Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10160 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10160 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 18306/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in BolognaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrenti –
Contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME (quali
eredi queste ultime di COGNOME NOME) elettivamente domiciliati in Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, -intimati-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 975/2019, depositata il 20.3.2019;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, convennero in giudizio avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE, proponendo domanda risarcitoria ex art. 1669 cod. civ.
RAGIONE_SOCIALE si costituì chiedendo di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), costruttrice dell’immobile e, quest’ultima chiese di chiamare in causa COGNOME NOME, esecutore della pavimentazione in subappalto, che resistette.
2 .Con sentenza n. 779 del 2004 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE condannò l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in solido tra loro e quanto alle imprese RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in concorso tra loro nella misura del 50% ciascuno, al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici per le somme specificate per ciascuna col favore delle spese.
3 .La decisione venne impugnata da COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ma i gravami vennero respinti dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 590/2012.
4 .COGNOME NOME, quale socio illimitatamente responsabile della cessata società RAGIONE_SOCIALE, propose quindi ricorso per cassazione.
5 .Nelle more l’odierno ricorrente propose opposizione a precetto, avverso la richiesta di pagamento delle spese processuali di quel giudizio dichiarando di voler profittare della transazione intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e i singoli condomini (originari attori) della quale era successivamente venuto a conoscenza.
6 .Il ricorso venne accolto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5764/2017 in relazione al primo motivo formulato, con il quale si censurò la sentenza per violazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., art. 1669 c.c. nonché vizi di motivazione ed extrapetizione (perché la corte di appello ritenne che la domanda risarcitoria dovesse estendersi automaticamente alla RAGIONE_SOCIALE chiamata a garanzia dall’RAGIONE_SOCIALE e non fosse meramente a titolo di manleva mentre RAGIONE_SOCIALE, nella chiamata in causa, non aveva individuato nell’appaltatore il diretto soggetto passivo del rapporto né gli attori avevano esteso mai la domanda risarcitoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE). Nel resto il gravame venne respinto.
7 .COGNOME NOME riassunse la causa ex art. 392 c.p.c., avanti alla Corte d’Appello di Bologna, con atto del 31/5/2017, con il quale chiese: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di COGNOME NOME; dichiarare l’inammissibilità della domanda di manleva proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; nel merito, accertare e dichiarare che COGNOME NOME è tenuto a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE dalle domande proposte da RAGIONE_SOCIALE ed a rifondere a COGNOME le somme eventualmente pagate; in ogni caso accertare e dichiarare la natura indebita dei pagamenti effettuati da COGNOME in favore degli originari attori e condannare gli stessi a restituire quanto ricevuto.
8 .La Corte d’appello, dichiarò cessata la causa per essere intervenuta transazione tra i proprietari delle unità immobiliari e l’RAGIONE_SOCIALE con la quale si concordò la corresponsione di minori somme rispetto a quelle previste dalla sentenza di primo grado appellata (somme indicate nell’atto di transazione) e con il quale tutte le parti
dichiararono di rinunciare a fare valere l’esito della sentenza di secondo grado nonché all’ulteriore grado di giudizio.
9 .Il giudice di merito, nel dettaglio, rilevò: 1) la tempestività della eccezione, per essere intervenuta la transazione successivamente alla definizione del giudizio di prime cure; 2) la tempestività anche perché l’eccezione di intervenuta transazione non costituiva eccezione in senso proprio; 3) la non controversa avvenuta adesione alla stessa ad opera del RAGIONE_SOCIALE.
10 .Si osservò, in relazione all’ultimo aspetto, come in seguito alla originaria sentenza d’appello, gli attori ed appellati notificarono a COGNOME atto di precetto per il pagamento delle spese di lite di secondo grado. COGNOME propose opposizione ex art. 615 comma, 1 cpc, sostenendo che la transazione intervenuta tra gli attori e RAGIONE_SOCIALE non poteva che estendersi al coobbligato solidale COGNOME, il quale ‘tra l’altro ha espressamente dichiarato la volontà di avvalersi dell’accordo, e che tale volontà ribadisce con il presente atto…’.
Si evidenziò, quindi, come il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza ex art. 281 sexies cpc del 21/11/2013 -passata in giudicato- accolse l’opposizione, proprio sulla base della ritenuta valida adesione alla transazione da parte di COGNOME NOME.
In forza della suddetta sentenza e della manifestata volontà del COGNOME di voler profittare della transazione i proprietari poi restituirono parte delle somme già a loro corrisposte dal COGNOME.
Si escluse, inoltre, l’inefficacia della adesione del RAGIONE_SOCIALE alla transazione in quanto si sarebbe trattato, secondo la prospettazione
dell’appellante, di transazione parziale, alla quale non è applicabile la previsione di cui all’art. 1304 c.
Si osservò in particolare, che ‘ dal contenuto dell’atto di transazione (v. sopra) si ricava inequivocabilmente che la stessa non può considerarsi parziale, né per l’oggetto né sotto il profilo soggettivo. E’ infatti irrilevante la conclusione dell’accordo con uno solo dei condebitori (RAGIONE_SOCIALE) in quanto l’oggetto è univocamente riferito alla decisione della Corte d’Appello (la quale coinvolge tutte le parti, compreso COGNOME). Quanto ai creditori non risulta dall’atto la volontà di sciogliere il vincolo di solidarietà posto a loro favore -dalla sentenza di primo grado-, con l’effetto di rendere parziario il proprio credito, per transigere la posizione di uno soltanto dei condebitori (RAGIONE_SOCIALE ).’
Il giudice di rinvio proseguì statuendo che ‘ in caso di transazioni tra il creditore e uno dei debitori solidali e di dichiarazione del condebitore di volerne profittare si verifica, quindi, l’efficacia diretta dell’intero accordo transattivo anche nei confronti di quest’ultimo, senza che questo possa scegliere di beneficiare soltanto di alcune clausole. Ne consegue che al coobbligato in solido COGNOME NOME era consentita l’adesione a tale transazione senza limiti temporali o vincoli particolari. COGNOME, dichiarando di profittare della transazione tra le parti, si è vincolato a rispettare i termini e le condizioni della transazione stessa e, conseguentemente, è pacifico e documentalmente provato che anch’esso si è impegnato a rinunciare a far valere l’esito della causa di appello’ nonché all’ulteriore grado di giudizio.
11 .Avverso la prefata decisione ricorre NOME COGNOME, deceduto nelle more; nel giudizio si sono costituiti gli eredi COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME; resistono con controricorso NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME (quale nuovo proprietario in luogo di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME , (quali eredi queste ultime di COGNOME NOME).
In prossimità dell’udienza sono state depositate memorie.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1 .Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. La Corte di merito, nell’esaminare l’exceptio rei transactae sollevata dalle controparti, avrebbe disatteso i principi di diritto processuale che delimitano i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio ex art. 394 cpc ed avrebbe eluso la statuizione del Giudice di legittimità che di tale questione – la transazione sottoscritta tra i proprietari degli immobili e RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio d’appello R.G. n. 856/2005 ‘sulla base della ritenuta valida adesione alla transazione da parte di RAGIONE_SOCIALE‘ – non ebbe a trattare.
2 .Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in combinato disposto con l’art. 2909 c.c., ex 360 comma 1 nn. 4 e 3 c.p.c.
3 .Il Giudice del rinvio non solo non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di giudicato inter partes portato dalla sentenza a
verbale 24/3/2016 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – che affermò, nella prospettazione del ricorrente, la parziarietà della transazione e la ‘non pertinenza’ della dichiarazione ex art. 1304 c.c. del COGNOME COGNOME -ma avrebbe altresì violato tale giudicato ritenendo fondata l’exceptio rei transactae sull’assunto contrario della sua natura non parziaria.
4 .In subordine, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1322 cc ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La decisione impugnata avrebbe violato il principio di autonomia negoziale delle parti e le disposizioni sul tema della solidarietà laddove ha stabilito che la transazione avesse natura ‘totale’ poiché la posizione giuridica ivi composta, e ancora sub iudice , riguardava altri soggetti legati anche da un vincolo solidale (riconoscendo, di conseguenza, valida ed efficace la dichiarazione ex art. 1304 c.c. del RAGIONE_SOCIALE).
5 .La prima censura formulata è fondata.
E’ noto che atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata (da ultimo Cass. n. 28879 del 2023).
Il giudizio di rinvio è, infatti, un processo chiuso teso ad una nuova statuizione in sostituzione di quella cassata. Ne consegue che i limiti e l’oggetto dello stesso sono circoscritti dalla sentenza di annullamento che non può quindi essere sindacata né elusa dal giudice del rinvio.
Nel giudizio di rinvio, peraltro, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum , mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
6 .La transazione di cui si discorre è intervenuta prima del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 5764/2017.
Sicché, detta transazione integra un fatto estintivo non nuovo, che – alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 22 giugno 1990, n. 6333; Cass., 8 giugno 2005, n. 11962) avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di cassazione. Pertanto, l’eccezione di lite transatta e la relativa e congruente produzione documentale non potevano avere luogo nel conseguente giudizio di rinvio, nel cui ambito, stante la relativa natura di giudizio a “struttura chiusa”, avrebbero potuto rilevare semmai i soli fatti estintivi del diritto sopravvenuti (mentre, come detto, la transazione era precedente). E’, dunque, errata la decisione della Corte territoriale di decidere sull ‘exceptio rei transactae.
Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura.
7 . In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
p.q.m.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda