Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 304 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 304 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5459-2022 proposto da:
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore , ASSESSORATO RAGIONE_SOCIALE DELL’ECONOMIA, in persona dell’Assessore regionale pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente generale pro tempore , elettivamente domiciliatisi in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Ufficio della Regione Siciliana,
rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– ricorrente successivo –
contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE CORTE DEI CONTI PER LA RAGIONE_SOCIALE SICILIANA;
– intimata – avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE, depositata il 17/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-le sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana hanno emesso la decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI, in esito alla parificazione del rendiconto generale della Regione;
-la Procura generale presso la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha impugnato la decisione, limitatamente al fondo crediti di dubbia esigibilità e ai capitoli di spesa 9000023 e 214918 e di entrata 3684, 3685, 3358, 3415, 3486 e 3365, proponendo, in relazione a questo secondo profilo, questione di legittimità costit uzionale dell’art. 6 della legge regionale n. 3/2016, in riferimento agli artt. 81, comma 3, e 117, comma 2, lettere e) e m), Cost.;
-le sezioni riunite della Corte dei conti, previa correzione di un errore materiale, per un verso, in accoglimento del primo motivo di ricorso,
hanno rideterminato in aumento il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, per altro verso, hanno, con separata ordinanza, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale n. 3/16;
-le sezioni riunite hanno al riguardo ritenuto che oggetto del giudizio di parificazione sia il ciclo d’informazioni in cui consiste il bilancio, di modo che ad essere impugnato non è l’atto sottoposto a controllo, ma l’effetto giuridico conseguente al riscontro dello stato del bilancio;
-nel merito, hanno stabilito che l’errore interpretativo denunciato derivi dalla non felice formulazione del principio contabile n. 4/2 del d.lgs. n. 118/21, che sovrappone due fattispecie e due tipi di FCDE;
-contro questa sentenza propone ricorso per ottenerne la cassazione dapprima la Regione Siciliana, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, e poi la Procura generale presso la Corte dei conti, anch’esso affidato a un motivo, parimenti illustrato con memoria.
Considerato che:
-va d isattesa l’istanza di discussione proposta dalla Regione ricorrente, poiché il giudizio è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata, posto che riguarda una questione che non risulta di particolare rilevanza;
-la Regione Siciliana l amenta l’eccesso di potere giurisdizionale, per invasione della sfera riservata al legislatore, perché la Corte dei conti avrebbe esercitato la propria funzione giurisdizionale sottoponendo a verifica non già una deliberazione, ma una legge, specificamente la legge regionale n. 26/2021, di approvazione del rendiconto finanziario 2019, che avrebbe disapplicato, in esito al recepimento delle indicazioni della deliberazione di parificazione del rendiconto finanziario 2019;
-dal canto suo la Procura generale presso la Corte dei conti denuncia la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, perché le sezioni riunite della Corte dei conti avrebbero giudicato in materia nella quale, a seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 26/21, erano prive di poteri giurisdizionali;
-non incide sulla persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio che, invece, la Regione in memoria prospetta che sia venuto meno- la pronuncia, nelle more, della sentenza n. 184/22 della Corte costituzionale;
-con questa sentenza la Corte costituzionale ha definito il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Siciliana con due distinti ricorsi (iscritti, rispettivamente, al n. 4 del registro conflitti tra enti del 2021 e al n. 1 del registro conflitti tra enti del 2022), in relazione alla suddetta decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti, che sarebbe stata lesiva delle attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione siciliana e, nella specie, delle prerogative dell’a ssemblea regionale siciliana previste d all’art. 19, comma 3, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, proprio in ragione dell’approvazione della legge regionale n. 26/2021;
-la diversità di struttura e finalità fra il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e il sindacato giurisdizionale del giudice contabile (il primo finalizzato a restaurare l’assetto complessivo dei rispettivi ambiti di competenza degli enti in conflitto, e il secondo volto al controllo di legittimità/regolarità del risultato di amministrazione, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria) comporta difatti la possibilità della loro simultanea proposizione (in termini, sia pure con riguardo al giudice amministrativo, Cass., sez. un., n. 17656/13);
-le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la suddetta sentenza evidenziano, invece, l’infondatezza del ricorso della Regione, nonché di quello della Procura;
-quella Corte ha difatti stabilito che spetta allo Stato -e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione -esercitare la funzione giurisdizionale e
conseguentemente adottare la decisione poi emessa con la sentenza n. 20/2021/DELC;
-la configurazione della decisione di parificazione -quale risultato dell’esercizio di una funzione di controllo -garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l’eventuale impugnativa, esclude che l’adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea regionale possa costituire ostacolo all’emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell’impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti;
-« le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti » (Corte cost. n. 72 del 2012), giacché l’una consiste nel controllo politico da parte dell’assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell’esecutivo, illustrate nel rendiconto, mentre l’altra nel controllo delle « risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente » (Corte cost., nn. 247 del 2021 e 235 del 2015), su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria;
-quest’ultimo controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, non si può arrestare, dunque, per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull’equilibrio di bilancio. Esso, al contempo, non può in alcun modo incidere sulla potestà legislativa che la Costituzione e gli statuti speciali, nel caso delle Regioni ad autonomia speciale come la Regione siciliana, attribuiscono alle assemblee regionali. Queste ultime esercitano la propria competenza legislativa « in piena autonomia politica, senza che organi a ess estranei possano né vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale) » (Corte cost. n. 39 del 2014);
-sicché, ha concluso la Corte costituzionale, la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione non interferisce con la competenza che l’art. 19 dello statuto della Reg ione Siciliana attribuisce al l’a ssemblea regionale di approvare con legge il rendiconto generale della Regione e, dunque, non determina alcuna lesione delle sue attribuzioni, né vulnera il principio di leale collaborazione;
-oggetto specifico della decisione delle sezioni riunite in speciale composizione non è difatti la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l’esito del giudizio delle sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (Corte cost., nn. 246 del 2021 e 49 del 2018);
-la promulgazione della legge regionale di approvazione del rendiconto, allora, non è idonea a incidere sulla materia del contendere e a costituire un ostacolo all’emanazione della decisione nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale innanzi alla Corte dei conti (ve n’è ulteriore conferma in Corte cost. n. 233/22, che ha definito la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalle sezioni riunite della Corte dei conti, della quale si è dato conto in narrativa);
-coerentemente, d’altronde, queste sezioni unite hanno affermato la giustiziabilità delle pronunce delle sezioni regionali di controllo in sede di parificazione dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario, anche in assenza di una espressa previsione del legislatore, ove le stesse risultino per qualche motivo portatrici di una lesività, immediata e concreta, per l’ente territoriale interessato, o comunque non risultino meramente collaborative, in coerenza con un assetto in cui tale
giustiziabilità è riconosciuta, per fattispecie analoghe, nella forma del ricorso innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione (Cass., sez. un., n. 22645/16);
-entrambi i ricorsi sono respinti;
-nulla per le spese, in considerazione della natura di parte soltanto formale della Procura presso la Corte dei conti;
-sussistono, quanto alla Regione Siciliana, i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Per questi motivi
rigetta entrambi i ricorsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Regione ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 22 novembre 2022.