Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6506 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6506 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliera
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3933 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: TARGA_VEICOLO) e NOME COGNOME (C.F.: MRN MRN CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALEC.F.: P_IVA, in persona del direttore legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOMEC.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 2853/2020, depositata in data 6 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’esclusione da una gara pubblica di appalto alla quale aveva
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
Ad. 27/01/2025 C.C.
R.G. n. 3933/2021
Rep.
partecipato unitamente alla società convenuta, con la quale avrebbe dovuto costituire una associazione temporanea di imprese, esclusione determinata da una non corretta dichiarazione resa dalla stessa società convenuta in ordine ai requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Milano, che ha condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore di RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 1.000.000,00 a titolo risarcitorio, sulla base di una liquidazione equitativa del danno.
La Corte d’a ppello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE, ma tale sentenza è stata cassata con rinvio da questa Corte (ordinanza n. 30330 del 21 novembre 2019).
All’esito del giudizio di rinvio, la domanda di RAGIONE_SOCIALE è stata accolta, con liquidazione del danno, in via equitativa, ancora una volta nella misura di € 1.000.000,00.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « art. 360, comma 1 n. 4) c.p.c. ‘ per nullità della sentenza o del procedimento ‘ in relazione all’ art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per aver ritenuto la Corte d ‘A ppello del rinvio che la Corte di Cassazione avesse statuito in termini di positivo e definitivo accertamento dell ‘ an debeatur con conseguente giudicato (interno o implicito), quando, in realtà, il giudice di legittimità -nell ‘ accogliere il solo primo motivo di impugnazione dedotto da Siram -aveva pronunciato
Ric. n. 3933/2021 – Sez. 3 – Ad. 27 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 8
solo in merito all ‘i ndividuazione del soggetto su cui grava l ‘ onere di provare l’ali unde perceptum ».
Con il secondo motivo si denunzia « art. 360, comma 1 n. 4) c.p.c. per ‘ nullità della sentenza o del procedimento ‘ in relazione all ‘ art. 384 c.p.c., laddove il giudice di rinvio non si è uniformato al principio di diritto formulato da Codesta Eccellentissima Suprema Corte di Cassazione con la decisione n. 30330/2019 ».
I primi due motivi del ricorso hanno oggetto analogo ed espongono censure connesse, logicamente e giuridicamente.
La ricorrente lamenta l’omessa decisione, da parte della corte d’appello, in sede di rinvio, sulle contestazioni relative alla sussistenza del diritto al risarcimento (cioè, all’ an della pretesa risarcitoria), pur essendo stato dichiarato assorbito (e non, dunque, rigettato) il ricorso incidentale per cassazione relativo a tale questione.
Tali motivi, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
1.1 Il motivo di ricorso incidentale avanzato da RAGIONE_SOCIALE, attinente alla sussistenza ( nell’ an ) della propria responsabilità per l’esclusione dalla gara di appalto, è stato dichiarato assorbito e, quindi, non esaminato nel merito, nel corso del primo giudizio di legittimità.
Ciò nonostante, nella decisione impugnata nella presente sede, emessa all’esito del giudizio di rinvio, la questione della sussistenza dell’ an della responsabilità della società convenuta non è stata affatto presa in esame, essendosi la corte d’appello limitata a valutare la sussistenza e l’entità del danno e a liquidarne il quantum , sul presupposto che si fosse formato il giudicato interno sulla questione della responsabilità (così si esprime la corte territoriale, in proposito: « I fatti così come accertati nei precedenti gradi di giudizio di merito, in particolare l’esclusione
dell’ ATI dalla gara d’appalto indetta dal Comune di Bari per fatto di RAGIONE_SOCIALE, sono ormai coperti dal giudicato, ciò di cui si deve di trattare in questa sede è il diritto della Siram ad ottenere il risarcimento del danno per il pregiudizio economico co nseguente all’esclusione dalla gara »).
La corte d’appello, in verità , non chiarisce espressamente le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il giudicato interno sulla questione dell’ an della responsabilità.
Secondo la controricorrente, tale questione non sarebbe stata espressamente riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di rinvio: di conseguenza, essa non avrebbe dovuto essere affatto esaminata, in quanto sulla stessa si sarebbe, proprio per tale ragione, formato il giudicato interno.
La società ricorrente, al contrario, sostiene:
a) in primo luogo, di avere riproposto la questione, in sede di rinvio; a sostegno, precisa di avere, in tale sede, ribadito « le ragioni, già ampiamente esposte nei precedenti gradi di giudizio, per cui nessuna responsabilità poteva esserle attribuita (v. p. 3, pto 2; p. 5, penultimo cpv All. E-33) » e trascrive il seguente passo della sua comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio (trasfuso anche nella successiva comparsa conclusionale), che dà conto di tali ragioni: « Nel merito, RAGIONE_SOCIALE ha contestato ogni addebito, rilevando che NOME COGNOME per il cui precedente penale non dichiarato la costituenda ATI era stata esclusa dalla gara, non era per disposizione statutaria amministratore munito del poteri di legale rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE. Per tale ragione, egli non era tenuto a rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto; di conseguenza, di nessun addebito o responsabilità può esser gravata la COGNOME per non aver informato la Siram di una circostanza irrilevante ai fini della partecipazione alla gara »;
b) in ogni caso, che l’espressa riproposizione della questione relativa alla sussistenza della propria responsabilità non era, in effetti, necessaria nel giudizio di rinvio, avendo la stessa costituito motivo dell’originario gravame, oltre che del suo ricorso incidentale per cassazione dichiarato assorbito e dovendo, pertanto, essere comunque presa in esame in sede di rinvio, anche in mancanza di una espressa sua riproposizione.
1.2 Gli assunti della ricorrente sono condivisibili.
Va, in primo luogo, escluso che possa essersi formato il giudicato interno sulla sussistenza della responsabilità della società convenuta, a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha disposto il giudizio di rinvio, in quanto, in sede di legittimità, la questione (benché espressamente posta con ricorso incidentale) non è stata esaminata solo perché ritenuta assorbita.
D’altra parte, i l richiamo, operato nel corso del giudizio di rinvio, alle contestazioni sulla sussistenza della propria responsabilità già avanzate in sede di appello, reiterate in sede di giudizio di legittimità con il ricorso incidentale e non esaminate in tale sede, in quanto dichiarate assorbite, è di per sé sufficiente per escludere che sulla questione, anche successivamente, si possa essere formato il giudicato interno.
Di conseguenza, tale questione avrebbe dovuto essere esaminata e decisa nel giudizio di rinvio.
D’altra parte, nelle stesse conclusioni rassegnate nel giudizio di rinvio (e trascritte nella sentenza impugnata), vi è un chiaro richiamo a tutti i motivi di impugnazione già avanzati, in proposito, nel primo giudizio di appello: in tale sede era stata posta, con il primo ed il quarto motivo del gravame, la questione relativa alla insussistenza della condotta illecita dedotta da parte attrice; e tale questione era stata affrontata e apparentemente disattesa dalla corte d’appello , nella sua prima decisione, anche se in modo non del tutto chiaro, perché
all’enunciazione di argomenti che apparentemente avrebbero potuto comportare il rigetto del gravame sul punto, aveva fatto seguito l’affermazione per cui vi era una ragione ‘ più liquida ‘ di decisione, vale a dire quella relativa alla mancata prova del danno.
In ogni caso, l’ ambiguità della prima decisione della corte d’appello non ha alcun rilievo concreto, dal momento che, comunque, la RAGIONE_SOCIALE (probabilmente anche a scopo cautelativo) aveva impugnato con ricorso incidentale la suddetta (per quanto ambigua) decisione sull’ an della responsabilità e il suo ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione, cioè non è stata adottata alcuna decisione nel merito, rimesso alle valutazioni del giudice del rinvio.
Dunque, non vi è dubbio che la questione, posta con l’appello originario, dovesse essere nuovamente presa in esame nel giudizio di rinvio.
1.3 Le considerazioni che precedono sono di per sé sufficienti per ritenere che la questione avanzata con l’atto di appello originario in ordine all’ an della dedotta responsabilità era stata comunque adeguatamente riproposta nel giudizio di rinvio, in concreto, e che, quindi, essa doveva essere esaminata e decisa in tale sede.
Di conseguenza, i motivi di ricorso in esame sono senz’altro da accogliere, senza la necessità di affrontare la questione giuridica di carattere processuale relativa alla necessità, in astratto, di una siffatta riproposizione (in ordine alla quale, cfr., peraltro, di recente: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12065 del 03/05/2024, Rv. 671484 -01, secondo la quale « in tema di giudizio di rinvio prosecutorio, la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo le stesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l ‘ ipotesi di un eventuale giudicato
interno, egli è chiamato, anche nella contumacia di una delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione »).
Con il terzo motivo si denunzia « art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c., ‘ per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘ in relazione all ‘ art. 2697 c.c., là dove il giudice di rinvio ha comunque violato o falsamente applicato la norma sull ‘ onere della prova, perché ha proceduto ad un ‘ indebita equiparazione tra aliunde perceptum ed an debeatur, concludendo che l ‘ assenza di un aliunde perceptum in favore dell ‘ asserita danneggiata RAGIONE_SOCIALE dovesse condurre, di per sé, a ritenere dimostrato l ‘ an debeatur ».
Con il quarto motivo si denunzia « art. 360, comma 1 n. 3) c.p.c. ‘ per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ‘ in relazione all ‘ art. 1226 e 2697 c.c., per aver il giudice di rinvio applicato in modo aprioristico l ‘ istituto della liquidazione del danno in via equitativa, violando le regole sull ‘ onere della prova che comunque grava, nei limiti del possibile, in capo al soggetto che si ritiene danneggiato ».
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso riguardano la decisione sul quantum debeatur , cioè sulla liquidazione del danno.
Essi restano, pertanto, assorbiti, in quanto la corte d’appello ha omesso di decidere i motivi di gravame relativi all’ an debeatur , che sono logicamente pregiudiziali rispetto a tutti gli altri, inerenti il quantum debeatur .
A seguito della cassazione della decisione impugnata, in sede di rinvio dovrà, in primo luogo, decidersi in ordine alla sussistenza dell’ an della responsabilità della società convenuta e, in caso di affermazione di tale responsabilità, dovrà essere altresì rinnovata la valutazione in ordine all’eventuale quantum debeatur (ferme, in proposito, le indicazioni derivanti dalla prima sentenza dei legittimità).
È, peraltro, opportuno precisare che le censure di cui al terzo motivo del ricorso possono considerarsi assorbite in quanto esse assumono rilevanza effettiva esclusivamente con riguardo alla questione della liquidazione del danno: infatti, diversamente da quanto pare sostenere la società ricorrente, la corte d’appello non ha affatto « proceduto ad un ‘ indebita equiparazione tra aliunde perceptum ed an debeatur, concludendo che l ‘ assenza di un aliunde perceptum in favore dell ‘ asserita danneggiata Siram SpA, dovesse condurre, di per sé, a ritenere dimostrato l ‘ an debeatur »; al contrario, la corte territoriale, come già chiarito, non ha preso in considerazione le questioni sulla sussistenza dell’ an della responsabilità , ritenendole (erroneamente, per quanto in precedenza esposto) coperte da giudicato interno, e si è limitata a rilevare che doveva, invece, escludersi il giudicato sulla insussistenza dell’ an del danno (che è cosa diversa dall’ an della responsabilità ).
I primi due motivi del ricorso sono accolti, assorbiti gli altri, nei sensi di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’a ppello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-