Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2651 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2651 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8711/2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE ).
– Ricorrente –
Contro
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE ).
– Controricorrente –
Nonché contro
LA MONICA NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PICCOLO NOME.
– Intimati –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1612/2018 depositata il 31/07/2018.
Opposizione terzo
di
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 622/2011, ha respinto l’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., di NOME COGNOME avverso la sentenza d’appello n. 98/2000 sul rilievo che quest’ultima decisione che, in accoglimento della domanda di NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME , ordinava ai convenuti l’eliminazione di balconate , pluviali e vedute, realizzati nel loro edificio sito in Alcamo (INDIRIZZO) in prossimità del confine con il fondo dell’attore era passata in giudicato anteriormente all’acquisto , da parte della sig.ra COGNOME, della proprietà dell’immobile dei sig.ri COGNOME e COGNOME, con atto pubblico del febbraio 2003, e che ciò prevaleva su ogni considerazione inerente ai tempi della trascrizione della sentenza d’appello (o della domanda introduttiva del giudizio in cui essa era stata pronuncia) e dell’atto di acquisto del diritto , per l’efficacia vincolante del giudicato nei confronti dell’avente causa derivante dall’art. 2909, cod. civ.;
su ricorso della sig.ra COGNOME, la sentenza d’appello n. 622/2011 è stata cassata con rinvio con ordinanza n. 4219/2014 di questa Corte di legittimità che ha rilevato che la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione del passaggio in giudicato, non consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione per l’opponibilità alla sig.ra COGNOME della condanna al facere disposta nei confronti dei suoi autori;
riassunta la causa da parte dell’opponente, la Corte d’appello di Palermo quale giudice di rinvio, nel contraddittorio di NOME
COGNOME, ha rigettato l’opposizione di terzo avverso la sentenza n. 98/2000, ritenendo ammissibile la produzione, da parte del sig. COGNOME, costituitosi nel giudizio di rinvio oltre il termine dell’art. 166, cod. proc. civ., dell’attestazione del passaggio in giudicato della stessa decisione;
NOME COGNOME ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello .
NOME COGNOME resiste con controricorso.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME non hanno svolto difese;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso -‘ nullità della sentenza e del procedimento per violazione ed errata applicazione degli artt. 394, 384, 166 e 345 c.p.c. (art. 360 n. 4 c. p.c.)’ lamenta che la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ha illegittimamente ammesso la produzione della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000 ed ha attribuito a tale pronuncia efficacia di giudicato opponibile alla sig.ra COGNOME, in contrasto con il principio di diritto enunciato dall’ordinanza della S.C. n. 4219/2014, che aveva esaminato la sentenza n. 98/2000 e l’ave va dichiarata improduttiva di effetti nei confronti dell’opponente.
Da un diverso punto di vista, la ricorrente ascrive alla Corte d’appello di avere ammesso la produzione della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000 benché NOME COGNOME, nel giudizio di rinvio, si fosse costituito oltre il termine dell’art. 166, cod. proc. civ., e fosse quindi decaduto dalla facoltà di produrre documenti.
Infine, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 345, cod. proc. civ., in quanto la produzione della certificazione del passaggio in giudicato, risalente al 2001, era avvenuta senza che la parte avesse
dedotto e provato di non avere potuto produrla nel giudizio di primo grado;
il secondo motivo -‘ nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)’ denuncia che il giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi al principio di diritto enunciato dall’ordinanza della Cassazione n. 4219/2014 che dichiarava la sentenza n. 98/2000 non coperta da giudicato e con effetti non opponibili alla sig.ra COGNOME;
il terzo motivo -‘ violazione ed errata applicazione degli artt. 394, 384, 166 e 345 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ‘ -ascrive al giudice del rinvio di avere ammesso la certificazione prodotta dal sig. COGNOME al fine di acquisire la prova del passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000 prima della trascrizione del trasferimento della proprietà dell’immobile in favore dell’opponente, senza considerare che la struttura chiusa del giudizio di rinvio vieta alle parti di variare l’assetto degli elementi acquisiti e so ttoposti alla disamina della Cassazione;
il quarto motivo -‘violazione ed errata applicazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ‘ -censura la sentenza impugnata che non si è attenuta al seguente principio di diritto, enunciato dall’ordinanza n. 4219 /2014: «la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art. 124 dis p. att. c.p.c. non consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione -stante la mancata trascrizione sia della domanda giudiziale sia, a quanto risulta, della decisione della Corte d’Appello per l’opponibilità alla COGNOME della condanna al facere ottenuta nei confronti dei suoi autori, tanto più che detta parte, a sostegno della propria domanda, pose genericamente la esecutività della sentenza di appello resa inter alios ,
non collegandola al passaggio in giudicato di detta pronuncia», che impediva al giudice del rinvio di rivedere l’accertamento dei fatti costituenti l’antecedente logico del principio medesimo;
i quattro motivi di ricorso, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati;
5.1. è principio di diritto consolidato (Sez. U, Sentenza n. 10598 del 28/10/1997, Rv. 509307 -01; conf., tra le tante, Sez. 2, n. 33198 del 20/11/2022; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020, Rv. 656830 -01; Sez. L., Sentenza n. 27337 del 24/10/2019, Rv. 655553 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17790 del 07/08/2014, Rv. 632551 – 01) che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell ‘ osservanza dei relativi limiti la cui estensione, nell’ipotesi in cui (come nel caso di specie) l ‘ annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, fa sì che egli sia tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell ‘ art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l ‘ accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
In linea con l’indirizzo delle Sezioni unite, recentemente questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 20790 del 20/08/2018, Rv. 650411 – 01) ha ricordato che, in tema di giudizio di rinvio, il principio processuale della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) -in ogni stato e grado del giudizio -deve essere coordinato con i princìpi, parimenti processuali, che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d ‘ ufficio dal giudice -nel giudizio di legittimità –
ma anche le questioni che costituiscano il necessario presupposto della sentenza, ancorché non siano state dedotte o rilevate in quel giudizio. Ne consegue che il giudice di rinvio non può prendere in esame neanche la questione concernente l ‘ esistenza di un giudicato esterno o interno, ove l ‘ esistenza dello stesso giudicato -pur potendo essere allegata o rilevata -risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio (Cass. 08/02/2016, n. 2411; 8 30/07/2015, n. 16171; 15/06/2006, n. 13787; 23/03/2005, n. 6260; n. 3621 del 2004; n. 4070 del 2003; n. 8889 del 2003); è stato altresì affermato che nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, é preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. tra le varie, Sez. 6 3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 Rv. 665728; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26108 del 18/10/2018 Rv. 651434; Sez. 5, Sentenza n. 19424 del 30/09/2015 Rv. 636813; Sez. 2, Sentenza n. 21587 del 12/10/2009 Rv. 609889;
5.2. passando dalla cornice dogmatica all’esame della fattispecie concreta, l ‘ordinanza rescindente di questa Corte ha affermato che (cfr. punto IV) «la mera produzione di una copia della sentenza resa inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cpc non consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione -stante la mancata trascrizione sia della domanda giudiziale sia, a quanto risulta, della decisione della Corte d’Appello per l’opponibilità alla COGNOME della
condanna al facere ottenuta nei confronti dei suoi autori, tanto più che detta parte, a sostegno della propria domanda, pose genericamente la esecutività della sentenza di appello resa inter alios , non collegandola al passaggio in giudicato di detta pronuncia»; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio, demandando alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, un novellato esame alla luce del principio di diritto sopra formulato.
Mantenendosi entro il perimetro tracciato dal giudizio rescindente, la Corte di Palermo ha affermato l’esistenza di un giudicato esterno, dopo avere legittimamente acquisito il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 98/2000, ex art. 124, disp. att. cod. proc. civ., acquisizione che si rendeva giustificata proprio dalle esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione (e quindi del tutto in linea con la giurisprudenza da ultimo richiamata).
Del resto -ed il rilievo tronca ugni ulteriore discussione sull’argomento -se fosse corretta la tesi della ricorrente, questa Corte di Cassazione con la precedente sentenza n. 4219/2014 cit., anziché disporre un inutile annullamento con rinvio dall’esito praticamente scontato, avrebbe deciso direttamente la causa nel merito ex art. 384 cpc comma 2 ultima parte accogliendo l’opposizione di terzo, ma così non è stato, segno inequivocabile che la ratio della pronuncia di annullamento con rinvio sta proprio nell’avere ravvisato -lo si ripete -l’esistenza di esigenze istruttorie, demandando al giudice di merito di verificare, in sede di rinvio, lo stabilizzarsi del giudicato, quale unica condizione per l’opponibilità alla sig.ra COGNOME della condanna al facere ottenuta dai suoi danti causa, evidentemente previa eventuale acquisizione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 98 del 2000.
6. in conclusione, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME a corrispondere a NOME COGNOME le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento per spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2024.