Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4683 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
Il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) di Livorno, volte ad ottenere la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera sotto il profilo giuridico ed economico a partire dal 1° gennaio 1994 con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE pregressa anzianità di servizio, nonché l’equiparazione del loro trattamento giuridico ed economico a quello dei ricercatori in servizio nel medesimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalle rispettive date di assunzione, a seguito RAGIONE_SOCIALE mutata collocazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 623/2008 la Corte di Appello di Firenze, in riforma di tale decisione, ha accolto la domanda dei lavoratori ed accertato il loro diritto ad ottenere la valutazione integrale RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio ed ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME all’inquadramento nella IV casse retributiva, di NOME COGNOME nella VI classe retributiva e di NOME COGNOME nella VII classe retributiva.
Con sentenza n. 18220/2015, la Suprema Corte, decidendo sul gravame introdotto dal RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo al difetto di giurisdizione per il trattamento economico anteriore al 30 giugno 1998), ha accolto i motivi dal secondo al quinto ed ha cassato con rinvio la decisione impugnata.
La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio, ha respinto la domanda proposta dai resistenti in riassunzione ed ha dichiarato il diritto del RAGIONE_SOCIALE a ripetere nei confronti del resistente COGNOME il complessivo importo capitale di € 88.567,42 pagato in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 623/2008 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Firenze, oltre interessi legali per € 4.611,60.
La Corte territoriale ha ritenuto che le statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente imponessero di affermare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dai lavoratori nel giudizio di primo grado ed ha evidenziato che il ricorrente COGNOME aveva chiesto l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda originaria relativamente al diverso argomento RAGIONE_SOCIALE disparità di trattamento; considerava richieste nuove le eccezioni di illegittimità costituzionale e di violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sollevate dal ricorrente COGNOME in relazione al suddetto argomento.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
DIRITTO
Il primo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e/o del procedimento di rinvio ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 394 cod. proc. civ.
Lamenta la mancata disamina RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni riguardanti la disparità di trattamento tra il personale laureato e quello non laureato, e RAGIONE_SOCIALEe conseguenti questioni di legittimità costituzionale e di violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che non si tratta di questioni nuove; sostiene inoltre che il giudice del rinvio è pienamente legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale concernente l’interpretazione normativa risultante dal principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità.
Evidenzia che il giudice di rinvio si è limitato a dirsi obbligato a confermare la sentenza di primo grado, omettendo di esercitare la propria attività istituzionale di applicazione alla fattispecie concreta del principio di diritto affermato dal giudice di legittimità.
Il secondo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di rinvio ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per motivazione apparente o inesistente in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., 132 comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp att. cod. proc. civ.
Ribadisce che il giudice di rinvio si è limitato a dirsi obbligato a confermare la sentenza di primo grado, omettendo di esercitare la propria attività istituzionale di sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nel principio di diritto affermato dal giudice di legittimità; sostiene che la sentenza impugnata è priva RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei motivi di diritto sui quali è basata la decisione.
Il terzo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale ex artt. 2, 3, 36 e 117 Cost. RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Area Dirigenti 1994-1997 nell’interpretazione risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 18220/2015.
Deduce che la Corte territoriale in sede di rinvio ha pedissequamente applicato il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ritenendo che il suddetto principio imponesse il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande svolte dai lavoratori nel giudizio di primo grado.
Sostiene l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del CCNL sottesa a tale conclusione, evidenziando che i ricorrenti hanno subito l’azzeramento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata al 31.12.1993, mentre al personale non laureato del medesimo RAGIONE_SOCIALE transitato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con inquadramento contrattuale inferiore era stata conservata tutta l’anzianità di servizio maturata prima del passaggio; avevano parimenti conservato l’anzianità i lavoratori del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con livello di inquadramento pari a quello dei ricorrenti e che non avevano subito una variazione di RAGIONE_SOCIALE, in violazione degli artt. 2, 3, 36 e 117, comma 1, Cost.
per il tramite RAGIONE_SOCIALEe c.d. ‘norme interposte’, rappresentate dall’art. 1 del Protocollo n. 1 Addizionale alla Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe Libertà fondamentali e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE Convenzione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe Libertà fondamentali.
Evidenzia l’ingerenza RAGIONE_SOCIALEo Stato Italiano nel pacifico godimento di un bene dei ricorrenti, essendo stata la loro anzianità di servizio azzerata da un decreto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, che aveva posto in essere un’ingiustificata disparità di trattamento, danneggiandoli in termini retributivi e pensionistici e precludendo loro la partecipazione a concorsi esterni o interni che avessero previsto come requisito di partecipazione il possesso di una determinata anzianità di servizio.
Il ricorso sollecita inoltre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in caso di rigetto del ricorso, proposto al fine di esaurire i rimedi giurisdizionali interni prima di adire la Corte Europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
I motivi, da trattare congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione logica, sono inammissibili.
La sentenza impugnata ha innanzitutto riportato i principi espressi dalla sentenza rescindente (Cass. n. 18220/2015), secondo la quale l’ordinamento conosce solo il principio di salvezza dei livelli retributivi conseguiti prima RAGIONE_SOCIALE cessione e non invece un principio di conservazione a tutti i fini RAGIONE_SOCIALE‘anzianità pregressa alla ‘cessione del contratto’; ha inoltre evidenziato che secondo la sentenza rescindente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in caso di passaggio diretto del personale fra amministrazioni, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo del comparto del cessionario, salvi gli assegni ad personam attribuiti per rispettare il divieto di peggioramento del trattamento già acquisito.
Ha inoltre aggiunto che secondo la richiamata sentenza, ciò non escludeva che la contrattazione collettiva potesse attribuire un particolare rilievo all’anzianità pregressa dei lavoratori anche nei confronti del cessionario, e nel caso in esame l’art. 50 de CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva stabilito tabelle di reinquadramento dei lavoratori provenienti dal RAGIONE_SOCIALE, con previsione oggettiva e
ragionevole, aveva stabilito che fossero inseriti nel terzo livello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (posizione iniziale) con attribuzione di assegno aggiuntivo, destinato a conservare il solo rilievo economico del trattamento conseguito nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha dunque indicato le questioni dedotte in giudizio ed i principi espressi dalla sentenza n. 18220/2015, ritenendo che la pronuncia di rigetto fosse imposta dalle statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di cassazione, ed ha pertanto effettuato il giudizio di sussunzione, consistente nella riconduzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta ad una qualificazione giuridica.
La sentenza impugnata ha inoltre esaminato le argomentazioni riguardanti la disparità di trattamento tra il personale laureato e quello non laureato, in relazione al quale erano state svolte le eccezioni di legittimità costituzionale e di violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; ha in particolare ritenuto che si tratti di fatti e richieste nuove rispetto ai temi controversi portati fino in sede di legittimità, e come tali inammissibili nel giudizio di rinvio ed ha sul punto richiamato i principi di diritto espressi da Cass. n. 23073/2014 e da Cass. n. 2309/2007.
Ciò premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti RAGIONE_SOCIALE stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALE sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio). (Sez. 2 -, Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023).
La sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere inoltre prospettata come ‘motivo di ricorso per cassazione’, non configurandosi come vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata idoneo a determinarne l’annullamento da parte di questa Corte.
Questa Corte ha infatti ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte RAGIONE_SOCIALE Corte. È infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018; Sez. 2 – Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 25343 del 28/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 12055 del 09/08/2003).
Né a omesso di rilevare che le questioni incidentali di legittimità costituzionale possono avere ad oggetto le leggi o gli atti aventi forza di legge RAGIONE_SOCIALEo Stato e RAGIONE_SOCIALEe leggi RAGIONE_SOCIALEe Regioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23 gennaio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME