Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35267 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15119/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
FANTE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonchécontro
NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 377/2018, depositata il 28/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. L’architetto NOME COGNOME conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al pagamento del compenso dovutogli (che quantificava in euro 8.314.703,61) per le prestazioni professionali (di progettazione architettonica e urbanistica, di assistenza alla procedura di verifica dell’impatto ambientale e di redazione della relazione tecnica per i vigili del fuoco) dallo stesso espletate per la realizzazione di un complesso turisticoalberghiero. L’attore deduceva di avere assu nto l’incarico unitamente all’architetto NOME COGNOME e precisava che era stato pattuito un compenso di lire 15.000 per ogni metro quadrato progettato di edificazione, oltre IVA e CNPAIA, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno fra i due
professionisti, con la previsione che l’onorario sarebbe stato invece – liquidato sulla base delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti nel caso in cui l’intervento edilizio avesse beneficiato di finanziamenti pubblici, come pure nel caso di alienazione della proprietà e del progetto da parte della committente; aggiungeva che, dopo avere presentato il progetto alle competenti autorità amministrative (nel dicembre 1998), la società lo aveva ritirato, non ritenendolo più confacente alle proprie esigenze e che, successivamente, aveva conferito al solo attore l’incarico di elaborarne uno diverso, ma, dopo la presentazione del nuovo progetto (avvenuta nel maggio 2002), la committente aveva comunicato a tutte le Amministrazioni interessate e allo stesso attore la propria volontà di ritirare anche tale ultima domanda di concessione edilizia. Costituendosi in giudizio, la società convenuta contestava la pretesa (assumendo che a NOME non competeva null’altro oltre la somma di lire 120.000.000 già versatagli) e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti. Nel corso del giudizio interveniva l’architetto COGNOME, richiedendo la condanna della convenuta al pagamento di un compenso quantificato in euro 759.923,92, oltre accessori. Il Tribunale di Lucera pronunciava sentenza (n. 178/2008) con cui condannava la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME la somma di euro 1.223.263,78 (oltre accessori) e a COGNOME la somma di euro 246.889,78 (oltre accessori), respingendo le altre richieste dei professionisti e la domanda riconvenzionale della società convenuta. Il Tribunale
ha affermato che la condizione del rilascio della concessione edilizia (cui ha ritenuto subordinato il pagamento di una parte del compenso) non si era avverata in conseguenza di una condotta contraria a buona fede della società committente; ha pertanto considerato operante la fictio di avveramento della condizione ( ex artt. 1358 e 1359 c.c.), riconoscendo dovuto ad entrambi i professionisti il compenso per il primo progetto e calcolandolo sulla base della clausola convenzionale che lo determinava in misura inferiore alle tariffe professionali; ha infine ritenuto che gli stessi criteri dovevano essere applicati in relazione all’attività svolta da NOME per il secondo progetto.
Pronunciando -con sentenza n. 1341/2012 -sul gravame principale proposto da RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e sulle impugnazioni incidentali di NOME e di COGNOME, la Corte d’appello di Bari riformava la sentenza impugnata, rideterminando in euro 8.904,10 (oltre accessori) la somma dovuta a NOME, respingendo la domanda proposta da NOME con l’atto di intervento e rigettando, per il resto, tutte le impugnazioni, con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio. La Corte d’appello ha escluso la possibilità di ritenere operante la fictio di avveramento della condizione sospensiva; ha ritenuto che i professionisti avrebbero dovuto proporre una domanda di risoluzione e risarcimento dei danni e ha escluso che gli stessi abbiano provato la sussistenza di un nesso causale fra il dedotto comportamento inadempiente della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e il mancato conseguimento della concessione.
Avverso la sentenza hanno ricorso per cassazione NOME nonché NOME; la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale. Con sentenza n. 16501/2014 questa Corte ha preliminarmente dichiarato la inammissibilità del ricorso di NOME, in quanto tardivamente notificato; ha poi accolto il ricorso di NOME, affermando la possibilità che l’art. 1359 c.c. trovi applicazione anche nel caso in cui l’interesse di una delle parti -originariamente convergente con quello della controparte – si modifichi in corso di rapporto fino a risultare contrario all’avveramento della condizione, con conseguente erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui non aveva tenuto conto della domanda effettivamente proposta da NOME e ha negato la possibilità di applicare la fictio di avveramento di cui all’art. 1359 c.c. a fronte del ritiro dell’istanza di concessione da parte della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; ritenute assorbite le altre censure mosse da NOME e inammissibile il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE – attinente all’avvenuta liquidazione, in favore di NOME, dell’importo di euro 8.904,10 per l’assistenza a un gruppo di lavoro e per la relazione tecnica presentata ai vigili del fuoco – ha cassato la sentenza impugnata, con rimessione della causa alla Corte d’appello di Bari affinché procedesse a un nuovo esame della vicenda.
4. La causa era riassunta da NOME. Con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 377, la Corte d’appello di Bari, dichiarata la contumacia della società RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, ha condannato la società al pagamento in favore di NOME della
somma di euro 1.247.995,66 e al pagamento per intero delle spese dell’intero processo. Il giudice di rinvio, precisato che l’appellante principale nel giudizio d’appello la società RAGIONE_SOCIALE -non ha provveduto alla riassunzione né si è costituita nel giudizio di rinvio e ha così ‘implicitamente rinunciato all’impugnazione’, ha limitato la propria indagine alla rideterminazione del quantum spettante a NOME, esaminando le doglianze da questi prospettate avverso la sentenza di primo grado. Al riguardo la Corte d’appello ha ritenuto corretto il calcolo del consulente d’ufficio basato su quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della convenzione stipulata tra le parti, ha ritenuto che -rispetto alla pronuncia di primo grado -la società dovesse essere condannata a pagare la maggiore somma di euro 24.731,88 e al pagamento delle spese processuali del primo grado per intero.
Avverso la sentenza del giudice di rinvio RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
L’intimato NOME COGNOME non ha proposto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in quattro motivi:
a) il primo motivo denuncia ‘violazione degli artt. 392 e 163, n. 7 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., nullità della citazione in riassunzione e della relativa sentenza, estinzione dell’intero processo’, in quanto NOME, nel riassumere il giudizio, ha ‘dimenticato’ di riportare quanto
prevede l’art. 163, n. 7 c.p.c., omettendo l’indicazione del termine di venti giorni;
il secondo e il terzo motivo contestano alla Corte d’appello di avere erroneamente affermato che la mancata costituzione nel giudizio di rinvio della ricorrente comportava la rinuncia alla sua impugnazione in appello e di non avere così esaminato le suddette censure;
il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. in quanto, in ogni caso, la domanda di NOME è stata parzialmente accolta, così che ha sbagliato il giudice di rinvio a non disporre, come aveva fatto il giudice di primo grado, la compensazione delle spese dell’intero processo.
Il Collegio rileva che il secondo e il terzo motivo prospettano la questione della necessità o meno della specifica riproposizione nel giudizio di rinvio delle questioni che, oggetto del giudizio d’appello, non s iano state investite dalla pronuncia della Corte di cassazione. La questione è nodale per la configurazione del giudizio di rinvio e non trova una univoca soluzione nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, tra le pronunzie più recenti, Cass. n. 8773/2022 da un lato e Cass. n. 30184/2018 dall’altro lato), così che è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della