Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31855 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31855 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28839-2019 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dapprima dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso e poi, il primo, dall’AVV_NOTAIO COGNOME per procura in calce all’atto di costituzione in giudizio, e la seconda dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per procura a margine dell’atto di costituzione in giudizio ;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 845/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO DI FIRENZE, depositata il 9/4/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 273/2017, ha così ricostruito lo svolgimento del giudizio: -‘ su ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale di Pistoia ingiungeva, con decreto emesso il 19 febbraio 2001, ai sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di lire 411.998.855, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente per corrispondenza intestato alla COGNOME , con fideiussione del COGNOME, e di rimborso di un contratto di mutuo stipulato dal COGNOME, risolto per omesso rimborso di due rate ‘; -‘ avverso il provvedimento, proponevano opposizione, con atto di citazione notificato il 26 aprile 2001, gli ingiunti, che, eccepita l ‘ illegittimità dell ‘ applicazione di interessi ultralegali, con anatocismo, chiedevano in via riconvenzionale la condanna RAGIONE_SOCIALE banca alla restituzione dell ‘ indebit o … ‘; -‘ costituitasi ritualmente, la banca chiedeva il rigetto dell ‘ opposizione ‘; -‘ con sentenza 17 novembre 2004 il Tribunale di Pistoia, ritenuta l ‘ illegittimità degli interessi addebitati, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE minor somma di euro 209.976,24, con gli interessi legali e la rifusione delle spese di giudizio ‘ ; -‘ il successivo gravame RAGIONE_SOCIALE COGNOME e del COGNOME era respinto dalla Corte d ‘ appello di Firenze con sentenza 28 aprile 2011 ‘ evidenziando, tra l ‘ altro, ‘ che l ‘ obbligazione del COGNOME discendeva dal contratto di mutuo acceso per pagare il debito portato dal saldo di un rapporto di conto corrente: onde, era estraneo al thema decidendum l ‘ accertamento dell ‘ illegittimità degli interessi addebitati sul conto corrente estinto ‘.
1.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza che questa Corte, con
l ‘ indicata sentenza, ha accolto limitatamente al (sesto) motivo con il quale i ricorrenti avevano lamentato ‘ l ‘ omessa pronunzia di nullit à RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale degli interessi in ordine ai conti correnti estinti ‘, rilevando che: -‘ l ‘ avvenuta chiusura dei conti correnti non preclude, in linea di principio, l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE lamentata illegittimit à degli interessi passivi addebitati con anatocismo ‘; -‘ n é appare corretta, con riferimento all ‘ obbligazione a carico del COGNOME, l ‘ argomentazione, addotta dal giudice di primo grado e dalla pronuncia d ‘ appello, che il decreto ingiuntivo da lui opposto si fondava sul contratto di mutuo ‘; -‘ al riguardo, si osserva come il debitore abbia interesse, infatti, ad accertare la corretta entit à del saldo passivo, al fine di recuperare le somme eventualmente pagate in eccedenza per estinguerlo – in ipotesi, mediante la provvista di un contratto di mutuo – a titolo di ripetizione di indebito ‘; -‘ infondata, sul punto, si palesa la statuizione che la domanda si ponesse fuori del thema decidendum, dal momento che questa era stata proposta già con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: valendo, in sostanza, a prospettare una domanda riconvenzionale dipendente dal titolo fatto valere ex adverso’.
1.3. La Corte, quindi, ha cassato la pronuncia impugnata con rinvio innanzi alla corte d ‘ appello di Firenze la quale, con la sentenza in epigrafe, ha condannato la banca al pagamento, in favore degli appellanti, RAGIONE_SOCIALE somma di €. 1.769,41, oltre interessi legali dal 26/4/2001 al saldo.
1.4. La corte, sul punto, dopo aver rilevato che: -‘ l ‘ annullamento si riferisce inequivocabilmente alla valutazione espressa dal giudice d ‘ appello sulla sorte del conto corrente 4661 ‘ ; -‘ il mutuo da cui scaturiva il debito ingiunto era stato infatti acceso per estinguere le passività residue su quel conto,
con la potenziale incidenza di interessi anatocistici ‘ ; -‘ l ‘ omessa pronuncia censurata dal giudice di legittimità riguarda’ , quindi, soltanto ‘ l ‘ accertamento degli interessi anatocistici sul conto 4661 ‘, con esclusione, peraltro, attesa la natura chiusa del giudizio di rinvio, dell ‘ eventuale illegittima applicazione su tale conto di ‘ altre spese, commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati, interessi usurari, o quant ‘ altro ‘; ha ritenuto che: -‘ la prova dell ‘ andamento del conto è stata acquis ita per via documentale’ e ‘ consiste negli estratti conto periodici ‘; -‘ la critica del correntista è stata molto precisa, essendosi manifestata attraverso la consulenza ‘ di un tecnico, il quale ‘ ha calcolato l ‘addebito di £ 3.426.055 (pari ad € 1.769,41) sul conto corrente 4661 per interessi anatocistici illegittimi ‘; -‘ a fronte di dati certi provenienti dalla stessa banca in ordine alla movimentazione contabile registrata sul conto e di un ricalcolo matematico assolutamente puntuale delle somme non dovute per capitalizzazione trimestrale, sarebbe stato onere (rimasto, tuttavia, inadempiuto) RAGIONE_SOCIALE convenuta evidenziare errori o contestare il conteggio, indicando un risultato numerico diverso o, al limite, mostrando l ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE supposta capitalizzazione indebita e, quindi la totale infondatezza RAGIONE_SOCIALE determinazione proveniente dalla controparte degli interessi passivi non dovuti ‘.
1.5. La corte, quindi, ha dichiarato la nullità dell ‘ avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per la somma complessiva di €. 1.769,41, effettuata sul conto 4661, e, per l ‘ effetto, ha condannato la banca a restituire tale importo alle controparti, oltre interessi legali dalla domanda riconvenzionale, contenuta nell ‘ atto d ‘ opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26/4/2001, al saldo.
2.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso notificato in data 26/9/2019, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
2.2. La banca ha resistito con controricorso e depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 112, 113, 115, 384 e 324 c.p.c. e la violazione degli artt. 1363, 1362 e 1367 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello, erroneamente interpretando gli atti di causa, ha ritenuto di accertare l ‘ illegittima applicazione degli interessi anatocistici limitatamente al conto corrente 4661, senza, tuttavia, considerare che: – la Corte di cassazione, con la sentenza n. 237/2017, accogliendo il motivo con cui gli opponenti avevano lamentato l ‘ omessa prenuncia di nullità RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in ordine ‘ ai conti correnti estinti ‘ , ha testualmente rilevat o che ‘ l ‘ avvenuta chiusura dei conti correnti non preclude, in linea di principio, l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE lamentata illegittimit à degli interessi passivi addebitati con anatocismo ‘; – l ‘ indubbia ‘ precisione letterale ‘ RAGIONE_SOCIALE predetta sentenza imponeva, pertanto, la necessità di procedere, come del resto gli opponenti avevano espressamente chiesto nell ‘ atto di riassunzione, al ricalcolo sulla base RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale degli interessi in ordine anche altri conti estinti.
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 112, 113 e 384 c.p.c. e la violazione degli artt. 1418, 1421, 1284, commi 2° e 3°, c.c. e 644 c.p., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d ‘ appello ha provveduto, relativamente al conto corrente 4661 ,
all ” accertamento degli interessi anatocistici ‘, con esclusione, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura chiusa del giudizio di rinvio, dell ‘ eventuale illegittima applicazione, sul predetto conto, di ‘ altre spese, commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati, interessi usurari, o quant ‘ altro ‘, omettendo, tuttavia, di considerare che: – gli opponenti già con l ‘ atto d ‘ appello da cui è scaturita la sentenza poi cassata e poi con l ‘ atto di riassunzione avevano espressamente chiesto di ‘ dichiarare ‘, con riferimento a tutti i contratti ad essi intestati, ‘ nulla l ‘ applicazione degli interessi non concordati e comunicati, la loro applicazione trimestrale e l ‘ anatocismo, oltre dell ‘ applicazione delle commissioni e competenze nonché l ‘ applicazione di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996 ‘ , e di condannare la banca alla restituzione in loro favore di ‘ quanto indebitamente percepito per capitale ed interessi ‘; – le relative questioni, rilevabili peraltro d ‘ ufficio, appartenendo alla materia del contendere del giudizio d ‘ appello, dovevano essere, pertanto, decise dal giudice di rinvio.
3.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, con assorbimento del terzo.
3.4. I ricorrenti, infatti, non tengono conto del fatto che: – nell ‘ atto d ‘ opposizione al decreto ingiuntivo, quale emerge dal relativo testo così come riprodotto (solo) in controricorso dalla banca, si erano limitati, in via riconvenzionale, a chiedere la determinazione del loro effettivo debito alla data di chiusura dei soli conti correnti n. 1655, intestato alla COGNOME e recante un saldo debitore già ridotto dal tribunale, e n. 4461 ( rectius : 4661), intestato al COGNOME e recante un saldo debitore ridotto (così sanando la denunciata omissione di pronuncia sul punto RAGIONE_SOCIALE sentenza d ‘ appello) dal giudice di rinvio; – nel ricorso per cassazione, con il sesto motivo, quale risulta dalla sentenza resa
da questa Corte n. 273/2017, avevano espressamente lamentato solo ‘ l ‘ omessa pronunzia di nullit à RAGIONE_SOCIALE capitalizzazione trimestrale degli interessi’ in ordine al predetto conto corrente: dovendosi, di conseguenza, escludere che gli stessi, con l ‘ atto d ‘ appello ovvero con l ‘ atto di riassunzione del giudizio in sede di rinvio, potessero chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALE banca alla restituzione, con riferimento a tutti i rapporti di conto corrente ad essi intestati, di quanto indebitamente percepito dalla banca stessa in conseguenza RAGIONE_SOCIALE denunciata nullità ‘degli interessi non concordati e comunicati, la loro applicazione trimestrale e l ‘ anatocismo, oltre dell ‘ applicazione delle commissioni e competenze nonché l ‘ applicazione di tassi superiori a quelli consentiti dalla L. n. 108/1996 ‘ .
3.5. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura del giudizio di rinvio, ‘ aperto ‘ quanto all ‘ attività del giudice di merito e ‘ chiuso ‘ quanto all ‘ attività delle parti, qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito, questi è pienamente libero nell ‘ esame RAGIONE_SOCIALE controversia, mentre è in ogni caso inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, né sono modificabili i termini oggettivi RAGIONE_SOCIALE controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, investendo tale preclusione non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d ‘ ufficio (come la nullità di una clausola contrattuale) ove tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili RAGIONE_SOCIALE sentenza di cassazione e l ‘ operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti RAGIONE_SOCIALE decisione finale RAGIONE_SOCIALE causa (cfr.
Cass. n. 22885 del 2015; Cass. n. 327 del 2010; Cass. n. 13957 del 1991).
3.6. I l ricorso dev’essere, quindi, rigettato .
4.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
4.2. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 8.200,00, di cui €, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228/2012, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima