Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2764 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2764 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della parte controricorrente, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Considerato che NOME COGNOME è rimasto intimato, nei confronti del medesimo non va adottata alcuna statuizione sulle spese.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
D à atto della sussistenza dell’obbligo per l a parte ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 8 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME