Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16340/2023 R.G. proposto da:
PUNTO TEL DI COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF:CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-Controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 1887/2023 depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME sigNOME NOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE convenne la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avanti al Giudice di pace di Napoli Nord, per sentirla condannare al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale lamentati in conseguenza dell’interruzione del l’erogazione di energia elettrica verificatasi l’ 8/7/2015, all’esito della quale i suoi strumenti elettronici erano rimasti danneggiati.
Nella resistenza della società RAGIONE_SOCIALE l’adito giudice accolse la domanda, condannando la società convenuta al pagamento di euro 700,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla NOME, nella qualità.
Successivamente, con sentenza n. 1887 del 10/5/2023 il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del gravame interposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e in conseguente riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha rigettato la domanda originaria della NOME, nella qualità.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la COGNOME, nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che l’atto depositato dalla controricorrente denominato ‘Memoria ex art. 380 bis c.p.c.’ non è tale, difettandone i requisiti di legge.
Con unico motivo la ricorrente denunzia <> dell’art. 339 c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello non abbia dichiarato inammissibile l’interposto gravame, trattandosi nella specie di pronunzia di equità necessaria, in quanto la domanda risarcitoria è stata sin dall’origine espressamente formulata nei limiti di euro
1.000,00, e pertanto di valore inferiore ad euro 1.100,00, né ricorrendo nella specie le ipotesi previste all’art. 339, 3° co., c.p.c.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, 2° co., c.p.c. (v. Cass., 15/1/2024, n. 1517; Cass., 19/1/2021; Cass., 3/4/2012, n. 5287 ).
Si è al riguardo posto in rilievo che che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, 3° comma, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. ( v. Cass., 12/2/2018, n. 3290 ).
All’esito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria sono impugnabili con l’appello a motivi limitati previsto all’art. 339, 3° co., c.p.c., unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso ( atteso che l’inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità: v. Cass., 19/1/2021, n. 769 ), fatta eccezione per la revocazione per motivi ordinari ( v. Cass., Sez. Un., 28/5/2020, 10063; Cass., 18/112008, n. 27339; Cass., 4/6/2007, n. 13019 ), e non anche per violazione di norme di diritto poste da legge ordinaria ( v. già Cass., 21/1/2003, n. 835; Cass., Sez. Un., n.716 del 1999 ).
Tale conclusione [ non desumibile esplicitamente da detta norma, atteso che l’avverbio «esclusivamente» potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile ma ai motivi deducibili con il mezzo
stesso, legittimando il dubbio ( peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione ] si giustifica, oltre che per un’elementare ragione di coerenza che impone di escludere un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.
Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado ( atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado ), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell’art. 339 e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Né d ‘ altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sulla base dell’ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti per i quali – a norma del settimo comma dell’art. 111 Cost.- è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato.
Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo -sia pure per motivi limitatiappellabile, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze e ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, e non riguarda i casi nei quali un mezzo di
impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi, e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com’è quella resa dal giudice d’appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell’art. 339, la quale, naturalmente, lo è con adattamento dei motivi di ricorso all’ambito di quelli devolvibili al giudice d’appello stesso) (v. Cass., 4/6/2007, n. 13019; e, conformemente, da ultimo, Cass., 11/4/2024, n. 9870).
Orbene, nella specie la domanda risarcitoria risulta essere stata sin dall’origine espressamente formulata nei limiti di euro 1.000,00, e pertanto di valore inferiore ad euro 1.100,00, né risulta dall’odierna ricorrente dedotto o altrimenti emergente dagli atti di causa nel rispetto dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c. che nella specie ricorra alcuna delle ipotesi previste all’art. 339, 3° co., c.p.c. e all’art. 113, 2° co. c.p.c., e in particolare che trattasi di contratto concluso secondo le m odalità di cui all’art. 1342 c.c.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.