Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1212 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1212 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
25332/2024 r.g., proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3532/2024 pubblicata in data 25/10/2024, n.r.g. 1640/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE dal 17/05/2012 al 31/05/2018, inquadrato nel 3^ livello come commesso di negozio. Assumeva invece di avere sempre svolto mansioni di direttore di negozio (di giocattoli a marchio Toys sito in Roma, INDIRIZZO)
OGGETTO:
verbale di conciliazione giudiziale -dichiarazioni rese dal lavoratore – natura – effetti in diverso giudizio
e di avere quindi diritto ad essere inquadrato nel 1^ livello CCNL commercio, o in subordine nel 2^.
Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento del diritto al predetto inquadramento e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari ad euro 64.555,58 per il 1^ livello, o, in subordine, ad euro 44.077,10 per il 2^ livello, ovvero pari a quella somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa; in via subordinata chiedeva l’accertamento del diritto a fruire dei permessi, non goduti, e delle ferie residue, nonché all’indennità di ca ssa, alla maggiorazione per lavoro festivo e alle differenze di t.f.r., con conseguente condanna della società al pagamento della complessiva somma di euro 16.797,90 ovvero pari a quella somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa.
2.- Costituitosi il contraddittorio, la società eccepiva che fra le parti era intervenuto verbale di conciliazione giudiziale del 28/05/2019, a seguito dell’impugnazione del licenziamento, nel quale il lavoratore aveva dichiarato e riconosciuto di essere esattamente inquadrato nel 3^ livello.
3.- Senza espletare alcuna attività istruttoria il Tribunale rigettava le domande, evidenziando sia l’intervenuta conciliazione giudiziale, nella quale era contenuta l’ammissione della legittimità dell’inquadramento nel 3^ livello CCNL commercio, sia la configurabilità di un indebito frazionamento della domanda giudiziale.
4.Espletata l’istruttoria testimoniale, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’ appello, in accoglimento del gravame interposto dal lavoratore, dichiarava il suo diritto all’inquadramento nel 1^ livello CCNL commercio da gennaio 2013 al 31/05/2018 e condannava la società al pagamento della somma di euro 36.064,31 a titolo di differenze retributive e di euro 2.671,48 a titolo di differenze di t.f.r.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
il giudizio concluso con il verbale di conciliazione giudiziale atteneva esclusivamente all’impugnazione del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo e alle conseguenze risarcitorie vantate dal COGNOME, mentre il presente giudizio verte sui diritti relativi allo
svolgimento concreto del rapporto di lavoro fino al recesso, senza minimamente attingere quest’ultimo;
in ogni caso in nessun punto di quel verbale di conciliazione il lavoratore ha riconosciuto come corretto l’inquadramento nel 3^ livello CCNL commercio;
i testimoni COGNOME e COGNOME hanno confermato le deduzioni del lavoratore, poiché hanno dichiarato che il COGNOME, lungi dall’essere un commesso, svolgeva compiti che comportavano una vera e propria attività di gestione del punto vendita, ossia cura della contabilità, coordinamento della cassa, gestione dei rapporti con i fornitori, autorizzazione di ferie e permessi al personale;
si tratta delle prerogative proprie del 1^ livello CCNL, nel quale è inquadrato appunto il direttore di negozio;
i due testimoni sono attendibili, perché, contrariamente all’eccezione della società, non sono affatto caduti in contraddizione;
i testimoni addotti dalla società invece sono inattendibili;
la decorrenza del diritto all’inquadramento nel superiore livello è da gennaio 2013, poiché solo da tale data ha riferito la teste COGNOME;
quanto alle conseguenti differenze retributive, i conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati in ordine alla corrispondenza delle singole voci alle tabelle retributive previste dal CCNL, possono essere utilizzati ai fini della decisione, previa detrazione di quanto richiesto per l’anno 2012, per il quale è mancata la prova dello svolgimento di mansioni superiori.
5.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
6.- COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
7.- La società ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ degli artt. 2730, 2733, 2735 c.c., 116, 228 e 229 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato la prevalenza della confessione rispetto alle deposizioni testimoniali, nonché per
aver escluso che il COGNOME avesse riconosciuto nel verbale di conciliazione giudiziale (nel giudizio n.r.g. 40401/2018) di avere sempre svolto mansioni di 3^ livello CCNL commercio. In particolare, deduce che in quel verbale il COGNOME aveva ‘ ratificato ‘ il ricorso introduttivo di quel giudizio, nel quale, oltre ad impugnare il licenziamento, aveva chiesto il ripristino del rapporto di lavoro appunto nella posizione del 3^ livello CCNL.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 356 c.p.c. per avere la Corte territoriale negato piena efficacia probatoria a quella confessione giudiziale e per avere attribuito prevalenza alle testimonianze, invece inammissibili perché vertenti su fatti contrari a quanto già oggetto di confessione.
I due motivi -da esaminare congiuntamente per la loro connessione -sono inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione integrale dei passaggi salienti della conciliazione, nei quali sarebbe contenuta la dichiarazione confessoria del lavoratore, in modo da consentire a questa Corte di verificare se effettivamente sussistessero gli estremi della confessione e, quindi, la denunziata violazione di legge.
3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. n n. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 244, 414, nn. 4 e 5, 421, 434 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la genericità del ricorso e dei capitoli di prova e per avere quindi ritenuto ammissibile la prova testimoniale invece inammissibile.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato se avesse sollevato quel l’eccezione in primo grado e se l’avesse riproposta in appello , onere tanto più specifico in considerazione del fatto che il Tribunale aveva rigettato le domande per il diverso ed assorbente rilievo attribuito al contenuto della precedente conciliazione giudiziale. Inoltre, la ricorrente neppure riporta almeno i passaggi salienti del ricorso introduttivo (se non il suo contenuto integrale) e in special modo dei capitoli di prova, per consentire a questa Corte di verificare la denunziata genericità e, quindi, la fondatezza della censura mossa alla decisione d’appello di ammettere quelle istanze istruttorie.
4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, 3), c.p.c. la
ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. per avere la Corte territoriale omesso il c.d. giudizio trifasico.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 113 CCNL commercio e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto all’inquadramento nel superiore livello.
Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 5), c.p.c. la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione degli artt. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. e 111 Cost.
I tre motivi -da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione -sono fondati.
Con riguardo al necessario procedimento logico-giuridico per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, con tutte le conseguenze retributive ed eventualmente normative sull’inquadramento , questa Corte ha più volte affermato che tale procedimento si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell’osservanza di tale procedimento è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ( ex multis Cass. ord. n. 30580/2019).
Nel caso di specie l’articolazione trifasica del ragionamento decisorio è del tutto mancata. La Corte territoriale si è accontentata della dichiarazione della COGNOME, secondo cui il COGNOME era il ‘direttore del negozio’ , e della testimonianza di COGNOME NOME, tutte deposizioni rivolte a descrivere la situazione di fatto. I Giudici d’appello si sono poi limitati ad affermare che i compiti svolti dall’appellante comportavano una vera e propria attività di gestione del punto vendita, senza tuttavia indicare né quali fossero gli elementi costitutivi del primo livello CCNL commercio, poi riconosciuto, né quali fossero gli elementi propri del terzo livello, nel quale il COGNOME era formalmente inquadrato. Dunque è mancato proprio quel procedimento trifasico, che consente in primo luogo alle parti di riconoscere il giudizio di
comparazione fra i livelli di inquadramento in astratto previsti dalla contrattazione collettiva (quello posseduto e quello rivendicato) e i risultati dell’attività istruttoria espletata. Si tratta di un procedimento insopprimibile, perché consente poi alla parte interessata di impugnare eventualmente la decisione e a questa Corte di verificare la conformità a diritto della sentenza d’appello.
Sul piano della motivazione, infine, i Giudici d’appello, dopo aver espresso le ragioni di attendibilità di alcuni testimoni e di inattendibilità di altri, con argomenti tutti in fatto, hanno apoditticamente concluso: ‘ Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere accertato il diritto dell’appellante all’inquadramento al I livello del CCNL Commercio, dal 2013, poiché solo da tale data ha riferito la teste COGNOME ‘. Non vi è alcuna motivazione che dia conto delle ragioni -giuridiche, oltre che fattuali -in virtù delle quali i compiti svolti dal COGNOME, come ricostruiti in fatto sulla base delle deposizioni testimoniali, potessero essere ricondotte alla descrizione propria del primo livello di inquadramento (rivendicato), neppure riportata, piuttosto che a quella propria del terzo livello di inquadramento (posseduto dal lavoratore), anche questa neppure riportata.
5.Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n. 4) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale travisato la prova ed omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio.
Il motivo è assorbito.
6.- La sentenza impugnata va pertanto cassata per un nuovo accertamento che si articoli necessariamente attraverso il procedimento c.d. trifasico sopra sinteticamente ribadito. Il Giudice di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto, il quinto ed il sesto motivo, rigetta il primo, il secondo e il terzo e dichiara assorbito il settimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo accertamento in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 12/11/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME