Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14101 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21761/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, COGNOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME & C, elettivamente domiciliati in AFRAGOLA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che l i rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3589/2023 depositata il 25/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Questa Corte, Quinta Sezione Penale (n. 29965/2020), si è pronunciata sui ricorsi per cassazione proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva riformato il trattamento sanzionatorio a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli di condanna dei predetti per i reati p. e p. dagli artt. 473 e 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci e contraffazione di modelli), applicando la prescrizione. La condanna penale era intervenuta per avere fatto uso i predetti -rispettivamente quale amministratrice e quale socio di RAGIONE_SOCIALE – di brevetti, disegni e modelli registrati da società del Gruppo RAGIONE_SOCIALE, relativi a ricambi e materiali di consumo per aspirapolvere “RAGIONE_SOCIALE“, mettendo in vendita i prodotti in modo da indurre in errore gli acquirenti sulla loro origine e provenienza. Nel dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, questa Corte ha rinviato la causa al giudice civile per il risarcimento del danno a termini degli artt. 622 cod. proc. pen. e 392 cod. proc. civ. per le violazioni in tema di marchi di disegni e modelli.
La Corte di Appello di Napoli, su ricorso in riassunzione proposto da RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE già parti civili nel predetto giudizio penale, ha emesso pronuncia di condanna generica, qui impugnata, con liquidazione ad operarsi in separato giudizio. In via preliminare, il giudice del rinvio ha rigettato l’istanza di chiamata in
n. 21761/2023 R.G.
causa del terzo (Candy Hoover), essendo il giudizio di rinvio a struttura chiusa.
La Corte di Appello, su domanda, ha limitato l’esame al la violazione della privativa in relazione alla registrazione di modello ornamentale relativa a « RM20010000255 profumi Dovina blocchetto sagomato di materiale profumato» , neutralizzatore di odori (modello per Vorwerk n. 84432), che costituisce parte consumabile dell’aspirapolvere RAGIONE_SOCIALE , rinvenuto (come emerge dalla sentenza impugnata) nei locali e nei deposito della società RAGIONE_SOCIALE in base a quanto risultante dal verbale di sequestro della GdF in data 23 gennaio 2012.
La Corte di Appello ha ritenuto che il prodotto costituisca componente di prodotto complesso, dotato -oltre che di individualità e di novità – di visibilità da parte del consumatore finale durante la normale utilizzazione, intendendosi per tale anche quella che incorre durante le operazioni di manutenzione e di sostituzione, da parte del consumatore, del prodotto consumabile posto al suo interno, ritenendosi la manutenzione quale atto ragionevolmente compiuto durante l’uso . Ha, pertanto, ritenuto integrata la violazione del diritto di privativa dei modelli ornamentali di cui agli artt. 31, 41 d. lgs. n. 30/2005 (CPI), ritenendo insussistente la causa di giustificazione di cui all’art. 241 CPI.
La sentenza impugnata ha, poi, accertato la responsabilità penale dei convenuti per la violazione dell’art. 472 cod. pen. « con riguardo al modello o disegno ornamentale rappresentato da blocchetto sagomato di materiale profumato per Vorwerk N. 84432 (RM20010000255 profumi Dovina), nonché per la violazione del precetto penale dell’art. 517 c.p. nella forma tentata con riguardo ai marchi internazionali n. 973 306, n. 204 730, n. 392 735, n. 889
784, ed a quelli nazionali n. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, n. 001010520 e successive rinnovazioni ».
Propongono ricorso per cassazione i convenuti in riassunzione, affidato a quattro motivi; cui resistono con controricorso gli attori in riassunzione, i quali depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Direttiva 98/71/CE nonché degli artt. 31, 35 e 241 CPI, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto visibili i blocchetti profumati durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale. Osserva parte ricorrente che l’operazione di sostituzione di parte consumabile non è equiparabile a manutenzione del prodotto complesso, come peraltro avrebbe già ritenuto il giudice remittente (Cass. Pen., n. 29965/2020). Si deduce, pertanto, che non sarebbe meritevole di tutela della privativa il prodotto consumabile, destinato a periodica sostituzione, inserito in un prodotto complesso, in quanto non visibile durante l’utilizzo, né tale da alterare identificazione e funzionalità del prodotto. Si censura, infine, il richiamo operato alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-472/21 in quanto non pertinente.
C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente o difetto assoluto di motivazione. Osserva parte ricorrente che la sentenza -nella parte in cui ha ritenuto integrato il tentativo di delitto di cui all’art. 517 cod. pen. per il fatto che il pubblico potrebbe essere tratto in inganno dalla mera esposizione nel punto vendita, dietro il bancone del rivenditore, dei pezzi di ricambio adattabili presentati in scatole dal colore caratteristico del marchio RAGIONE_SOCIALE, si fonderebbe su informazioni
probatorie estranee nel processo, posto che nel verbale di sequestro della GdF del 23 gennaio 2012, gli articoli oggetto di sequestro si trovavano in deposito e non presso il punto vendita, non esposti al pubblico e, in ogni caso, fuori dalla disponibilità della clientela.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza quale effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. in relazione alla declaratoria di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., nella parte in cui è stata ritenuta integrata la violazione del tentato delitto di cui all’art. 517 cod. pen. Osserva parte ricorrente che il verbale di sequestro della GdF del 23 gennaio 2012 fa piena prova dei fatti ivi rappresentati, che escludono la esposizione al pubblico di prodotti contraffatti.
Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza in dipendenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 106 e 269 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso l’ autorizzazione della chiamata in causa del terzo, azienda produttrice dei componenti consumabili oggetto di sequestro. Osserva parte ricorrente che la rimessione al giudizio di rinvio ai soli effetti civili deve tenere conto della autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio penale, nonché trattandosi di garanzia propria.
Il quarto motivo, il quale va esaminato preliminarmente rispetto ai precedenti motivi in quanto attinente a questione processuale, è fondato. Questa Corte ha, più volte, enunciato il principio secondo cui il giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. costituisce fase del tutto nuova e autonoma (Cass., n. 16169/2022); nel qual caso la Corte di appello alla quale sia stato rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le
regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all’art. 2697 cod. civ., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l’imputato quella di convenuto-danneggiante (Cass., n. 1754/2022).
Per effetto della translatio iudicii e della applicazione delle regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, è possibile modificare la domanda, sia pure con il limite delle preclusioni fissato dall’art. 183 cod. proc. civ. (Cass., n. 7474/2022), formulare nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale (Cass., n. 517/2020) e devono seguirsi le regole processuali e probatorie proprie del processo civile (Cass., n. 16916/2019, citata dal ricorrente; Cass., n. 25917/2019; Cass., n. 8997/2022; Cass., n. 23739/2023; Cass., n. 27558/2024).
Deve, pertanto, ritenersi superato il precedente orientamento (cui fa riferimento il controricorrente), secondo cui il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, che abbia luogo a seguito di sentenza resa dalla Corte di cassazione in sede penale, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., è da considerarsi come un giudizio civile di rinvio del tutto riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio quale espressa dagli artt. 392 e ss. cod. proc. civ. (Cass., n. 17457/2007).
Conseguentemente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la disciplina della chiamata in causa nel giudizio civile di primo grado; al riguardo deve tenersi conto che la chiamata in causa prospettata attiene alla garanzia propria, in quanto domanda di manleva avente ad oggetto la fornitura dei prodotti consumabili per cui è causa venduti dai ricorrenti, ove -pertanto -viene prospettato un unico fatto generatore della responsabilità a fondamento dell’azione principale e di quella di manleva (Cass., n. 17688/2009).
n. 21761/2023 R.G.
Per l’effetto, ove la causa fosse stata proposta in primo grado anche con il terzo chiamato in garanzia propria, il nesso che sarebbe instaurato tra le due domande avrebbe giustificato, in linea di principio, la conservazione in appello del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (Cass., n. 23904/2022).
Trattandosi di causa in unico grado di merito, il quarto motivo va accolto con assorbimento i precedenti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al fine di consentire l’incardinazione del contraddittorio con il terzo chiamato e per nuovo esame delle domande nel contraddittorio delle parti. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti i precedenti motivi, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.