Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5845 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5845  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 5052 – 2021 proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato  e  difeso, giusta procura  in calce al ricorso,  con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato  e difeso, giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. repert. 18317/2020 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 21/12/2020; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
2/7/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di compensi proposta dall’AVV_NOTAIO nei  confronti  del  suo  cliente  NOME  COGNOME,  in  accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva proposta da quest’ultimo che aveva  affermato  soltanto,  a  propria  difesa,  di  aver  pagato  tutto  il dovuto.
AVV_NOTAIO aveva -in riposta all’eccezione deferito giuramento decisorio su quattro circostanze concernenti l’avvenuto pagamento di compensi secondo la notula depositata con il ricorso introduttivo, la conferma della sussistenza di un credito pari a euro 4.971,62 oltre euro 200 per «consultazioni a studio».
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il giuramento perché le circostanze deferite avevano ad oggetto fatti nuovi e, in particolare, l’ammontare del compenso riferito a un documento prodotto, la notula e non alla somma pretesa in ricorso, pari a euro 5.100.
Avverso questa ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I  dell’art.  360  cod.  proc.  civ.,  l’AVV_NOTAIO  ha  denunciato  la violazione dell’art. 2736 cod. civ. e degli art. 112, 115, 116 e 233 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il giuramento
decisorio sebbene la produzione di nuova documentazione nel procedimento ex art. 702 bis cod. proc. civ. sia sempre ammissibile e, dunque, fosse ammissibile anche la produzione della notula indicata nella circostanza articolata; ha poi lamentato la omessa considerazione di una «circostanza determinante», in riferimento al n. 5 dello stesso comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto del tutto inconferente rispetto alla motivazione.
Il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non ha riferito, in ricorso, di aver pattuito un compenso con il cliente NOME COGNOME per lo svolgimento del mandato difensivo nel giudizio civile celebratosi dinnanzi al Tribunale di Roma, iscritto al n. 54456/2009 di registro generale, quantificando la sua pretesa in Euro 5.100,00; nei capitoli del giuramento decisorio , invece, l’avvocato ha introdotto quantificazioni di somme in riferimento ad una notula e in misura differente (complessivi euro 5.171,42).
La motivazione, pertanto, non è incentrata, come prospettato in ricorso, sull ‘ inammissibilità di nuove produzioni in un procedimento sommario, ma sulla mancata articolazione dei capitoli in osservanza del principio per cui, con il deferimento, la controparte deve essere chiamata a confermare o negare una circostanza di contenuto identico a quella affermata o negata con la proposizione dell’eccezione di prescrizione presuntiva, come formulata con le prime difese utili (nel caso in esame, l’atto di opposizion e).
La prescrizione presuntiva, infatti, è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla  posizione  del  creditore  opposto,  il  deferimento  al  debitore  del giuramento decisorio e, quanto alla posizione del debitore opponente,
l’ammissione  di  non  avere  estinto  l’obbligazione  (Cass.  Sez.  3,  n. 11195 del 15/05/2007; Sez. 1, n. 19240 del 24/09/2004; Sez. 2, n. 785 del 27/01/1998).
Il giuramento deve, perciò, essere formulato in modo chiaro e specifico (art. 233, comma secondo cod. proc. civ.) e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore sull’avvenuta estinzione del debito, in modo che, a seguito della sua prestazione, il giudice possa limitarsi a verificare l’ an iuratum sit , onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto , senz’altre valutazioni (Cass. Sez. 2, n. 27471 del 28/10/2019; Sez. 2, n. 1551 del 19/01/2022) : nella specie, in altri termini, l’opponente si sarebbe trovato a dover confermare o negare una circostanza di fatto non perfettamente coincidente con quanto affermato eccependo la prescrizione.
In  ultimo,  in  riferimento  al  prospettato  vizio  ex  n.  5,  deve prendersi atto che nessun fatto decisivo omesso è stato evidenziato dal ricorrente, nonostante l’indicazione contenuta nella rubrica del motivo.
 Il  ricorso  è  perciò  respinto,  con  conseguente  condanna  del ricorrente  AVV_NOTAIO  al  rimborso  delle  spese  processuali  in favore  di  NOME  COGNOME,  liquidate  in  dispositivo  in  relazione  al valore , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma  1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella  misura  del  15%,  agli  esborsi  liquidati  in  euro  200,00  e  agli accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO .
Dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso,  a  norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  seconda