Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1297 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1297 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3608/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA n. 1496/2021 depositata il 13/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1496/2021, pubblicata il 13 luglio 2021.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, non ha svolto attività difensive.
Il Tribun ale di Torre Annunziata ha rigettato l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Torre Annunziata. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione avanzata dal RAGIONE_SOCIALE contro il decreto ingiuntivo intimatogli dal COGNOME per ottenere la somma di € 650,00, riconosciuta con deliberazione dell’assemblea del 15 marzo 2010 a titolo transattivo per integrare l’indennizzo di € 1.750,00 già ricevuto dalla assicuratrice RAGIONE_SOCIALE in relazione ai danni da infiltrazioni subiti dalla proprietà esclusiva del condomino. NOME COGNOME aveva proposto appello per violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., al fine di sostenere la validità dell’accordo transattivo maturato in sede di assemblea, benché non sottoscritto da tutti i partecipanti, trattandosi, peraltro, di deliberazione non impugnata. Il Tribunale ha sostenuto che la deliberazione del 15 marzo 2010 non aveva valore transattivo, giacché subordinava la corresponsione d ella somma di € 650,00 all’eventualità che i danni non fossero pagati dall’assicuratore.
Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., per il valore legale del verbale assembl eare e l’obbligatorietà delle deliberazioni condominiali.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Si impone un rilievo pregiudiziale.
Il giudizio in esame concerne una opposizione dinanzi al giudice di pace ad un decreto ingiuntivo di valore non eccedente millecento euro, da decidere, dunque, sempre secondo equità, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente). Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, sono appellabili, in base all’art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
NOME COGNOME aveva invece proposto appello per violazione dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., al fine di sostenere la v alidità dell’accordo transattivo maturato in sede di assemblea.
Il motivo di appello con cui si censuri la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non ecceda millecento euro, relativamente alla valutazione di una prova documentale, nella specie in ordine alla ravvisabilità, o meno, di una transazione tra le parti, non rientra in alcuno dei limiti fissati dall’art. 339, comma 3, c.p.c. Tale censura attiene, invero, alle norme sostanziali in tema di qualificazione giuridica del contratto e di valutazione delle prove, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia
disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892; Cass. Sez. 2, 29/12/2017, n. 31152).
Il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe, perciò dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c. Trattandosi di questione attinente ai presupposti dell’impugnazione, l’inammissibilità dell’appello è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (arg. da Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256).
Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente ha così illustrato le sue difese:
1)per determinare il mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace, deve aversi riguardo esclusivamente al valore oggettivo della causa, e, ‘el caso de quo, a fronte della notifica del titolo, munito di provvisoria esecuzione, e del precetto conseguente per complessivi euro 1.319,99’, è stato l’opponente a ‘contenere la domanda in euro 1.100,00 ben sapendo che il valore oggettivo della opposizione che andava ad interporre era superiore al limite indicato’. Si fa poi rinvio alle ‘conclusioni r assegnate dal ricorrente AVV_NOTAIO nella comparsa di costituzione nella causa di opposizione a decreto ingiun tivo’, ove si spiegava ‘ulteriore domanda per maggiori somme a titolo di interessi legali e di rivalutazione monetaria dal fatto e sino al soddisfo, per cui la stessa domanda è da considerarsi indeterminata’;
‘ il Giudice di Pace non ha affatto emesso una sentenza secondo equità e questo lo si evince sia dal contenuto che dalla forma del provvedimento e dalle continue regole di diritto da lui richia mate ed applicate’;
‘ non si comprende quale giudizio secondo equità e non secondo le regole del diritto avrebbe dovuto seguire il primo giudice nel suo processo di convincimento ove si consideri che la domanda di pagamento dello odierno ricorrente si basava e aveva il suo fondamento su una precisa prova documentale (riconoscimento e transazione del saldo risarcimento per danni da infiltrazioni alla proprietà immobiliare consacrata in una delibera assembleare)’;
‘la questione posta dal Consiglier e Relatore relativa alla appellabilità c.d. limitata della sentenza de quo è stata già affrontata ed esaminata nel giudizio di appello ove il Giudice a quo non l’ha ritenuta e la stessa è stata su perata proprio dalla constatazione ed acclaramento della violazione dei principi regolatori della materia’;
‘ come si evince dal verbale di udienza del 18.12.2017 Tribunale Torre Annunziata allegato, il ricorrente deduceva che la sentenza del Giudice di Pace, (oggetto di revisione del giudice di appello), ha macroscopicamente violato i principi regolatori in materia della validità degli accordi transattivi di natura obbligatoria nell’ambito delle decisioni condominiali’; ed ancora: ‘l ricorrente aveva peraltro evidenziato il limite violato dal Giudice di Pace nel decidere secondo equità già nei motivi specifici della impugnazione … specificando il principio regolatore della materia che si riteneva violato secondo cui, lo si ribadisce, ‘in materia di transazione di rapporti ob bligatori nell’ambit o delle liti condominiali (attive e passive) occorre la maggioranza qualificata ex art. 1136, 4° comma, c.c. e non la totalità dei condomini ‘.
Tali argomentazioni difensive sono infondate, in quanto:
1)a norma dell’art 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda, facendo riferimento esclusivamente alla stessa nei termini indicati dall’attore, nella citazione o nella richiesta di decreto ingiuntivo, che, nella specie, era pari alla somma di € 650,00, oltre € 57,55 per interessi scaduti; non r ilevano a tal fine le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione;
in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro (limite indicato dall’art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo “ratione temporis” applicabile), la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l’unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. per violazione di legge (Cass. Sez. 3, 09/07/2020, n. 14609; Cass. Sez. 3, 12/12/2006, n. 26528);
l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, è, come già ricordato, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, 25/09/2017, n. 22256);
i principi regolatori della materia, la cui violazione consente l’appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità alla stregua dell’art. 339, comma 3 c.p.c., e che l’appellante deve indicare nell’atto di gravame, consistono n elle
regole fondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. Sez. 3, 11/01/2005, n. 382; Cass. Sez. Unite, 15/06/1991, n. 6794; Corte cost. 6 luglio 2004, n. 206). Avendo, nella specie, il giudice di pace negato l’esigibilità della somma riconosciuta a NOME COGNOME a titolo transattivo nell’assemblea condominiale del 15 marzo 2010, sul presupposto che una transazione ‘comporta non una decisione con i quorum assembleari, ma trattandosi di un accordo presuppone la firma e la sottoscrizione di ciascun condomino’, basta allora evidenziare che le norme sul condominio non contemplano principi in tema di approvazione assembleare e di interpretazione delle transazioni intervenute con un condomino o con un terzo. Né l’atto di appello di NOME COGNOME , ai sensi dell’art. 342 c.p.c., indicava specificamente il principio regolatore della materia condominiale violato dalla regola equitativa individuata dal giudice di pace.
Pronunciando sul ricorso, deve pertanto cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, c.p.c.), confermandosi unicamente la regolamentazione delle spese ivi contenuta in ragione dell’inammissibilità dell’appello.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura
soltanto nel caso del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ferma restando la liquidazione delle spese d’appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione