Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 1079 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 1079 Anno 2023
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 24855-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale impresa mandataria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in proprio e quale impresa mandante del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale impresa mandante del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliatisi in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4223/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/06/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale conclude perché la Corte di cassazione, a Sezioni unite, voglia rigettare il ricorso.
Rilevato che:
– con sentenza n. 3256 del 31 maggio 2011 il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE capeggiato da RAGIONE_SOCIALE dell’appalto avente ad oggetto il servizio energia da erogare alla Usl 8 di Arezzo a causa dell’afferm ata irregolarità di un’offerta tecnica, e ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE in data 31 maggio 2010;
nelle more del passaggio di consegne al nuovo fornitore, tuttavia, il RAGIONE_SOCIALE capeggiato da RAGIONE_SOCIALE, su richiesta della stazione appaltante, ha comunque svolto il servizio di fornitura del combustibile, emettendo fatture per rilevanti importi, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto dovuti soltanto in parte, di modo che la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo per le somme che non aveva ricevuto;
-in esito all’opposizione al decreto, tuttavia, il Tribunale di Firenze , revocato il decreto, ha rigettato la domanda di pagamento, facendo leva sulla caducazione del titolo contrattuale dal quale le pretese erano scaturite;
reputando che il giudice ordinario si fosse arbitrariamente ingerito nell’esercizio di poteri del giudice RAGIONE_SOCIALE, al quale è rimessa in via esclusiva la determinazione, ex art. 122 c.p.a., della decorrenza degli effet ti dell’inefficacia del contratto, e che quindi avesse avallato una condotta dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non conforme alla suindicata sentenza n. 3256/11, RAGIONE_SOCIALE ha promosso giudizio di ottemperanza, al fine di ottenere che il Consiglio di Stato stabilisse o comunque chiarisse se l’inefficacia del contratto dovesse operare con decorrenza ex nunc o ex tunc, ai fini della corretta esecuzione della sentenza in questione; – il ricorso è stato dichiarato inammissibile;
a sostegno della decisione, il Consiglio di Stato ha osservato che l’incidente di esecuzione, sollevato sotto l’alternativa specie dell’interpretazione della sentenza oppure dei chiarimenti in ordine alle corrette modalità attuative del giudicato, non ha in realtà a oggetto la coda esecutiva del rappo rto contrattuale inciso dall’annullamento dell’aggiudicazione, ma concerne la rivendicazione di pretese patrimoniali del tutto distinte;
contro questa sentenza propongono ricorso la RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico articolato motivo, cui l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE regionalereplicano con controricorso;
tutte le parti depositano memoria.
Considerato che:
1.- il ricorso è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE, in quanto a essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso al giudizio di ottemperanza, che il Consiglio di Stato ha escluso (in termini, da ultimo, Cass. n. 27746/22);
2.- benché ammissibile, il ricorso è infondato;
2.1.- si discute, difatti, come la stessa ricorrente riferisce, di pretese patrimoniali scaturite dall’espletamento del servizio di fornitura del combustibile, avvenuto « su precisa ed espressa richiesta della committente », quando era già nota la decisione del Consiglio di Stato che aveva annullato l’aggiudicazione in favore del RAGIONE_SOCIALE e dichiarato l’inefficacia del contratto;
3.- coerentemente, queste sezioni unite, adite con regolamento preventivo di giurisdizione in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, del quale si è riferito in narrativa, nell’affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria, hanno escluso che si fosse al cospetto di una controversia avente per oggetto la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione; si trattava, invece, hanno specificato, di una controversia concernente pretese patrimoniali relative alla situazione determinatasi a seguito della dichiarazione d ‘inefficacia del contratto da parte del Consiglio di Stato;
3.1.- difatti, hanno argomentato, si controverteva di quanto dovuto dall’RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE per il servizio reso in forza di disposizioni dell’ente appaltante che lo invitavano a proseguire il servizio entro certi limiti e sino al passaggio di consegne; di modo che la controversia era del tutto distinta da quella avente per oggetto l’inefficacia del contratto già svoltasi dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE, e, in quanto tale, estranea all’area tracciata dall’art. 1 33, comma 1, lett. e), c.p.a. (Cass., sez. un., ord. n. 4955/15; coerente, da ultimo, Cass. n. 30580/21);
4.- queste considerazioni non possono che essere ribadite, posto che il petitum sostanziale concerne pur sempre quelle stesse pretese, di là dal l’impiego dello strumento del ricorso per ottemperanza;
4.1.- il ricorso è rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare le spese che liquida in euro 12.000,00 per ciascuna parte costituita, oltre a 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Ai sensi dell’art . 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2022.