Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34846 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34846 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 27091/2021 proposto da:
NOME NOME , difesa da se stessa;
-ricorrente-
contro
NOME NOME NOME , difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano n. 81/2021 del 5/7/2021.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltate le osservazioni del P.M., il AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ascoltati l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il controricorrente.
Fatti di causa
AVV_NOTAIO otteneva dal Giudice di pace di Mirabella Eclano nei confronti del cliente NOME COGNOME un decreto ingiuntivo
di circa € 1.536 per compenso professionale RAGIONE_SOCIALE‘attività relativa ad un procedimento di rilascio di un immobile dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice con ordinanza acclarava che la causa era da trattarsi secondo il rito sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e fissava l’udienza di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, con sentenza revocava il decreto ingiuntivo e condannava il cliente al pagamento di € 668.
Ricorre in cassazione l’AVV_NOTAIO con due motivi illustrati da memorie. Resiste il cliente con controricorso, illustrato da memorie. Cass. 23673/2022 ha rimesso la causa alla pubblica udienza, mandando alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. – Il primo motivo censura ex artt. 112 e 113 c.p.c. ed ex art. 2697 c.c. che il giudice di merito abbia deciso la causa secondo equità al di sopra del limite di valore di € 1.100 fissato dall’ art. 113 co 2 c.p.c. (trattandosi di una causa di valore pari a circa € 1.536 ), senza che tale parametro decisorio sia stato richiesto dalle parti.
Il secondo motivo censura ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. la contraddittorietà irriducibile RAGIONE_SOCIALEa motivazione poiché il giudice di merito ha dapprima riconosciuto che all’AVV_NOTAIO spettava il compenso professionale e poi rideterminato l’importo del compenso in via equitativa.
La parte censurata RAGIONE_SOCIALEa sentenza è sintetizzata in questo capoverso. Il cliente ha opposto che manca la prova RAGIONE_SOCIALEo svolgimento di tutte le attività che l’AVV_NOTAIO assume di aver prestato in suo favore, se non in misura marginale, tale da non giustificare l a pretesa nell’entità di cui al decreto ingiuntivo. Ha quindi contestato la congruità del parere rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE ed ha richiesto di applicare il minimo tariffario. Alla luce di tali allegazioni, RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e di una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in
causa «l’importo RAGIONE_SOCIALEe spettanze professionali va effettivamente ridotto e riportato ad un’equa determinazione che può contenersi per tutta l’attività svolta nella complessiva somma determinata anche in via equitativa in complessivi € 668». Si prosegue poi argomentando che il parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è vincolante in sede di emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione.
2. -In via preliminare è da chiarire che la decisione è stata correttamente tratta ad oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, a prescindere dal fatto che la decisione è stata rivestita RAGIONE_SOCIALEa forma di sentenza. In questo senso, cfr. Cass. 10648/2020, secondo cui la decisione adottata all’esito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti da prestazioni professionali rese da un AVV_NOTAIO non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, pur introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario.
Nel merito, è fondato il primo motivo.
Reputa il Collegio che al passo saliente RAGIONE_SOCIALEa motivazione sia da ascrivere il significato di adozione di un canone decisorio di equità sostitutiva del parametro legislativo e non di un mero canone integrativo di tale parametro (nel senso che il criterio RAGIONE_SOCIALE‘equità intervenga solo per la quantificazione del compenso). A giudizio del Collegio depongono per questa ricostruzione nel caso di specie due indizi: l’assenza di argomentazioni che facciano esplicitamente perno sull’applicazione di parametri legislativi; l’assoggettamento integrale del thema decidendum ad un giudizio equitativo (cfr. «Alla luce di … una valutazione complessiva dei rapporti tra le parti in causa, tenuto presente anche l’esito e la portata RAGIONE_SOCIALE‘incarico … l’importo RAGIONE_SOCIALEe spettanze professionali va
effettivamente ridotto e riportato ad un’equa determinazione»). Ne segue la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c.p.c. , trattandosi di causa di valore superiore a € 1.100.
-È accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassata la sentenza in relazione al motivo accolto, rinviata la causa al Giudice di pace di Mirabella Eclano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, rinvia la causa al Giudice di pace di Mirabella Eclano, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.