Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34787 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23877/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1814/2019, pubblicata in data 17 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
ottobre 2023 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Giudice di pace di Brindisi gli aveva intimato il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 709,23, quale corrispettivo dovuto a fronte di prestazione di manutenzione, assistenza e aggiornamento software per l’anno 2008, come da contratto del 21 dicembre 2006, eccependo l’incompetenza per territorio e l’incompetenza per valore del giudi ce adito e contestando nel merito la pretesa creditoria.
Il Giudice di p ace rigettava l’opposizione e avverso la sentenza NOME COGNOME proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Brindisi, riproponendo, tra l’altro, l’eccezione di incompetenza per valore e per territorio del giudice di primo grado.
Il giudice d’appello, disattesa l’eccezione di incompetenza, dichiarava inammissibili i restanti motivi di impugnazione.
Dando atto che per la determinazione del valore della controversia doveva aversi riguardo, vertendosi in ipotesi di causa avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, all’importo originariamente richiesto alla data della domanda, il Tribunale ha osservato che la società creditrice aveva chiesto ‹‹ il pagamento di euro 709,23, oltre interessi nella misura legale dalla data di messa in mora fino al soddisfo ›› e che, dovendosi cumulare a tale somma i soli interessi maturati prima della proposizione della domanda e non quelli successivi, il valore della causa non superava euro 1.100,00, cosicché l’ammissibilità dell’appello era circoscritta ai motivi enucleati nell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
Ha, pertanto, ritenuto ammissibili i primi due motivi di gravame,
relativi a questioni di competenza (per territorio e per valore), spiegando che il corrispettivo spettante alla RAGIONE_SOCIALE trovava titolo nel contratto del 21 dicembre 2006, cosicché doveva farsi applicazione del l’art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ. e affermarsi la competenza del Tribunale di Brindisi a conoscere della domanda, non potendo essere invocato il codice del consumo, dato che il COGNOME aveva sottoscritto il contratto quale titolare dell’autocarrozzeria. Ha, inoltre, respinto l’eccezione di incompetenza per valore, alla stregua delle considerazioni svolte sui criteri di determinazione del valore della causa.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della suddetta decisone, sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo si denunzia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., ‹‹ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sulla competenza, in relazione agli artt. 339 e 113 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e sulla competenza nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ››.
Assume il ricorrente che, erroneamente, il giudice d’appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere gravata per mezzo di ricorso per cassazione anziché a mezzo appello, trascurando di considerare che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso
sulla scorta di un contratto di prestazioni di servizi concluso mediante moduli e formulari, a norma dell’art. 1342 cod. civ., cosicché il giudice non avrebbe potuto decidere secondo equità.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. Varrà osservare, preliminarmente, che l’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce che il Giudice di pace deve decidere secondo equità le cause di valore non eccedente € 1.100,00 ‹‹ salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile ›› .
Le sentenze pronunciate secondo equità ex art. 113 cod. proc. civ. sono appellabili ma, ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ‹‹ esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia ›› (Cass., sez. U, 16/06/2006 n. 13917; Cass. 11/06/2012 n. 9432; Cass., 03/04/2012 n. 5287; Cass., 4/10/2013 n. 22759; Cass., 07/02/2013, n. 2966; Cass., 24/02/2015 n. 3715; Cass., sez. 6-2, 31/07/2017, n. 19050; Cass., sez. 6- 2, 28/05/2020, n. 10063).
1.3. Il Tribunale, facendo buon governo delle norme evocate, ha ritenuto che la decisione del Giudice di Pace fosse stata resa secondo equità e non secondo diritto sia in ragione del valore della controversia, sia in ragione del presupposto, implicito, del difetto di prova di un accordo contrattuale concluso mediante moduli prestampati predisposti da una delle parti, considerato, peraltro che la stessa parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva disconosciuto il contratto allegato, sia nella forma che nel contenuto.
1.4. La doglianza in esame, peraltro, non si correla con la ratio decidendi della pronuncia là dove si assume che il Tribunale avrebbe affermato che per le questioni diverse da quelle di competenza
sarebbe stato esperibile il ricorso per cassazione, dato che tale affermazione, di per sé erronea (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 13019), non si rinviene nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sulla competenza ex art. 360, n. 2, 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 10 e 14 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e sulla competenza nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ›› , si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la causa fosse di valore inferiore a euro 1.100,00 ed ha respint o l’eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace.
Il ricorrente evidenzia che la RAGIONE_SOCIALE, con il ricorso monitorio, aveva avanzato più domande, e precisamente una relativa al presunto mancato pagamento del canone, un’altra per il pagamento delle spese bancarie e postali, un’altra ancora per un presunto indennizzo ex art. 11.7 del contratto di licenza e l’ultima domanda, di valore indeterminato, relativa agli interessi nella misura legale dalla data della messa in mora fino al saldo; con la conseguenza che la domanda doveva intendersi proposta per un totale di euro 5.709,23. Tale eccezione, ad avviso del ricorrente, comportava l’ammissibilità dell’atto di appello anche in relazione all’eccezione di incompetenza per valore e determinava la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza per valore del giudice adito.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha rilevato, a pag. 3 della motivazione della sentenza in questa sede gravata, che la società creditrice, con il ricorso monitorio, aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 709,23, oltre interessi nella misura legale dalla data di messa in mora fino al soddisfo; ha poi richiamato il principio consolidato secondo cui, ai fini della determinazione per valore in ordine alla
domanda relativa a somme di denaro, come nel caso de quo , deve tenersi conto, a norma dell’art. 10 cod. proc. civ., non solo del debito principale, ma anche degli interessi ‹‹ scaduti ›› , dovendo intendersi per tali quelli maturati ante litem , prima della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (Cass., sez. 3, 23/01/2002, n. 738; Cass., sez. U, 11/02/1998, n. 1441), ma non di quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né di quelli genericamente richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell’atto giudiziale introduttivo (Cass ., sez. 6 -2, 19/07/2017, n. 17860).
Cumulando la sorte agli interessi, la Corte di merito ha, del tutto correttamente, escluso che il valore della causa fosse superiore ad euro 1.100,00 e ritenuto che l’appello fosse ammissibile nei limiti individuati dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza sfugge alle censure ad essa rivolte.
Con il terzo motivo, censurando la sentenza per ‹‹ violazione e falsa applicazione di norme di diritto e sulla competenza ex art. 360 n. 2, 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 18 c.p.c. e 66bis del d.l. n. 206/2005, per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto e sulla competenza, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ›› , il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’incompetenza per territorio del giudice adito per essere applicabile l’art. 66 -bis del d.l. n. 206/2006, ossia il foro del consumatore, non potendo farsi riferimento al contratto che era stato tempestivamente e formalmente disconosciuto, senza che fosse stata effettuata istanza di verificazione.
3.1. Anche il terzo motivo va rigettato sotto entrambi i profili denunciati.
3.2. Va, anzitutto, esclusa la dedotta violazione dell’art. 66 -bis del
d.l. n. 206/2006, in quanto il contratto sottoscritto da una parte nell’interesse o a nome della propria impresa individuale, che svolga un’attività non incompatibile con l’oggetto del contratto stesso, può ritenersi concluso per scopi professionali, sicché nelle relative controversie lo speciale foro del consumatore non è applicabile, salva prova contraria da parte del contraente interessato (Cass., sez. 6 – 3, n. 15391 del 26/07/2016).
Il Tribunale ha accertato che l’odierno ricorrente ha concluso il contratto quale titolare dell’autocarrozzeria e, quindi, per motivi strettamente attinenti alla propria attività imprenditoriale e ciò esclude che possa essere invocato il codice del consumo.
3.3. Deve pure disattendersi la tesi di parte ricorrente laddove sostiene che la competenza per territorio doveva essere individuata a norma degli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., risultando la decisione del Tribunale conforme all’orientamento di legittimità, secondo cui qualora la parte, convenuta in giudizio per l’adempimento di un contratto, eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell’attore, attenendo al merito l’accertamento relativo all’effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Non possono al riguardo avere quindi rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti dallo stesso avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus , con riferimento all ‘ art. 20 cod. proc. civ., non può influire l ‘ eccezione del convenuto che neghi l ‘ esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro
luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall ‘ attore ai fini della determinazione della competenza essendo l ‘ eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass., sez. 6 -3, 23/05/2012, n. 8189; Cass., sez. 6-1, 18/04/2014, n. 9028).
Con il quarto motivo si prospetta ‹‹violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 214 e segg. c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti›› .
Il ricorrente ribadisce che il contratto non era utilizzabile ai fini della decisione in ragione del disconoscimento non seguito da istanza di verificazione.
Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione agli artt. 116 e 213 e segg. c.p.c. nonché art. 1341 c.c. per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ›› e lamenta che i giudici del merito non hanno correttamente valutato le risultanze istruttorie.
Il quarto ed il quinto motivo, strettamente connessi, possono essere scrutinati congiuntamente e sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della pronuncia che ha dichiarato inammissibile, stante l’inappellabilità della sentenza di primo grado sul punto, il terzo motivo di gravame attinente alla ‹‹ erronea valutazione degli elementi istruttori compiuta dal primo giudice ›› .
Con il sesto motivo, denunciando la ‹‹ violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione al Libro II, Titolo III, art. 331 c.p.c. e art. 335 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti ›› , il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che ‹‹le lagnanze mosse dall’appellante erano tre di cui due per le quali l’appello era ammissibile ed una per la quale l’appello non era ammissibile, essendo consentito soltanto il ricorso per cassazione ›› . Sostiene che non è possibile proporre per una parte della sentenza ricorso per cassazione e per le altre l’appello.
La censura è inammissibile, in quanto, oltre ad evocare disposizioni normative non pertinenti, non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia; il Tribunale, in conformità a quanto previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., ha ritenuto che soltanto le doglianze concernenti le questioni di competenza, ossia afferenti a violazioni di norme sul procedimento, potessero essere fatte valere con l’appello e non anche quelle attinenti ad una presunta erronea valutazione degli elementi istruttori.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione