Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7761/2021 R.G. proposto da : COGNOME rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME COGNOME e COGNOMEcontroricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 836/2020 depositata il 11/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.dieci dei condòmini del Condominio di INDIRIZZO, in INDIRIZZO Sestri Levante, tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME
proposero domanda di usucapione, in favore del Condominio, riguardo adi un terreno adiacente allo stabile condominiale. Convennero in giudizio coloro che ne erano gli intestatari, tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME L’adito Tribunale di Chiavari dispose l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condòmini. All’esito dell’istruttoria rigettò la domanda. La sentenza venne confermata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 905 del 2011 salvo che per le spese -che la Corte di Appello compensò- tra attori e terzi chiamati. La Corte di Cassazione, con sentenza n.22376 del 2018, cassò la sentenza di appello in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME e rinviò la causa alla Corte di Appello di Genova. La sentenza della Corte di Cassazione venne resa nel contraddittorio non di tutti i convenuti nel giudizio di appello ma dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME la prima in proprio e, come il secondo, quale erede di NOME COGNOME. La Corte di Appello di Genova, in sede di rinvio, rilevato che la causa era stata riassunta da NOME COGNOME, anche quale erede di NOME COGNOME, nei confronti dei soli due soggetti che avevano partecipato al giudizio di cassazione, disponeva che il contraddittorio venisse integrato, entro un dato termine, nei confronti di tutti coloro che, come attori o come convenuti o come terzi chiamati in causa, per effetto dell’ordine di integrazione dato in primo grado dal Tribunale di Chiavari, avevano partecipato ai precedenti gradi di merito. Interveniva in giudizio NOME COGNOME in proprio e quale erede di NOME COGNOME, aderendo alla domanda di NOME COGNOME. L’ordine di integrazione dato dalla Corte di Appello non veniva rispettato. Successivamente alla scadenza del termine, l’attore in riassunzione presentava istanza di ‘proroga e di rimessione in termini’. La Corte di Appello rigettava l’istanza e, con sentenza n. 836 del 2020, dichiarava ‘improcedibile la domanda’ ed ‘estinto il giudizio’. Condannava NOME COGNOME anche quale erede di NOME COGNOME e NOME
COGNOME, anche quale erede di NOME COGNOME, a rifondere a NOME COGNOME e NOME COGNOME i tre quarti delle spese dell’intero processo con compensazione del residuo;
2.NOME e NOME COGNOME, anche quali eredi di NOME COGNOME, ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte di Appello con cinque motivi;
NOME COGNOME e NOME COGNOME la prima anche in proprio ed entrambi come eredi di NOME COGNOME resistono con controricorso;
4.le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente che al giudizio di rinvio dovessero partecipare soggetti diversi da quelli che erano stati parti del giudizio davanti alla Corte di Cassazione, per aver quindi la Corte di Appello ordinato illegittimamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali ulteriori soggetti e per avere infine la Corte di Appello dichiarato, del pari illegittimamente, improcedibile la domanda per mancato adempimento dell’ordine suddetto;
2.con il secondo motivo di ricorso si lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente che al giudizio di rinvio dovessero partecipare soggetti diversi da quelli che erano stati parti del giudizio davanti alla Corte, sull’assunto che la proposta azione di accertamento della usucapione fosse una azione ‘inscindibile’;
3. con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 177 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. nonché il difetto di
motivazione della sentenza impugnata. Si deduce che la Corte di Appello avrebbe erroneamente respinto l’istanza di ‘proroga’ del di ‘rimessione in termini’, affermando che i ricorrenti non avevano termine concesso per l’integrazione del contraddittorio e chiesto la revoca dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio;
4. con il quarto motivo di ricorso si lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., degli artt. 153 e 154 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. nonché il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello rigettato l’istanza di ‘proroga’ del termine concesso per l’integrazione del contraddittorio sull’assunto, erroneo, per cui il termine era ‘perentorio’;
5. con il quinto motivo di ricorso si lamentano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di Appello compensato le spese solo per ¼ e posto a carico dei ricorrenti i restanti ¾ laddove invece, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio ed in particolare della cassazione della prima sentenza di appello, sarebbe stato corretto compensare le spese in toto;
il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, restando gli altri motivi assorbiti.
La sentenza impugnata ha disatteso il principio per cui ‘Nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza originaria di litisconsorzio (art.102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di Cassazione’ (Cass. Sez. 6 –
3, ordinanza n.21096 del 11/09/2017; Cass. n.5061 del 05/03/2007).
L’argomento usato dalla Corte di Appello per disattendere il principio suddetto -argomento secondo cui tale principio si applicherebbe solo nel caso, diverso da quello di specie, in cui la ‘problematica del difetto di contraddittorio non è mai venuta fuori nei precedenti giudizi di merito’ – si scontra con la formulazione stessa del principio per cui deve presumersi che la Corte di Cassazione abbia ritenuto il contraddittorio integro in quella sede; sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le
in accoglimento del primo motivo di ricorso la spese;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione.
Roma 4 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME