Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5845 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5052 – 2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. repert. 18317/2020 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
2/7/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di compensi proposta dall’avv. NOME COGNOME nei confronti del suo cliente NOME COGNOME in accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva proposta da quest’ultimo che aveva affermato soltanto, a propria difesa, di aver pagato tutto il dovuto.
L’avv. COGNOME aveva -in riposta all’eccezione deferito giuramento decisorio su quattro circostanze concernenti l’avvenuto pagamento di compensi secondo la notula depositata con il ricorso introduttivo, la conferma della sussistenza di un credito pari a euro 4.971,62 oltre euro 200 per «consultazioni a studio».
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il giuramento perché le circostanze deferite avevano ad oggetto fatti nuovi e, in particolare, l’ammontare del compenso riferito a un documento prodotto, la notula e non alla somma pretesa in ricorso, pari a euro 5.100.
Avverso questa ordinanza l’avv. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’avv. NOME COGNOME ha denunciato la violazione dell’art. 2736 cod. civ. e degli art. 112, 115, 116 e 233 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il giuramento
decisorio sebbene la produzione di nuova documentazione nel procedimento ex art. 702 bis cod. proc. civ. sia sempre ammissibile e, dunque, fosse ammissibile anche la produzione della notula indicata nella circostanza articolata; ha poi lamentato la omessa considerazione di una «circostanza determinante», in riferimento al n. 5 dello stesso comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto inconferente rispetto alla motivazione.
Il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non ha riferito, in ricorso, di aver pattuito un compenso con il cliente NOME COGNOME per lo svolgimento del mandato difensivo nel giudizio civile celebratosi dinnanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. 54456/2009 di registro generale, quantificando la sua pretesa in Euro 5.100,00; nei capitoli del giuramento decisorio , invece, l’avvocato ha introdotto quantificazioni di somme in riferimento ad una notula e in misura differente (complessivi euro 5.171,42).
La motivazione, pertanto, non è incentrata, come prospettato in ricorso, sull ‘ inammissibilità di nuove produzioni in un procedimento sommario, ma sulla mancata articolazione dei capitoli in osservanza del principio per cui, con il deferimento, la controparte deve essere chiamata a confermare o negare una circostanza di contenuto identico a quella affermata o negata con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva, come formulata con le prime difese utili (nel caso in esame, l’atto di opposizion e).
La prescrizione presuntiva, infatti, è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del creditore opposto, il deferimento al debitore del giuramento decisorio e, quanto alla posizione del debitore opponente,
l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione (Cass. Sez. 3, n. 11195 del 15/05/2007; Sez. 1, n. 19240 del 24/09/2004; Sez. 2, n. 785 del 27/01/1998).
Il giuramento deve, perciò, essere formulato in modo chiaro e specifico (art. 233, comma secondo cod. proc. civ.) e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore sull’avvenuta estinzione del debito, in modo che, a seguito della sua prestazione, il giudice possa limitarsi a verificare l’ an iuratum sit , onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto , senz’altre valutazioni (Cass. Sez. 2, n. 27471 del 28/10/2019; Sez. 2, n. 1551 del 19/01/2022) : nella specie, in altri termini, l’opponente si sarebbe trovato a dover confermare o negare una circostanza di fatto non perfettamente coincidente con quanto affermato eccependo la prescrizione.
In ultimo, in riferimento al prospettato vizio ex n. 5, deve prendersi atto che nessun fatto decisivo omesso è stato evidenziato dal ricorrente, nonostante l’indicazione contenuta nella rubrica del motivo.
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrente avv. NOME COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore , con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME .
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda