Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11053 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31410/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME BRUNO rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E DEI RAGIONE_SOCIALE
persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis
, in in ROMA INDIRIZZO
Oggetto: Pubblico impiego privatizzato -Procedure di riqualificazione personale e passaggio area -Blocco della procedura -Annullamento da parte del giudice amministrativoGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 04/04/2024 CC
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
che lo rappresenta e difende
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Genova n. 197/2019 depositata il 16/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 197/2019, pubblicata il 16 aprile 2019, la Corte d’appello di Genova, ha disatteso l’appello principale proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 144/2018, del 19 giugno 2018 (così individuata in controricorso) mentre, in accoglimento del gravame incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere delle domande proposte dagli appellanti principali.
Come riferito nella decisione impugnata, gli odierni ricorrenti avevano adito il Tribunale di La Spezia con distinti ricorsi, poi riuniti, ed avevano chiesto l’accertamento sia del diritto ad essere inquadrati nella fascia F1, area 2, a far tempo dal 30 settembre 2007 – anziché dal 1° gennaio 2009, come era stato loro accordato dal RAGIONE_SOCIALE – sia del diritto a percepire un assegno mensile a persona di € 61,87 oppure, in subordine, ad ottenere il risarcimento del danno.
Avevano, infatti, allegato i ricorrenti che:
-il RAGIONE_SOCIALE aveva bloccato la procedura per l’attuazione di una ipotesi di
accordo raggiunta con le OO.SS. in data 8 febbraio 2008, la quale prevedeva la promozione di iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare il passaggio del personale in servizio dalla prima alla seconda area;
-i ricorrenti medesimi avevano allora agito in giudizio davanti al giudice amministrativo , conseguendo l’annullamento del provvedimento di blocco;
-promosso ulteriormente giudizio di ottemperanza e nominato un Commissario ad acta , ai ricorrenti era stato riconosciuto il corretto inquadramento ma solo a far data dal 1° gennaio 2009.
Il giudice di prime cure aveva definito il giudizio disattendendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e prescrizione sollevate dal RAGIONE_SOCIALE, ma aveva accolto unicamente la domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni derivanti dal fatto che il RAGIONE_SOCIALE non aveva dato corso all’ipotesi di accordo del febbraio 2008, osservando che il blocco delle trattative era stato dichiarato illegittimo dal TAR.
La Corte d’appello, nell’accogliere il gravame incidentale del RAGIONE_SOCIALE, ha argomentato che le doglianze degli appellanti principali erano rivolte alla deliberazione del Commissario ad acta nominato dal TAR per dare corso all’esecuzione alla prima sentenza dello stesso giudice amministrativo, avendo i ricorrenti dedotto che tale deliberazione non era rispettosa di quanto stabilito dallo stesso giudice amministrativo.
Ha, quindi, concluso che a venire in rilievo era l’esatta esecuzione della sentenza del TAR e cioè di un profilo rimesso -compreso l’aspetto risarcitorio -al giudice amministrativo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo, il ricorso deduce la violazione dell’art. 63, D. Lgs. 165/2001.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che le pretese dei ricorrenti erano da ricondursi all’ambito dell’ottemperanza al giudicato amministrativo, in tal modo inquadrando erroneamente il petitum .
Evidenzia, in particolare, che la domanda di condanna al risarcimento dei danni non poteva essere fatta rientrare tra le domande proponibili al giudice amministrativo in sede di ottemperanza e che anzi la domanda proposta dai ricorrenti era da qualificarsi come diretta alla tutela di un diritto soggettivo, dal momento che il petitum sostanziale, al quale occorreva fare riferimento per individuare la natura della domanda, era costituito dalla richiesta di pagamento delle differenze retributive motivata sul duplice presupposto della violazione di norme contrattuali e del mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Deduce, quindi, il ricorso che il giudice amministrativo non avrebbe potuto, né in sede di merito né tantomeno in sede di ottemperanza, decidere in ordine alle conseguenze derivanti dalla lesione di un diritto soggettivo, trattandosi di materia devoluta per legge, ed in particolare
ex art. 63, D. Lgs. n. 165/2001, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’inammissibilità discende , non dall’impossibilità di ricondurre le argomentazioni del ricorso all’ambito dell’art. 360, n. 1), c.p.c. come invece dedotto dal controricorrente -bensì dalle carenze che caratterizzano il contenuto dell’impugnazione, la quale risulta largamente inottemperante al rispetto dagli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c.
Il canone di specificità e completezza dettato da tale ultima previsione, infatti, avrebbe imposto ai ricorrenti di riprodurre – nei passaggi essenziali -e di localizzare i provvedimenti che costituiscono il presupposto storico e giuridico della vicenda ora in esame, e cioè sia la decisione del TAR Lazio n. 1412/2011 -sulla cui base veniva ad essere individuato l’ambito del successivo giudizio di ottemperanza sia i successivi atti adottati dal Commissario ad acta in sede, appunto, di ottemperanza.
Il ricorso in esame, invece, ha radicalmente omesso detti necessari contenuti, limitandosi a generici riferimenti a tali atti ed in tal modo precludendo l’esame nel merito del ricorso, in quanto l’inquadramento del contenuto degli atti medesimi costituiva presupposto imprescindibile per la decisione di questa Corte, alla luce del costante orientamento che esclude la giurisdizione del giudice ordinario qualora il provvedimento di ottemperanza abbia provveduto sulla questione controversa e non sia stato impugnato nelle forme previste (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 36027 del 2022; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25160 del 2022; Cass. Sez. U, Sentenza n. 32626 del 2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016 e la stessa Cass. Sez. U, Sentenza n. 27277 del 19/12/2011, invocata dai ricorrenti), tenuto conto anche
del disposto di cui all’art. 114, comma 6, C.P.A. nella formulazione ratione temporis vigente.
Risulta, in tal modo, preclusa anche la possibilità di procedere all’esame diretto degli atti, in quanto, se è vero che in ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n. 1), c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015), è tuttavia parimenti vero che l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura (Cass. Sez. U – Sentenza n. 28332 del 05/11/2019; Cass. Sez. U – Ordinanza n. 33365 del 11/11/2022).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 4 aprile 2024.