Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31390 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31390 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5582/2025 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ricorrente
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO controricorrente
nonché contro
COGNOME NOME
intimato avverso la sentenza n.32/2025 della Corte d’ appello di Bologna, depositata in data 8-1-2025,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2611-2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Come si legge nella sentenza n. 17186/2023 di questa Corte, il giudizio ha tratto origine dalla domanda proposta avanti il Tribunale di
OGGETTO:
simulazione di compravendita di immobile
NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 26-11-2025
Ravenna da NOME COGNOME nei confronti di NOME e NOME COGNOME, chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta o, in via subordinata, della simulazione relativa dell’atto di compravendita di immobile sito in Sirolo, concluso il 17-9-1985 tra suo padre NOME COGNOME e suo fratello NOME COGNOME e chiedendo altresì, dando atto del diritto dell’attrice di agire in surroga dell’altro fratello NOME COGNOME ai sensi dell’art. 2900 cod. civ., la condanna di NOME COGNOME alla consegna dell’immobile all’attrice. L’attrice aveva esposto di avere acquistato credito vantato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME; NOME COGNOME era deceduto, NOME COGNOME era l’unico chiamato che aveva accettato l’eredità ed ella, in qualità di titolare del credito, aveva interesse a recuperar e il bene, stante l’inerzia dell’erede.
Il Tribunale di Ravenna dichiarò la prescrizione dei diritti conseguenti alle domande di simulazione e di surrogazione. Con sentenza n. 3047/2017 la Corte d’appello di Bologna riformò la sentenza di primo grado solo con riguardo alle spese di lite e confermò il rigetto della domanda con diversa motivazione. Rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta e dichiarò che, avendo NOME COGNOME proposto la domanda di simulazione in surroga di NOME COGNOME erede di NOME COGNOME, valevano nei suoi confronti le limitazioni poste dall’art. 1417 cod. civ. per la prova della simulazione chiesta dalla parte.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
Con sentenza n. 17186/2023 depositata il 15-6-2023 la Suprema Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dichiarando assorbiti gli altri motivi, cassando la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione proposta da NOME COGNOME quale creditrice in proprio e non in surroga di NOME COGNOME.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte di NOME COGNOME, con sentenza n. 32/2025 depositata in data 8-1-2025 la Corte d’appello di Bologna, nella contumacia di NOME COGNOME, ha rigettato la domanda di accertamento della simulazione proposta da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e l’ha condannata alla rifusione a favore dello stesso delle spese del grado conclusosi con la sentenza cassata, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
La sentenza ha rigettato la domanda volta all’accertamento della simulazione assoluta, rilevando che l’attrice pretendeva di fare accertare la simulazione della compravendita tra il padre e il fratello NOME NOME averne alcun interesse, a seguito del r igetto dell’azione di surroga volta al recupero del bene e NOME averne legittimazione, perché i suoi crediti nei confronti del fratello NOME erano estinti a seguito della transazione con lui intercorsa.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME è rimasto intimato.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 26-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso è intitolato ‘ in relazione all’art. 360 n. 3 n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione delle seguenti norme, comportanti anche la nullità della sentenza: I)artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e art. 2909 c.c.; II)art. 132 n. 4 c.p.c. (vizio di motivazione); III)artt. 1362 commi 1 e 2 c.c.; IV)art. 1415 comma 2 e 1416 comma 2 c.c.’ e con esso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della decisione le affermazioni contenute nella sentenza cassata in ordine alla transazione intercorsa tra NOME
NOME e NOME COGNOME quale contratto che aveva definito tutti i rapporti tra loro, sulla base dell’assunto che la relativa pronuncia della Corte d’appello non fosse stata annullata. La ricorrente evidenzia che sul punto aveva proposto il settimo motivo di ricorso, il cui contenuto riproduce, che il motivo è stato dichiarato assorbito dalla sentenza n. 17186/2023 della Cassazione che ha disposto il rinvio in ragione dell’accoglimento del primo motivo, per cui la questione era impregiudicata in sede di rinvio. Aggiunge che la sentenza, laddove ha dichiarato che la lettura della transazione evidenziava l’asNOME di crediti di NOME COGNOME nei confronti del fratello NOME, sia incorsa nel vizio di motivazione censurato con il settimo motivo di ricorso per cassazione in relazione alla precedente sentenza, in quanto non ha esaminato e chiarito la previsione dell’art. 9 della transazione, che aveva fatto espressamente salvo un credito, in riferimento al quale NOME COGNOME si impegnava a trasferire alla sorella l’immobile di Sirolo oggetto del presente giudizio nel caso di accoglimento della domanda di simulazione; aggiunge che, comunque e nel caso in cui si ritenga che la sentenza impugnata abbia proceduto all’interpretazione del contenuto della transazione, la pronuncia è viziata dalla violazione dell’art. 1362 co. 1 e 2 cod. civ., non avendo eseguito l’interpretazione letterale dell’art. 9 della transazione. Evidenzia che, appurata la permanenza della qualità di creditrice di NOME COGNOME in capo alla ricorrente anche dopo la conclusione della transazione, sussisteva la sua legittimazione e il suo interesse ad agire, in quanto gli artt. 1415 co. 2 e 1416 co. 2 cod. civ. consentono al creditore del simulato venditore di chiedere l’accertamento della simulazione del contratto che pregiudica la sua posizione.
1.1.Il motivo, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, è formulato in modo ammissibile, perché i diversi profili di doglianza sono articolati in termini tali da consentirne l’esame
separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se fossero stati articolati in motivi diversi e singolarmente numerati (cfr. Cass. Sez. U 6-5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01, per tutte, per l’esclusione dell’inammissibilità in tale i potesi).
Il motivo è altresì fondato nei termini di seguito esposti.
La Suprema Corte ha enunciato in modo costante il principio, al quale si dà continuità anche in questa sede, secondo il quale le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti devono ritenersi, per definizione, non decise e possono quindi essere riproposte all’esame del giudi ce di rinvio, essendo impregiudicate (Cass. Sez. 1 20-12-2022 n. 37270 Rv. 666528-01, Cass. Sez. 2 30-11-2017 n. 28751 Rv. 646532-01, Cass. Sez. 2 12-9-2011 n. 18677 Rv. 618922-01, Cass. Sez. 3 11-12-1990 n. 11767 Rv. 470089-01, Cass. Sez. 2 12-12-1974 n. 4238 Rv. 372913-01, Cass. Sez. 2 4-12-1969 n. 3868 Rv. 344223-01).
Nella fattispecie la sentenza impugnata, dichiarando che oggetto del giudizio di rinvio era solo la domanda di simulazione assoluta e ogni altro profilo della questione, compresi quelli relativi alla scrittura transattiva, erano coperti dal giudicato perché era stato accolto un unico motivo di ricorso dalla sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio, non ha considerato che gli altri motivi di ricorso per cassazione non erano stati esaminati ed erano stati espressamente dichiarati assorbiti. Quindi, poiché per definizione sulle questioni non esaminate non poteva essersi formato il giudicato, la sentenza impugnata non poteva limitarsi a dichiarare che la prima sentenza della Corte d’appello, per la parte che non era stata annullata, aveva affermato che in base alla scrittura tr ansattiva l’attrice e il fratello NOME avevano definito i loro rapporti, per cui la prima non poteva più vantare alcun credito nei confronti del secondo. Quella pronuncia era stata oggetto del settimo motivo di ricorso per cassazione di NOME
NOME COGNOME, con il quale ella aveva specificamente lamentato come la motivazione non chiarisse in alcun modo quali fossero i patti della transazione che documentassero l’asNOME di posizioni creditorie di NOME nei confronti di NOME; a seguito del dichiarato assorbimento del motivo, la questione sul contenuto della scrittura e della sua incidenza sull’interesse a chiedere l’accertamento della simulazione poteva essere riproposta al giudice del rinvio; quindi, nel momento in cui il convenuto in riassunzione aveva dedotto la carenza di interesse ad agire dell’attrice in ragione della conclusione di quella transazione, la Corte d’appello doveva direttamente procedere a esaminare il contenuto di quel contratto, NOME invocare il giudicato, inesistente sul punto.
E’ vero anche che di seguito la sentenza impugnata a pag. 7 ha fatto riferimento alla lettura direttamente eseguita della scrittura transattiva, laddove dichiara che, non solo nella lettura datane dalla Corte d’appello nella sentenza cassata, ma anche all’ «odierna lettura evidenzia l’asNOME di crediti di NOME COGNOME nei confronti del fratello NOME». Neppure sotto questo profilo la pronuncia si sottrae alle critiche della ricorrente in ordine alla violazione del canone dell’interpr etazione letterale del contratto, perché la pronuncia non ha dimostrato di prendere in esame il contenuto della clausola n. 9 della transazione che, come trascritta nel ricorso, dava atto della permanenza di un residuo debito di NOME COGNOME nei confronti della sorella. Per di più, in questo punto la motivazione non soddisfa neppure il minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità, per cui sussiste anche la violazione dell’art. 132 co. 2 cod. proc. civ. denunciata ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 1210-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 14-2-2022 n. 4777 Rv. 669598-02);
infatti, la motivazione, con il contenuto sopra trascritto, è meramente assertiva e perciò apparente in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento eseguito dal giudice per affermare che, alla lettura dir etta, dalla transazione risultasse l’estinzione di tutti di crediti (per la definizione di motivazione apparente, cfr. Cass. Sez. 6-1 1-3-2022 n. 6758 Rv. 664061-01, Cass. Sez. U 30-1-2023 n. 2767, in motivazione a pag.10 e precedenti ivi richiamati).
2.Il secondo motivo è intitolato ‘in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ulteriore violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., comportante anche la nullità della sentenza’ e con esso la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato che oggetto del giudizio di rinvio era solo la domanda di simulazione assoluta, così dimostrando di ritenere estranea al giudizio di rinvio la domanda di simulazione relativa. Evidenzia che la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio, h a rilevato l’omessa pronuncia anche con riferimento alla domanda di simulazione relativa e che in sede di rinvio NOME COGNOME ha riproposto entrambe le domande, sia quella di simulazione assoluta, sia quella di simulazione relativa, perché la compravendita dissimulava donazione, chiedendo anche di dichiarare la carenza dei requisiti di forma del contratto dissimulato e per l’effetto la sua nullità. La ricorrente censura la sentenza anche laddove ha dichiarato che, essendo stata rigettata l’azione in s urroga in via definitiva, « l’azione di simulazione rimane orfana di ogni presupposto »; rileva che aveva proposto il primo motivo di ricorso per cassazione anche censurando la pronuncia d’appello laddove aveva ritenuto che le domande di simulazione assoluta e di simulazione relativa erano state proposte solo in via surrogatoria e non in proprio, in via autonoma e il motivo di ricorso era stato accolto anche sul punto.
2.1.Il motivo è fondato.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 3-7-2009 n. 15602 Rv. 60891001, poiché l’art. 384 co.2 cod. proc. civ. pone l’obbligo inderogabile per il giudice del rinvio di conformarsi non solo al principio di diritto ma anche ‘e comunque a quanto statuito dalla Corte’, nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine agli errores in iudicando relativi ai diritti di natura sostanziale, ma anche per le violazioni di disposizioni processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale, dalla Suprema Corte accertato e qualificato giuridicamente agli effetti della cassazione della sentenza.
Nella fattispecie, la sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio ha dichiarato a pag. 4 che «solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, che ha una sua connotazione autonoma, distinta dall’art. 2900 c.c.» e a pag.5 che «E’ quindi viziata dal vizio di omessa pronuncia la sentenza impugnata che ha deciso sulla domanda di simulazione proposta da NOME COGNOME in surroga di NOME COGNOME e non via autonoma». In questo modo, la Suprema Corte ha accertato che le domande erano volte a ottenere l’accertamento della simulazione sia assoluta sia relativa e che la domanda di simulazione era autonoma rispetto all’azione surrogatoria e sulla base di questo dato ha ritenuto l’omissione di pronuncia; ciò comportava che il giudice del rinvio -posto che NOME COGNOME aveva riproposto la domanda nel giudizio di rinvio al fine di ottenere l’accertamento sia della simulazione assoluta sia in subordine della simulazione relativa- dovesse esaminare entrambe le domande e dovesse considerare che, stante l’autonomia tra la domanda proposta ex art. 2900 cod. civ. e la domanda di simulazione, il passaggio in
giudicato del rigetto della prima domanda non comportava in sé il venire meno dell’interesse e della legittimazione a proporre la seconda. Non può neppure ritenersi, come proposto dal controricorrente, che la seconda affermazione della Corte d’appello debba essere letta nel senso che le ragioni che avevano comportato il rigetto dell ‘azione surrogatoria dovessero necessariamente condurre al rigetto della domanda di simulazione , perché l’affermazione è incompatibile con l’autonomia delle due azioni ritenuta d alla sentenza che ha disposto il rinvio. Infatti, è indubitabile anche che, pure a seguito del rigetto dell’azione surrogatoria volta a ottenere la restituzione del bene direttamente in capo all’attrice, permane l’interesse dell’attrice a lle sue domande volta a ottenere la dichiarazione di simulazione della compravendita; ciò in quanto, nella prospettazione di NOME COGNOME, l’effetto d ell’a ccoglimento delle domande da lei proposte -non solo della domanda di simulazione assoluta, ma anche della domanda di simulazione relativa e di nullità della donazione dissimulata per carenza di forma- sarebbe quello di accertare che il bene era rimasto nel patrimonio del simulato venditore e perciò era stato trasferito mortis causa al suo erede, debitore della medesima NOME COGNOME, con i conseguenti effetti sulla sua responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.
3.Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che farà applicazione dei principi qui enunciati, oltre che di quelli già enunciati dalla sentenza che ha disposto il precedente rinvio, e si atterrà a quanto esposto dalla Suprema Corte, statuendo anche sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 26-11-2025
Il Presidente
NOME COGNOME