preclude la possibilità di un diverso accertamento discrezionale dei fatti da parte del giudice, ha ritenuto ‘indimostrata la sussistenza dei presupposti indispensabili per l’acquisto ad usucapionem della proprietà sull’immobile’ ;
il terzo motivo -‘ Violazione dell’art. 239 c.p.c., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Violazione della legge processuale. Nullità del procedimento e della sentenza ‘ -lamenta la violazione dell’art. 23 9, cod. proc. civ., il quale, in caso di mancata prestazione del giuramento decisorio deferito, prevede la soccombenza dell’avversario rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso;
il quarto motivo -‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘ -censura l’omesso esame della documentazione probatoria (il verbale d’udienza del 22 /09/2011, contenente la dichiarazione di deferimento di giuramento decisorio ; l’ ordinanza del 22/02/2012, ammissiva del giuramento decisorio, mai revocata; il verbale d’udienza del 10 /05/2012. nel quale il giudice dà atto della mancata prestazione del giuramento decisorio) e, tramite detta documentazione, della circostanza di fatto -decisiva per il giudizio (fatto storico principale) – che il sig. NOME COGNOME ha sempre avuto, a partire dal 1984, il possesso esclusivo, pieno, continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria, del piccolo locale soffitta, non ha mai ricevuto o subìto da alcuno contestazioni verbali o atti di rivendicazione;
la censura di motivazione apparente, che costituisce uno dei rilievi critici del secondo motivo, è fondata, il che comporta l’assorbimento degli altri motivi;
5.1. il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ( ex multis , Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione , richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145);
5.2. nella specie, la sentenza è viziata da motivazione apparente perché, senza seguire alcun percorso argomentativo, aderisce in maniera acritica ed ellittica alla decisione impugnata ( ‘a Corte condivide il decisum del Tribunale di Roma’ : ecco il fulcro della sentenza), che ha escluso che l’attore abbia fornito la prova del possesso ad usucapionem della soffitta, dopo essersi brevemente soffermata esclusivamente sul tema della prova per testi.
È evidente che l’omessa considerazione, da parte della sentenza in esame, della rilevanza probatoria della mancata prestazione del giuramento decisorio, deferito da parte attrice alla convenuta ed ammesso dalla Corte di Roma, compromette per intero la struttura motivazionale della decisione.
Ed infatti il giuramento decisorio è una solenne dichiarazione di verità (quando si riferisce ad un fatto proprio del giurante) o di scienza (quando attiene alla conoscenza che il giurante abbia di un fatto altrui) circa l ‘ esistenza di un determinato fatto favorevole a chi lo presta, idoneo a far decidere la lite interamente o a definire un punto particolare della causa, nel caso in cui si riferisca ad uno dei momenti necessari dell ‘ iter da seguire per la decisione e rispetto ai quali esso esaurisca ogni indagine (Sez. 2, Sentenza n. 4330 del 09/04/1993, Rv. 481778 – 01).
Essendo i capitoli del giuramento decisorio formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, quando il giuramento decisorio è stato prestato, al giudice non resta altro che verificare l’ an iuratum sit , onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto (Sez. 2 – Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023, Rv. 669304 – 02);
6. in conclusione, accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del