Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29430 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29430 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
Oggetto:
Mutuo – Giudizio di rinvio – principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25460/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dal Ph.D. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) del foro di Cagliari, giusta procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo
studio dell’ultimo difensore nonché agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE e P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) del foro di Cagliari, giusta procura speciale in calce controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Cagliari n. 531/2018, pubblicata il 6 giugno 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
RAGIONE_SOCIALE, con NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 3 luglio 2001 dal Presidente del Tribunale di Cagliari, su richiesta RAGIONE_SOCIALE Banca CIS s.p.a., per il pagamento di £ 1.165.996.401, oltre interessi maturati successivamente al 26 aprile 2001, a titolo di rimborso dei finanziamenti di cui alle lettere contratto in data 29 maggio 1985 e 7 aprile 1987 e
all’atto di consolidamento del debito del 15 novembre 1994, che veniva respinta, salvo dichiarare la prescrizione degli interessi maturati nel periodo antecedente l’ultimo quinquennio anteriore alla domanda giudiziale. Dichiarò, per il resto, tardiva -in quanto formulata dagli opponenti soltanto in comparsa conclusionale – l’eccezione di difetto di titolarità del credito da parte RAGIONE_SOCIALE banca intimante, creditrice essendo invece la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; confermò l’avvenuta stipula di due contratti di mutuo, per £ 287.610.000 e £ 61.140.000, con la Banca CIS, in favore RAGIONE_SOCIALE quale erano stati anche eseguiti rimborsi parziali; confermò altresì la legittimità del tasso degli interessi applicato;
– in virtù di gravame interposto dalla banca (e per essa dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE), la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche appello incidentale, ha respinto l’appello principale con il quale veniva contestata la statuita prescrizione, ed ha accolto l’appello incidentale degli originari opponenti, che avevano rinnovato innanzitutto la contestazione RAGIONE_SOCIALE titolarità del credito da parte RAGIONE_SOCIALE banca intimante, ritenendo che gli opponenti, nel contestare che la banca potesse agire in INDIRIZZO monitoria, non essendo titolare del credito, avessero sollevato una questione di difetto di legitimatio ad causam , rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Nel merito ha poi ritenuto che effettivamente il credito in questione spettasse alla RAGIONE_SOCIALE, alla luce del disposto RAGIONE_SOCIALE legge regionale sarda 18 marzo 1964, n. 8 sulla concessione di
contributi regionali per le imprese alberghiere – in base alla quale erano stati erogati i finanziamenti – e in particolare dell’art. 1, in base al quale «E’ costituito, presso uno o più istituti di credito abilitati od incaricati dell’esercizio del credito alberghiero e turistico, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l’industria alberghiera e turistica in RAGIONE_SOCIALE»; dell’art. 6, secondo cui «A favore di coloro che beneficiano delle provvidenze previste dalle leggi nazionali in materia di credito alberghiero e turistico, l’Amministrazione regionale può concedere un’anticipazione integrativa fino alla concorrenza massima del 75 per cento RAGIONE_SOCIALE spesa riconosciuta ammissibile»; dell’art. 8, che prevedeva la presentazione delle relative domande all’assessorato regionale al turismo; dell’art. 10, che prevedeva la concessione del contributo con decreto dell’assessore regionale al turismo di concerto con l’assessore alle finanze; e soprattutto dell’art. 14, che attribuiva agli istituti di credito appositamente convenzionati con la RAGIONE_SOCIALE il solo controllo tecnico, amministrativo e contabile sull’impiego e la destinazione delle somme anticipate, mentre riservava agli assessori regionali predetti la decisione sulle azioni, anche giudiziarie, di recupero da intraprendere a carico dei beneficiari morosi. Per la Corte d’appello, i versamenti dei debitori ricevuti dalla banca si giustificavano con la qualità di quest’ultima di mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE quale aveva erogato i finanziamenti;
-la Banca RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui gli intimati resistevano con controricorso;
-con sentenza n. 17385 del 2015 la Prima Sezione di questa Corte ha accolto il solo secondo mezzo affermando il principio di diritto secondo il quale «la legge regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 18 marzo 1964, n. 8 non prevede che gli istituti di credito convenzionati con la RAGIONE_SOCIALE, per la gestione del fondo di cui all’art. 1, agiscano in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa e che, pertanto, il credito di restituzione dei finanziamenti erogati spetti a quest’ultima e non ai primi» con conseguente rinvio al giudice del merito per la pronuncia;
-riassunto il giudizio da entrambe le parti, in sede di rinvio, la Corte di appello di Cagliari ha in primo luogo ritenuto che, sulla base del principio affermato dalla Corte di legittimità, la banca andava riconosciuta legittimata a richiedere la restituzione delle somme erogate a mutuo e di cui gli originari opponenti si erano resi inadempienti, per cui andava riconosciuto l’importo ingiunto ai debitori di euro 180.114,34, indicando la documentazione allegata al giudizio monitorio la prova del credito, indicando il solo capitale scaduto, cui dovevano essere aggiunti gli interessi contrattuali, per avere i debitori effettuato versamenti a solo titolo di interessi e di preammortamento. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha dichiarato la prescrizione degli interessi maturati nel periodo antecedente al 17.07.1999, per avere la Banca nel fascicolo allegato al giudizio in Tribunale, sotto la numerazione doc. 6 e 8, le
lettere interruttive RAGIONE_SOCIALE prescrizione, in particolare le raccomandate del 05.02.2001 e del 08.07.1999, tutte con unita cartolina di ricevimento RAGIONE_SOCIALE comunicazione;
-anche quest’ultima decisione è stata impugnata dai RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la banca RAGIONE_SOCIALE SanRAGIONE_SOCIALE s.p.a., contenente anche un sostanziale unico motivo di ricorso incidentale;
-in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.
Atteso che:
preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata da RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 366 n. 2 c.p.c. per non essere stata indicata la sentenza impugnata o parti RAGIONE_SOCIALE medesima.
Essa è infondata essendo la sentenza stessa chiaramente indicata sia nell’epigrafe del ricorso sia nello svolgimento dello stesso sia nell’elenco degli allegati che segue le conclusioni. Come questa Corte ha più volte affermato, “l’erronea indicazione del numero RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione” (v. Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2001 n. 15603), essendo questa “configurabile soltanto se la parte cui il ricorso è diretto non abbia elementi sufficienti per individuare inequivocabilmente la sentenza o la decisione impugnata” (v. Cass. 8 gennaio 2016
n. 138; Cass. 24 marzo 2009 n. 7053; Cass. 2 dicembre 2004 n. 22661; Cass. 2 aprile 2002 n. 4661);
venendo al merito, con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e la falsa applicazione d ell’art. 384 c.p.c. per avere il giudice del rinvio disatteso quanto statuito da codesta Corte di cassazione con la sentenza di parziale annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione di appello, omettendo totalmente di procedere all’esame RAGIONE_SOCIALE lex specialis contenuta nella RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a riferire quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 8 del 1964.
La censura non può trova ingresso.
Come si ricava dalla lettura RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice di rinvio, la Corte di appello, sulla scorta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17385/2015, verificato che non vi era alcuna contestazione circa la esistenza del rapporto obbligatorio fra le parti in relazione ai due contratti di mutuo del 1985 e del 1987, ha riconosciuto la legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE Banca ed è passata all’esame nel merito delle questioni poste dalla difesa degli opponenti, essendo questo l’accertamento specificamente devoluto al giudice di rinvio, ed essenziale ai fini dell’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda monitoria, che si fondava sul presupposto che gli opponenti avessero concluso contratti di
finanziamento facendo ricorso al credito agevolato destinato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle aziende alberghiere ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 8 del 1964.
Al riguardo va ricordato che la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il “thema decidendum”, prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione (Cass. n. 15952 del 2006; Cass. n. 211564 del 2005, secondo cui i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere né sindacata né elusa dal giudice di rinvio, di guisa che non è possibile compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento). Inoltre, è stato ribadito che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza
di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione RAGIONE_SOCIALE statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass. n. 448 del 2020; Cass. n. 17790 del 2014; Cass. n. 27737 del 2019).
Poste tali premesse, si rileva che la critica dei ricorrenti di cui al motivo in esame non attinge quindi specificamente la conclusione cui è pervenuto il giudice del rinvio.
Nella specie la sentenza di appello è stata evidentemente cassata per violazione di legge, e ciò in quanto, pur avendo riconosciuto che l’erogazione dei finan ziamenti era avvenuta sulla base delle agevolazioni previste da legge regionale, il giudice dell’appello andando di contrario avviso rispetto al giudice di prime cure -aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE banca a chiedere il pagamento dei
ratei e degli interessi, con ciò facendo venire meno anche le statuizioni di merito.
Orbene, rileva il Collegio che sulla base delle premesse del proprio iter argomentativo il giudice di rinvio ha correttamente individuato quale fosse l’oggetto dell’accertamento demandatogli ( l’esistenza del finanziamento e l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE sua restituzione).
I ricorrenti, infatti, impugnando tale capo, reiterano le medesime deduzioni difensive già svolte dinanzi alla Corte d’appello in sede di rinvio, e prima an cora con l’opposizione dinanzi al giudice di prime cure, e prospettano una diversa valutazione delle risultanze interpretative RAGIONE_SOCIALE disciplina normativa invocata, più confacente alle proprie esigenze, ma contrastante con quella fatta propria dai giudici di merito, così riproponendo questioni fattuali che sono già state sottoposte al vaglio dei giudici di legittimità. Infatti, la Corte di cassazione ha esaminato la normativa ed ha disatteso le conclusioni interpretative formulate dai ricorrenti con riguardo alla legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE Banca, concludendo, in esito all’esame delle norme sulla base delle quali era stato erogato il finanziamento in questione, giungendo a concludere che il credito azionato fosse esistente e ricompreso tra quelli erogati dalla Banca;
– con il secondo motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 per avere il giudice del rinvio condannato alle spese di lite e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato la parte vittoriosa del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte hanno enunciato in materia il seguente principio di diritto: «In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale RAGIONE_SOCIALE lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione -e, tuttavia, complessivamente soccombente -al rimborso delle stesse in favore RAGIONE_SOCIALE controparte» (Cass., Sez. Un., n. 32096 del 2022).
Una volta chiarito che la vittoria nel giudizio di cassazione non solo non garantisce alla parte la ripetizione delle relative spese, il medesimo principio vale anche per la fase di rinvio, giacchè neanche la sottrae al rischio RAGIONE_SOCIALE condanna in favore
RAGIONE_SOCIALE controparte. Invero, la cassazione con rinvio, qualora, come nel caso in esame, sia avvenuta per ragioni che non pregiudicano il potere del giudice di rinvio di decidere il merito RAGIONE_SOCIALE causa, non vale ad escludere l’iniziale manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa e quindi del correlativo potere del giudice di rinvio di disporre la condanna alle spese secondo soccombenza. Il giudice di rinvio aveva il potere di decidere delle spese, sia di quel giudizio, che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto.
E ‘ principio di diritto affermato da questa Corte che <> (Cass. n. 1407 del 2020).
Nel caso presente la parte soccombente nel precedente grado di appello, ossia la banca RAGIONE_SOCIALE SanRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è risultata vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio;
-passando all’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, con lo stesso la Banca deduce la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE decisione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere ritenuto prescritti gli interessi maturati in epoca antecedente al 17.07.1999 pur riconoscendo l’invio di lettere interruttive del termine e considerato che i mutui erano stati stipulati nel
maggio 1985 e nell’aprile 1987, il contratto di consoli damento solo nel novembre 1994, per cui le raccomandate del 08.07.1999 e del 05.02.2001 valevano ad interrompere tempestivamente una qualsiasi prescrizione.
La modalità di esposizione del motivo ed il suo contenuto determinano la necessità di fare alcune precisazioni. E’ vero che questa Corte di cassazione ha fissato il principio secondo cui nel ricorso per cassazione il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo RAGIONE_SOCIALE Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (v. Cass. n. 9470 del 2008; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 18021 del 2016). Tuttavia, è anche stato precisato (v. Cass. n. 976 del 2008; Cass., Sez. Un., n. 7770 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 9100 del 2015) ma è stato altresì affermato che va riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione che denunzi con l’unico motivo vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, però, sia palesato su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica. È quanto è avvenuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha denunciato, innanzi tutto, la violazione di una regola di diritto dal
medesimo ravvisata nell’interpretazione che la sentenza impugnata ha adottato delle norme applicabili quanto alla prescrizione degli interessi nel contratto di mutuo, tale da far ritenere che il precetto normativo invocato non sia compatibile con la fattispecie concreta. Concettualmente separata è, poi, la questione di fatto, sulla quale si incentra l’altra parte del motivo lamentando la motivazione apparente in ordine al tempo di stipula dei contratti di mutuo e quello di consolidamento con le raccomandate inviate per interrompere la prescrizione.
Deve, quindi, preliminarmente essere ravvisata nel motivo anche una denuncia di violazione di legge come sopra individuata.
Tanto chiarito, va affrontata in primo luogo la questione dell’applicabilità alla specie del termine breve, quinquennale, di prescrizione, stabilito nell’art. 2948 n. 4 c.c. Al riguardo, deve osservarsi, in generale, che secondo il costante orientamento di questa Corte, “la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di
adempimento solo con il decorso del tempo” (Cass. n. 4232 del 2023; Cass. n. 18951 del 2013; Cass. n. 12140 del 2006; Cass. n. 17197 del 2012). Peraltro, con riferimento al contratto di mutuo, deve rilevarsi che la rateizzazione dell’unico debito contratto con la banca non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa (v. in termini, Cass. n. 1110 del 1994).
Passando, quindi, alla ulteriore questione sollevata nel motivo di ricorso, relativa alla carenza di motivazione, i giudici del merito, dopo avere ritenuto sussistente (e non prescritto) il diritto del creditore a conseguire gli interessi, stante l’allegazione al fascicolo di Tribunale da parte RAGIONE_SOCIALE Banca, sotto la numerazione doc.ti 6 e 8, di lettere interruttive RAGIONE_SOCIALE prescrizione ‘e segnatamente raccomandate del 5 febbraio 2001 e 8 luglio 1999, tutte con unita cartolina di ricevimento RAGIONE_SOCIALE comunicazione’, hanno affermato che la prescrizione si doveva fare risalire ad epoca anteriore al 17.07.1999, data di prima notifica RAGIONE_SOCIALE banca.
Certamente la quantificazione degli interessi spettanti al creditore, anche in caso di mora debendi del debitore, contiene un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di
legittimità, ma ciò non significa che sul punto il giudice del merito non incontri limiti di sorta e che la sua pronunzia non sia soggetta ad alcun vaglio di questa Corte regolatrice laddove, come nel caso di specie, la motivazione risulti apparente perché non consente di cogliere il riscontro del computo effettuato con riguardo all’enunciazione dei principi di diritto affermati.
La deduzione in esame, peraltro, non solo – come sopra dimostrato – è ammissibile, ma è anche fondata.
All’esito, il ricorso principale deve essere rigettato, accolto quello incidentale.
La sentenza va cassata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per il riesame RAGIONE_SOCIALE questione degli interessi alla luce dei principi sopra esposti.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso principale viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei soli ricorrenti
principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigettato quello principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di ricorso incidentale accolto e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 d el 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione civile, in data 12 maggio 2023.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME