Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3477  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3997/2024 R.G. proposto da
NOME  COGNOME in  proprio  e  quale legale  rappresentante  della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO, come  da  procura  allegata  al  ricorso, ex  lege domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
– ricorrente – contro
Oggetto: Responsabilità civile generale -Giudizio di rinvio.
CC 12.12.2024
Ric. n. 3997/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME ,  rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliato in Roma,  presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE  D’APPELLO di MILANO  n. 3318/2023, pubblicata il 23 novembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Per  quanto  ancora  qui  di  interesse,  va  sintetizzata  la vicenda penale sottesa al presente giudizio.
Il Tribunale penale di Milano con la sentenza n.6106/2019 riteneva NOME colpevole dei reati a lui ascritti, previsti e puniti dagli artt. 81, 61 n.2, 615 ter co. 1 e 2 n.1 c.p., e dagli artt. 61 n.11, 81, 616 comma 1 e 2 e 4 c.p., (in particolare, per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione e sottrazione di corrispondenza in qualità di tecnico addetto allo sviluppo hardware e software della RAGIONE_SOCIALE), lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, da liquidarsi in separato giudizio, concedendo una provvisionale d ell’importo di Euro 7.000,00.
La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 2895/2021, in  parziale  accoglimento  del  gravame  proposto  da  NOME COGNOME,  in  parziale  riforma  della  pronuncia  di  primo  grado, ritenuto  di  non  ascrivere  al  predetto il  reato  di  cui  all’art 616, comma 2, c.p., riduceva la pena inflitta, rideterminandola in mesi otto di reclusione e revocava la provvisionale di euro 7.000,00.
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Ric. n. 3997/2024
Pres COGNOME. Scrima
RAGIONE_SOCIALE
Avverso  la  sentenza  della  Corte  di  appello,  proponevano ricorso per cassazione, ai soli fini civili, NOME e RAGIONE_SOCIALE
La Corte di cassazione, con la sentenza n.46063/2022, riteneva fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p., tra l’altro, riteneva immotivata la revoca della provvisionale in quanto intervenuta in relazione all’intero danno, anche quello relativo alla fattispecie di cui all’art. 615 ter cod. pen., per la quale non era intervenuta riforma in appello.
Con atto di citazione in riassunzione, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, quest’ultimo quale legale rappresentante della prima ed anche in proprio, convenivano in giudizio dinanzi la Corte d’appello di Milano , NOME COGNOME, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificati in via indicativa in euro 35.860,00, a favore di COGNOME, a titolo di danno patrimoniale, ed in euro 7.000,00, a favore di COGNOME e del NOME, a titolo di danno morale.
Si  costituiva  il  convenuto,  chiedendo  il  rigetto  di  tutte  le domande proposte dagli attori in riassunzione.
2.1 . La Corte d’appello di Milano quale giudice di rinvio, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto di non esaminare la domanda degli appellanti volta alla quantificazione del danno, affermando che fosse «evidente» che quello dinanzi a sé non fosse «il separato giudizio civile destinato alla determinazione del quantum » in merito alle statuizioni civili non oggetto di impugnazione e passate in giudicato, ma quello destinato a verificare la sussistenza del nocumento ex art. 616 co.2 c.p.; delimitato così l’oggetto del giudizio, condannava NOME COGNOME al pagamento, a titolo di provvisionale, della somma di
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euro  7.000,00,  in  favore  della  RAGIONE_SOCIALE  e  di  NOME COGNOME, e delle spese di lite del grado in favore degli appellanti.
Avverso la sentenza della Corte d’appello quale giudice del rinvio,  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  NOME  COGNOME,  in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE,  sorretto  da  due  motivi  di  impugnazione.  Ha  resistito  con controricorso NOME COGNOME.
Il  ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c..
Il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato note conclusionali con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la ‘ violazione o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 574 e 622 c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’ appello ritenuto coperta da giudicato interno la statuizione sulla «separata sede» per la quantificazione del danno, scindendo illegittimamente la decisione sull’an da quella sul quantum’ ; in particolare, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto coperta da giudicato la statuizione che rimetteva la determinazione del quantum a separato giudizio civile. In particolare, osservano che dalla ‘ incongrua ‘ configurazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. e del suo perimetro chiuso e non autonomo rispetto alla fase penale è conseguita la mancata determinazione del quantum , essendo stato implicitamente escluso che il giudizio di rinvio ai soli effetti civili celebrato innanzi alla Corte d’appello fos se la «separata sede» per la quantificazione del danno.
Con il secondo motivo di ricorso, censurano la ‘ violazione o falsa applicazione degli artt. 622 c.p.p., 394 c.p.c., 2043 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il Giudice
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RAGIONE_SOCIALE distrettuale disatteso i principi di diritto enunciati da questa Ecc.ma Suprema Corte sulla portata applicativa delle citate norme nel giudizio rescissorio di rinvio ‘ in quanto la Corte d’appello ha comunque ritenuto di escludere dall’oggetto del giudizio di rinvio la « determinazione del quantum » del danno, in tal modo violando l’art. 622 c.p.p., come interpretato dall’orientamento ormai maggioritario e consolidato della giurisprudenza di legittimità che riconosce natura autonoma al giudizio di rinvio ai soli effetti civili rispetto alla fase penale, definitivamente esaurita.
I motivi di ricorso, che, per ragioni di evidente connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
3.1. In particolare, la Corte territoriale, dopo aver affermato che «il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., è da considerarsi come un giudizio civile del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. (Cass. S.U. 29862/2022; Cass. 25918/2019; Cass. 17457/2007)», ha ritenuto di dover individuare e delimitare l’oggetto del giudizio di rinvio, rilevando «come la statuizione della sentenza di appello, nella parte in cui ha condannato NOME COGNOME al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, è passata in giudicato, non essendo stata oggetto del ricorso per cassazione da parte di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, né di impugnazione da parte di NOME COGNOME».
Ciò  posto,  ha  soggiunto  «Il  contenuto  della  domanda  della parte  civile  non  può  pertanto  essere  ampliato  in  questa  sede  di giudizio  di  rinvio,  quanto  alla  chiesta  quantificazione  del  danno, essendo  evidente  che  non  è  questo  il  separato  giudizio  civile destinato alla determinazione del quantum. Non può pertanto essere esaminata, per le ragioni sopra esposte, la domanda di liquidazione del  risarcimento,  avanzata  in  questa  sede  di  rinvio  dagli  attori  in
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RAGIONE_SOCIALE riassunzione, né può essere rimessa in discussione la statuizione di condanna generica del COGNOME al risarcimento dl danno, con la conseguente  inammissibilità della richiesta di quest’ultimo, di respingere anche sotto il profilo dell’ an la  domanda risarcitoria in questione» (pag. 8 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha poi proseguito con il ritenere che «gli unici  aspetti  ancora  controversi  in  giudizio  attengono  quindi  alla ricorrenza o meno del nocumento, secondo quanto dispone l’art. 616 co. 2 c.p., come ritenuto dal giudice di primo grado, ed alla spettanza della provvisionale di euro 7.000,00 concessa dal tribunale» (pag. 9 della sentenza impugnata).
3.2. Effettivamente, con le sopra riportate statuizioni, la Corte d’appello di Milano ha violato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato e i principi enunciati da questa Corte con riferimento all’oggetto della cognizione del giudice civile chiamato ex art. 622 c.p.p. a decidere sulla domanda di risarcimento del danno già proposta mediante costituzione di parte civile nel processo penale, allorché gli effetti penali della sentenza penale di merito (di condanna o di proscioglimento dell’imputato) siano ormai cristallizzati e la Corte di cassazione si sia limitata ad annullare le disposizioni o i capi concernenti l’azione civile o ad accogliere, agli effetti civili, il ricorso proposto della parte civile.
In primo luogo, ha richiamato sulla natura del giudizio derivante dall’annullamento della sentenza ai soli effetti civili previsto dall’ art. 622 c.p.p. un orientamento di legittimità superato, non conformandosi a quanto, ormai da tempo, affermato da questa Corte in proposito e cioè che il giudizio derivante dall ‘annullamento rimette l’intero giudizio relativ o alle statuizioni civili al competente giudice e cioè ‘nella sua sede propria’ e ciò in ragione della separazione del rapporto penale da quello civile (Cass. Sez. 3, 12/04/2017 n. 9358, Cass. Sez. 3, 12/06/2019 n. 15859, Cass. Sez.
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3, 15/01/2020 n. 517, Cass. Sez. 3, 3/02/2023 n. 3368, Cass. Sez. 3, 8/07/2024 n. 18502).
In secondo  luogo,  ha  erroneamente  statuito  che  quello celebrato dinanzi a sé non fosse il «separato giudizio civile destinato alla determinazione del quantum».
Il Collegio in proposito condivide quanto evidenziato dal Pubblico Ministero in memoria; invero, la Corte d’appello milanese ha mostrato di ignorare che nell’ipotesi di annullamento ai soli effetti civili da parte della Corte di cassazione della sentenza penale d’appello contenente condanna generica al risarcimento del danno, come avvenuto nella fattispecie in esame, questa Corte ha chiarito che si compia una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputat o contro la pronuncia di condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574, comma 4, c.p.p. -, deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’ an da quella sul quantum » (Cass. Sez. 3, 20/06/2017 n. 15182; in senso conforme, Cass. Sez. 3 20/12/2018 n. 32930; Cass. Sez. 6-3, 19/05/2022 n. 16169; v. inoltre, in tema di presunzione di non colpevolezza, Cass. Sez. 3, 18/10/2022 n. 30496; in tema di trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. da parte dei giudici di pace, Cass. Sez. 3, 27/02/2024 n. 5227; da ultimo, in tema di condanna provvisionale e efficacia di titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, 8/07/2024 n. 18502).
Ai richiamati principi dovrà attenersi il giudice di merito in sede di rinvio.
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Pres COGNOME. Scrima
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Il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione.
La  sentenza  impugnata  va  cassata  in  relazione  ai  motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano che, in diversa  composizione,  provvederà  anche  in  merito  alle  spese  del presente giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e  rinvia  la  causa  alla Corte  d’appello  di Milano  in  diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della