Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25511/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, con domicilio digitale ‘ ‘, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, con domicilio digitale ‘ ‘ , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE TRAPANI n. 506/2021, depositata il 14/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-Con ricorso affidato a tre motivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani, resa pubblica il 14 giugno 2021, che, in sede di riassunzione ai sensi dell ‘ art. 622 c.p.p., accoglieva la domanda risarcitoria proposta da NOME COGNOME nei loro confronti e li condannava al pagamento, in favore dell ‘ attore, della somma di euro 4.500,00, oltre interessi legale dalla pronuncia al soddisfo.
-Il Tribunale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati in sede penale, con sentenza di primo grado del Tribunale di Trapani n. 1160/2014, per i reati di ingiuria e minaccia in danno di NOME COGNOME, nonché al risarcimento dei danni in favore di quest ‘ ultimo costituitosi parte civile; b ) la sentenza di condanna era stata annullata dalla Corte d ‘ appello, la cui decisione, a sua volta, veniva annullata dalla Corte di cassazione, Sez. V penale, con la sentenza n. 68/2019 per ‘intrinseca insufficienza e contraddittorietà, con contestuale rinvio per l ‘ esame al giudice civile competente per valore in ordine alle sole statuizioni civili e spese processuali del giudizio di legittimità (considerata l ‘ormai intervenuta prescrizione del reato)’; c ) NOME COGNOME riassumeva, quindi, il giudizio ai sensi dell ‘ art. 622 c.p.p. dinanzi al Tribunale civile di Trapani, chiedendo che i convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero condannati al risarcimento dei danni per la somma di euro 5.000,00 ‘o la diversa somma eventualmente individuata’;
d ) era infondata l ‘ eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sollevata dai convenuti sull ‘ assunto che tale competenza fosse della Corte di appello di Palermo, dovendo il giudice competente individuarsi in base al valore ‘della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile’ e questa ‘era contenuta nei limiti di euro 5.000,00’; e ) nel merito, la domanda era fondata, dovendo reputarsi il giudizio di riassunzione ex art. 622 c.p.p. una ‘sostanziale traslatio iudicii dinanzi al giudice civile’, potendo quest ‘ultimo ‘utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale’ tramite ‘autonoma valutazione’ al fine di ritenere integrata la responsabilità civile; e.1 ) a tal fine, ‘i fatti che hanno dato origine al procedimento in esame sono stati videoregistrati dal COGNOME‘; e.2 ) il giudice penale di primo grado, ‘con considerazioni convincenti e logiche, (ha) ricostruito i termini di attribuibilità di detti fatti alle parti convenute, valorizzando anche gli ampi riscontri provenienti dall ‘ avere incrociato i dati oggettivamente rappresentati e magneticamente trascritti con le concordi dichiarazioni delle parti offese a procedimento penale, altresì riconoscendo gli elementi oggettivi e soggettivi una minaccia grave in concorso’; e.3 ) la pronuncia della Corte cassazione ‘ha … dato conto dell’ utilizzabilità e della possibilità di ricostruire – come in effetti era stato ricostruito -il contenuto delle registrazioni’, affermando, inoltre, che le frasi proferite dagli imputati ‘avevano un contenuto chiaramente minatorio’; e.4 ) ‘dalla trascrizione del file audiovideo (doc. 6 di parte attrice) emerge come chiaramente il gruppo COGNOME nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall ‘ attore (davanti alla casa della madre) volesse minacciosamente impedire il passaggio del gruppo COGNOME dalla strada interpoderale alla fonte dell ‘acredine tra le due famiglie’; f ) sussisteva, dunque, l ‘ illecito in danno dell ‘ attore e il danno non patrimoniale da esso patito andava quantificato in euro 4.500,00, oltre interessi legali.
3. -Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
1. -Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., ‘violazione delle norme sulla competenza … in relazione all’art. 341 c.p.c.’, per essersi il Tribunale adito dall ‘attore ritenuto ‘illegittimamente competente quale giudice di appello avverso le statuizioni civili assunte con la sentenza di primo grado emessa dallo stesso tribunale di Trapani, in sede penale, che si è pronunziato su domanda di natura indeterminata e ha emesso condanna generica al risarcimento del danno’.
I ricorrenti sostengono, anzitutto, che il giudizio di riassunzione in sede civile ai sensi dell ‘ art. 622 c.p.p. è una ‘prosecuzione del giudizio celebrato avanti il giudice penale’, per cui sarebbe ‘evidente che il giudice di appello va individuato con riguardo alla prima pronunzia sulle statuizioni civili’, emessa, nella specie, dal Tribunale di Trapani con la sentenza n. 1160/2014, con la conseguenza che ‘il giudice di appello competente per valore a decidere sulle statuizioni civili della sentenza n. 1160/2014 non può essere lo stesso Tribunale di Trapani in sede civile, bensì il giudice superiore e, quindi, la Corte di Appello di Palermo’, trattandosi di competenza funzionale e inderogabile.
Inoltre, il giudice adito -si argomenta ancora in ricorso -sarebbe ‘incompetente secondo il valore della domanda proposta e stante la pronunzia di natura generica emessa in primo grado’, essendo stata, quindi, violata anche la norma dell ‘ art. 341 c.p.c. in ordine alla competenza della Corte di appello contro le sentenze del Tribunale. Nell ‘ atto di costituzione di parte civile la domanda al risarcimento del danno era, infatti, ‘palesemente di valore indeterminato’, così da appartenere alla competenza del Tribunale e non del Giudice di pace e, quindi, in grado di appello alla Corte di appello civile, ciò trovando conferma nella circostanza che la
sentenza emessa dal Tribunale penale in primo grado era di condanna generica.
1.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
Il Tribunale si è attenuto, con la sentenza impugnata in questa sede, ai principi di diritto enunciati dal più recente, ma ormai consolidato, orientamento di questa Corte sulla portata applicativa dell ‘ art. 622 c.p.p. (tra le altre, cfr.: Cass. n. 517/2020; Cass. n. 7474/2022; Cass. n. 16169/2022; Cass. n. 24954/2023), là dove le doglianze di parte ricorrente fanno riferimento a precedenti non più attuali e, comunque, sono orientate ad una lettura dell ‘ anzidetta norma che non valorizza affatto l ‘ autonomia della fase del giudizio dinanzi al giudice civile, investito ex art. 622 c.p.p., rispetto al processo celebratosi in sede penale.
1.1.1. – A tal riguardo, va rammentato che, nel caso in cui (come nella specie) la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell ‘ art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d ‘ appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l ‘ imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all ‘ emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell ‘ annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d ‘ appello.
La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina, infatti, una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, il quale deve applicare le regole, processuali e sostanziali, del giudizio civile. Ne consegue, oltre alla possibilità di formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche la legittimità della modificazione della domanda ai
fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell ‘ illecito civile, sia pure nel limite delle preclusioni fissato dall ‘ art. 183 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza, e tenuto conto della domanda formulata con l ‘ originaria costituzione di parte civile secondo modalità contenutistiche e formali sostanzialmente omologhe a quelle previste per la citazione.
La modificazione della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell ‘ illecito civile rispetta il vincolo di connessione della emendatio alla vicenda sostanziale originariamente dedotta con la costituzione di parte civile (in coerenza a quanto affermato in generale con riferimento alla domanda giudiziale da Cass., S.U., n. 12310/2015).
In tal modo si allarga lo spettro delle nuove conclusioni, che non è quindi, quando il rinvio consegue all ‘ art. 622 c.p.p., limitato a quelle che, in base all ‘ ultimo comma dell ‘ art. 394 c.p.p., siano imposte dalla sentenza di cassazione, ma si estende a quelle richieste da un processo che è divenuto, con il rinvio, un giudizio imperniato sulle regole del diritto civile.
Nei limiti dell ‘ emendatio della domanda funzionale alla prospettazione degli elementi costitutivi dell ‘ illecito civile devono ritenersi consentite nuove deduzioni istruttorie che costituiscano il supporto probatorio della detta emendatio.
1.1.2. -Dunque, al fine di stabilire il giudice civile competente per valore in grado appello occorre, anzitutto, tenere conto dell ‘ originaria domanda risarcitoria proposta dalla parte civile in sede penale (domanda, poi, emendabile in sede civile, negli anzidetti termini), dovendosi a tal fine fare riferimento a quanto disposto dall ‘ art. 523, comma 2, c.p.p., che impone alla parte civile -pena la revoca tacita della costituzione in giudizio ai sensi dell ‘ art. 82, comma 2, c.p.p. (cfr.: Cass. pen. n. 19380/2016; Cass. pen. n. 34922/2016) -di presentare ‘conclusioni scritte, che
devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare’.
La doglianza dei ricorrenti, invece, per un verso, richiama, erroneamente, le conclusioni rese dalla parte civile con l ‘ atto di costituzione nel giudizio penale e, per altro verso, si palesa inammissibile là dove ha omesso di impugnare la ratio decidendi della sentenza del Tribunale che, in armonia con la citata norma di rito penale, ha fatto riferimento ad una ‘domanda singola … contenuta nei limiti di euro 5.000,00, senza ulteriori aggiunte’ risultante dal ‘doc. 3 allegato al libello introduttivo’ (p. 3 della sentenza impugnata), avendo il controricorrente (cfr. p. 5 del controricorso) precisato, peraltro, che l ‘ anzidetta determinazione dell ‘ ammontare era pertinente alle conclusioni rese ai sensi dell ‘ art. 523, comma 2, c.p.p., producendo al riguardo copia del relativo verbale sub ‘doc. B3’.
Ne consegue, pertanto, che è corretta la decisione del Tribunale di ritenersi competente per valore quale giudice di appello sulla pretesa risarcitoria avanzata da NOME COGNOME nei limiti di euro 5.000,00, giacché la competenza del giudice di pace per le cause ‘relative a beni mobili’ di valore non superiore a euro cinquemila (art. 7, comma primo, c.p.c.) riguarda anche le domande di risarcimento del danno comprese nel suddetto valore (Cass. n. 23430/2013).
-Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115, 116, 246, 384 c.p.c., 2697 cc., 27 Cost. e 40 c.p.
Il Tribunale non si sarebbe uniformato, ex art. 384 c.p.c., a quanto statuito dalla sentenza rescindente n. 8181/2019 della Corte di cassazione, ossia ‘stabilire il contenuto delle registrazioni al fine di valutare chi ha pronunziato le frasi e se, quindi, attraverso tale disamina possa trovare conferma quanto dichiarato
dal COGNOME NOME, persona offesa costituita parte civile nel procedimento penale divenuta parte attrice a giudizio civile di rinvio’, con ciò anche violando le regole proprie di tale giudizio, essendo la parte civile del processo penale, una volta assunta la veste di attore in quello civile, incapace di testimoniare.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e tale da non consentire di ‘cogliere le ragioni della decisione’, mancando di dare seguito, nell’ ambito del giudizio di rinvio ‘a carattere chiuso’, al ‘tema di riesame assegnato dal Supremo Collegio penale al giudice del rinvio’ e così non approfondendo l ‘ esame, rilevante anche ai fini dell ‘ attribuzione di responsabilità personale in base alla condotta di ciascun agente, sulla ‘possibilità di stabilire il contenuto delle registrazioni’ al fine di riscontrare le dichiarazioni delle persone offese, considerato che anche la perizia espletata nel giudizio penale non era stata in grado di ‘attribuire le frasi ai protagonisti delle vicenda’.
2.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1.1. – E ‘ infondato, anzitutto, nella parte in cui censura la violazione dell ‘ art. 384 c.p.c. per non essersi il giudice civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. uniformato a quanto statuito dalla sentenza di legittimità rescindente e ciò alla luce di quanto già evidenziato in punto di diritto in sede di scrutinio del motivo che precede in ordine alla portata del giudizio rinvio in sede civile ai sensi del citato art. 622 c.p.p., rispetto al quale non è, dunque, ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello derivante dai dicta della Corte di cassazione ai sensi dell ‘ art. 384, secondo comma, c.p.c. (cfr. anche Cass. n. 9358/2017).
2.1.2. – E ‘ , altresì, infondata la censura di violazione dell ‘ art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., che è apprezzabile, tra l ‘ altro, là dove la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all ‘ interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. n. 27112/2018).
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 2 del ‘Ritenuto che ‘ , cui si rinvia, e pp. 4/5 della sentenza del Tribunale) si mostra affatto intelligibile e coerente nel suo sviluppo logico, privo di insanabili contraddizioni e, dunque, ben rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’.
Né, peraltro, è ammissibile la doglianza sotto tale profilo dedotta là dove fa riferimento ad elementi extratestuali (tratti dalle dichiarazioni del perito nel giudizio penale o dalla sentenza penale n. 1160/2014 del Tribunale di Trapani) ovvero ad ‘insufficienza’ dell ‘ impianto argomentativo, giacché il vizio di violazione di legge (art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.) attiene all ‘ esistenza della motivazione in sé e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (tra le molte, Cass., S.U., n. 8053/2014).
2.1.3. – In parte infondate e in parte inammissibili sono, poi, le ulteriori censure che investono l ‘ apprezzamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza dell ‘ illecito civile.
La decisione impugnata resiste, infatti, alle critiche che le sono mosse avendo fatto buon governo del principio per cui il giudice civile ben può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con
pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all ‘ esito del proprio vaglio critico (Cass. n. 16893/2019).
In particolare, poi, sebbene non sia consentita nel processo civile l ”utilizzazione’, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale (dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall ‘ art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio), le medesime dichiarazioni, tuttavia, possono costituire fonte di convincimento ai fini della decisione siccome liberamente valutabili dal giudice come argomenti di prova ex artt. 116, comma secondo, e 117 c.p.c. (Cass. n. 16916/2019; Cass. n. 27016/2022).
Di tali principi ha fatto applicazione il Tribunale (cfr. sintesi al § 2 del ‘Ritenuto che’ , cui si rinvia; pp. 4/5 della sentenza impugnata), assumendo a fonte del proprio convincimento in ordine sussistenza della condotta minacciosa tenuta dagli originari imputati nel processo penale gli elementi già valorizzati dal giudice di primo grado penale, la trascrizione del file audiovideo acquisito in quella sede, la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi registrate, così ritenere corroborati, in forza di un vaglio critico del complesso delle risultanze anzidette, gli argomenti di prova emergenti dalle dichiarazioni delle parti offese.
2.1.4 – Sono, infine, inammissibili le restanti doglianze che, nella sostanza, sono volte a criticare la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito, sollecitando un diverso apprezzamento delle medesime risultanze agli atti, come tale non consentito in questa sede di legittimità, né, peraltro, essendo veicolato in modo pertinente rispetto al paradigma legale un vizio di omesso esame ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., giacché i ricorrenti si soffermano piuttosto su insufficienze e incongruenze motivazionali in relazione, segnatamente, a quanto
sarebbe emerso dalla perizia espletata in sede penale, mentre il ‘fatto storico’ (le frasi minacciose oggetto di registrazione audiovideo) è stato esaminato dal Tribunale.
3. -Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e/o errata applicazione degli artt. 622 c.p.p., 112 c.p.c. e 24 Cost., per aver il Tribunale, ‘quale asserito giudice civile competente per valore in grado d ‘appello, … illegittimamente liquidato il risarcimento in favore di COGNOME NOME mentre la sentenza di primo grado, emessa dallo stesso Tribunale di Trapani in sede penale, ha pronunziato condanna generica risarcimento del danno, non impugnata dalla parte civile’.
3.1. -Il motivo è infondato.
Lo è alla luce di quanto già argomentato in iure in sede di scrutinio del primo motivo, essendosi già evidenziato che, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell ‘ art. 576 c.p.p., che annulli la sentenza d ‘ appello la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l ‘ imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all ‘ emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell ‘ annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d ‘ appello (Cass. n. 16169/2022, citata).
I ricorrenti, del resto, evocano a sostegno della censura un risalente precedente di questa Corte (Cass. n. 417/1996, così massimata: ‘Allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti
civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del decisum propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno’), che è stato successivamente superato in forza del principio -enunciato da Cass. n. 15182/2017 e ribadito da Cass. n. 32930/2018 -secondo cui, nell ‘ ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell ‘ omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell ‘ impugnazione dell ‘ imputato contro la pronuncia di condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell ‘ art. 574, comma 4, c.p.p. deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull ‘ azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull ‘ an da quella sul quantum .
-Il ricorso va, dunque, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza