Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 2074 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2074 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20693-2024 proposto da:
Oggetto
Oggetto: giudice onorarioriconosci mento subordina zione -differenze retributive
R.G.N.
20693/2024
Cron. Rep. Ud 02/12/2025 PU
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente principale e controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
REPUBBLICA ITALIANA;
-intimata – avverso la sentenza n. 15/2025 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 18/03/2024 R.G.N. 83/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale e rimessione degli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Venezia, adita dal RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza del Tribunale di Vicenza che, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente del medesimo trattamento retributivo previsto per il magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali per il periodo dal 7 maggio 2003 alla data RAGIONE_SOCIALE domanda (26 luglio 2017), detratto quanto già corrisposto, ed aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all’illegittima reiterazione dei contratti di lavoro condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di 7 mensilità parametrate al trattamento retributivo del magistrato ordinario.
La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in appello, rilevando che la domanda era
nonché contro
diretta a far valere i diritti derivanti dalla normativa eurounitaria ed in questa prospettiva il riferimento alla retribuzione dei magistrati ordinari era stato operato solo quale parametro per la determinazione del trattamento economico ed ha respinto l’ eccezione di inammissibilità del gravame.
Nel merito il giudice di appello ha rilevato che la COGNOME aveva svolto le funzioni di giudice onorario presso il Tribunale di Vicenza dal 7 maggio 2003 fino alla sopravvenuta decadenza disposta dal CSM con delibera del 13 dicembre 2023, in quanto l’appellata non aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017.
In ordine alla ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70/CE ed in particolare RAGIONE_SOCIALE clausola 4, dopo avere richiamato in nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per il diritto interno il magistrato onorario resta un funzionario onorario, la Corte territoriale ha evidenziato che «quand’anche dovesse essere consentito attribuire lo status di lavoratore al giudice onorario, tale affermazione costituisce solo un aspetto RAGIONE_SOCIALE questione in esame, che non esaurisce il tema realmente centrale RAGIONE_SOCIALE controversia, ossia la comparabilità del Got al magistrato ordinario».
Ha escluso detta comparabilità, ritenendo che dovessero essere apprezzate tutte le condizioni di impiego del magistrato ordinario e non unicamente l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale nonché le ragioni oggettive ostative alla comparazione.
Richiamata la clausola 4 dell’accordo quadro e la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di RAGIONE_SOCIALE relativa ai giudici di pace, estensibile anche ai giudici onorari, la Corte territoriale ha escluso la comparazione valorizzando:
la circostanza che l’acquisto dello status di magistrato professionale avviene solo all’esito di concorso pubblico che è unico e consente di svolgere qualunque funzione giurisdizionale, mentre all’onorario, diversamente reclutato, sono precluse determinate funzioni collegiali ed anche quelle monocratiche se non previste per legge;
il magistrato togato è destinato ad una sede indicata dal CSM per la singola procedura concorsuale mentre il giudice onorario presentava la domanda unicamente per un ufficio giudiziario compreso nel distretto RAGIONE_SOCIALE corte d’appello di residenza;
al magistrato togato è imposto il regime di esclusività mentre i giudici onorari sono soggetti ad una diversa disciplina;
diverso è il regime del mutamento di funzioni e la applicazione del principio di inamovibilità;
solo al magistrato togato è consentito l’accesso alle funzioni direttive o semidirettive ed è riservata ,la presidenza dei collegi giudicanti;
analoghe considerazioni valgono per gli istituti RAGIONE_SOCIALE assegnazione, dell’applicazione e RAGIONE_SOCIALE supplenza.
Ha evidenziato, in sintesi, che l’accesso alla magistratura ordinaria a seguito di concorso assicura l’idoneità tecnica e attitudinale del magistrato e che le condizioni di impiego che connotano la natura del lavoro del magistrato ordinario sono im prescindibili per assicurare l’assetto ordinamentale giudiziario come concepito dal legislatore costituzionale. Ha pertanto ritenuto che solo il magistrato ordinario è nelle condizioni di assicurare lo svolgimento del servizio in tutte le sue declinazioni.
Ha richiamato la sentenza n. 479/2000 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, nonché la sentenza n. 267/2020 nella parte in cui evidenzia che «la differente modalità di nomina, il carattere non esclusivo dell’attività giurisdizionale svolta e il livello di comp lessità degli affari trattati rendono conto RAGIONE_SOCIALE eterogeneità dello status del giudice di pace dando fondamento alla qualifica onoraria del suo rapporto di servizio…».
Ha ritenuto che la procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 costituisca una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l’abuso e a cancellare le conseguenze RAGIONE_SOCIALE violazione del diritto dell’Unione; ha pertanto considerato la mancata adesione RAGIONE_SOCIALE COGNOME alla procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 sufficiente a interrompere sotto il profilo causale la relazione fra lamentato abuso e l’inRAGIONE_SOCIALE del dann o.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
La Repubblica Italiana è rimasta intimata.
Il ricorso, inizialmente avviato alla decisione in adunanza camerale, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 10804/2025 per la fissazione in udienza pubblica in ragione RAGIONE_SOCIALE rilevanza nomofilattica delle questioni devolute.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e il rigetto del ricorso incidentale.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorso principale denuncia, ai sensi in dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza assoluta di motivazione se interpretata nel senso di negare che la ricorrente sia un ‘lavoratore’ che rient ra nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola n. 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole nn. 4 e 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE.
Richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che ai fini delle prestazioni ‘reali ed effettive’ rileva il numero dei provvedimenti redatti, la sostanziale natura remunerativa delle somme, il rispetto delle tabelle dell ‘Ufficio, l’osservanza degli ordini di servizio e dei provvedimenti organizzativi, nonché la soggezione ad obblighi disciplinari analoghi a quelli dei magistrati professionali, come accertato dal primo giudice.
2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. in via alternativa rispetto al primo motivo, il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola n. 2 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e RAGIONE_SOCIALE clausola n. 2 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE come interpretati dalla Corte di Giustizia (in particolare 1.03.2012 O’ Brian C -393/2010; 16.7.2020 C658/2018), nella parte e nella misura in cui la sentenza impugnata non avesse ritenuto la COGNOME un ‘lavoratore’ che rientra nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola n. 4 dell’accordo quadro
annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole nn. 4 e 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE.
Evidenzia che ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione del lavoratore ai sensi di tali accordi quadro rileva lo svolgimento, da parte del giudice onorario, di prestazioni reali ed effettive, non puramente marginali, né accessorie, per le quali percepisce indennità di carattere remunerativo.
Con il terzo motivo, il ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso l’esame dei compiti e delle funzioni svolte dalla ricorrente come descritti e documentati in causa e non contestati dal RAGIONE_SOCIALE, e di non avere ritenuto che la COGNOME rientra nella nozione di ‘lavoratore’ e quindi nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALE clau sola n. 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole n. 4 e 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE.
Evidenzia che la COGNOME aveva svolto prestazioni reali ed effettive, per numero di cause e di provvedimenti assunti, sottostando alle direttive, alle istruzioni e al potere di controllo del capo dell’ufficio, percependo per tali attività compensi as soggettati al medesimo trattamento fiscale cui sono assoggettati i redditi da lavoro dipendente.
Aggiunge che la COGNOME aveva trattato in modo autonomo ed in via esclusiva le stesse cause dei giudici togati, aveva tenuto udienza 4/5 giorni alla settimana, aveva giustificato le assenze ed era stata sostituita, aveva assicurato la sua presenza anche nel periodo di sospensione feriale delle attività giudiziarie, era stata
sottoposta al potere disciplinare del Capo dell’Ufficio, aveva partecipato ai corsi di formazione organizzati dalla RAGIONE_SOCIALE ed aveva utilizzato gli stessi strumenti di lavoro dei magistrati ordinari.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione delle clausole nn. 3 e 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1997/81/CE e delle clausole nn. 3 e 4 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretate dalla Corte di Giustizia (in particolare 1.03.2012 O’ Brian C-393/2010; 16.7.2020 C-658/2018), per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che la dott.ssa COGNOME fosse lavoratrice equiparabile al magistrato togato e ritenuto la sussistenza di ragioni oggettive per non applicare il principio di non discriminazione. In subordine chiede la proposizione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea qualora non risulti sufficientemente chiaro se la valutazione di comparabilità del magistrato ordinario rispetto al magistrato togato vada compiuta in astratto o in concreto.
Addebita alla Corte territoriale di avere sovrapposto la questione RAGIONE_SOCIALE comparabilità del GOT al magistrato onorario a quella RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno di ragioni oggettive.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 106 Cost., dell’art. 158 cod. proc. civ., dell’art. 178 cod. proc. pen., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, degli artt. 62 d.l. n. 69/2016, dell’art. 256 del d.l. n. 34/2020, dell’art. 1, commi 961 -981 RAGIONE_SOCIALE legge n. 205/2017, per
avere la Corte territoriale erroneamente escluso la comparabilità dei magistrati onorari ai magistrati ordinari, o per avere comunque ritenuto la sussistenza di ragioni oggettive per non applicare le medesime condizioni di impiego, sul presupposto che al giudice onorario siano precluse determinate funzioni e competenze per materia ed in particolare le funzioni collegiali.
Co n il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., il ricorso principale denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistito nei compiti e nelle funzioni svolte dalla ricorrente come descritti, documentati ed incontestati in causa, per avere la Corte territoriale omesso di valutare la comparabilità RAGIONE_SOCIALE COGNOME ad un magistrato togato e per non avere escluso la sussistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento tenendo conto delle modalità concrete di svolgimento dell’attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come dimostrate in giudizio.
Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che la COGNOME aveva concretamente svolto funzioni indistinguibili da quelle di un magistrato togato, essendosi occupata degli stessi ruoli e delle stesse materie, in conformità alle previsioni RAGIONE_SOCIALE normativa di rango secondario, che aveva via via avvicinato i GOT ai magistrati ordinari, come accertato dal giudice di primo grado in via definitiva.
Con il settimo motivo il ricorso principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1 comma 629 lett a legge n. 234/2021, dell’art. 24 Cost., RAGIONE_SOCIALE clausola n. 5 dell’accordo quadro annesso alla Direttiva
1999/70/CE, quale parametro interposto rispetto all’art. 117 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che competa alla ricorrente il risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine, sul presupposto che la mancata partecipazione alla procedura di conferma prevista dall’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 sia incompatibile con la pretesa risarcitoria.
Lamenta l’erroneità del richiamo alla legge n. 107/2015, che garantiva esattamente il bene RAGIONE_SOCIALE vita ambito (la stabilizzazione a tempo indeterminato), mentre l’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 consente solo la prosecuzione dell’attività di magistrato onorario nei ridotti limiti previsti dagli artt. 9 e 11, alle condizioni economiche e normative ben diverse da quelle dei magistrati togati.
Evidenzia che l’art. 29 del d.lgs. n. 116/2017 già individua nella cessazione dal servizio la sanzione per la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di conferma ed esclude il risarcimento in conseguenza del rifiuto dell’indennità prevista dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione, e non RAGIONE_SOCIALE sola mancata partecipazione alla procedura di conferma.
Aggiunge che la ricorrente non versa nella condizione di cui al comma 2, non essendo stata nemmeno adottata la normativa attuativa di tale disposizione.
Con l’ottavo motivo il ricorso principale denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al riconoscimento di un indennizzo per le attività prestate e non remunerate, in applicazione dell’art. 2041 cod. civ., regolarmente riproposta in appello.
Con il ricorso incidentale, il RAGIONE_SOCIALE ha censurato la sentenza di appello per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
I l controricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c od. proc. civ.
La pretesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in quanto volta ad ottenere l’applicazione delle tutele fondamentali minimali spettanti ad un lavoratore subordinato analogo, rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Infatti, la sostanziale richiesta di equiparazione alla magistratura ordinaria, al fine di ottenere le stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali, proprie di quest’ultima (rispetto alla quale la ricorrente si ritiene discriminata), comporta che il giudice legittimato a conoscere delle relative controversie, ex art. 3 d. lgs. 165/2001 nonché ex art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 ed art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, sia, in via esclusiva, quello amministrativo.
Va premesso che il ricorso, avente ad oggetto la questione del trattamento retributivo spettante ad un giudice onorario di Tribunale, è stato fissato in udienza pubblica all’esito RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia 4 settembre 2025 nella causa C253/24, che ha pronunciato sull’incidenza RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione.
Le questioni poste dalla controversia si inseriscono in un ampio contesto normativo e giurisprudenziale in cui con riguardo all’ordinamento nazionale si sono pronunciati sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda del giudice onorario fondata
sull’applicazione del diritto eurounitario ed ha pronunciato nel merito (con sentenza n. 1334/2024 ha escluso che in base alla vigente legislazione nazionale il magistrato onorario si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario di carriera e che dunque in suo danno possa configurarsi un’ingiustificata discriminazione).
Da ultimo, il Consiglio di Stato (CdS, VII Sezione, ordinanza 7511 del 2024) ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo al procedimento di stabilizzazione (art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, e succ. modifiche); su rimessione del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio la Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a) , del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità».
Questa Corte con le decisioni n. 13973 del 2022 e n. 10080/2023 (cui adde , Cass. n. 12488 del 2025) ha escluso che il rapporto di servizio del magistrato onorario possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso ed ha escluso in ogni caso la possibilità di costituzione per via giudiziaria di rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e 97 Cost.).
Si è affermato che la domanda di integrale parificazione ai magistrati ordinari, valorizzando il divieto di trattamenti discriminatori, presuppone un giudizio favorevole di comparazione che va escluso perché le due categorie non sono comparabili fra
loro, secondo le indicazioni date dalla Corte di Giustizia quanto al giudizio di comparazione, ed inoltre perché vi sono differenziazioni che integrano una ragione oggettiva.
Dopo tali pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte è intervenuta la sentenza CGUE 4 settembre 2025, causa C-253/24, COGNOME, secondo la quale la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l’articolo 7 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché con l’articolo 31, para grafo 2, RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che:
essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente.
Si pone preliminarmente al Collegio questione relativa al carattere subordinato del ricorso incidentale e alla posposizione per tale ragione dell’esame dello stesso in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (Cass., SU, n. 35308 del 2022, n. 7381 del 2013, n. 5456 del 2009), secondo cui: «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti
alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in p resenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE fondatezza del ricorso principale».
Rileva il Collegio che questa Sezione Lavoro ha fatto applicazione del principio elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui la questione relativa al riparto di giurisdizione va risolta alla stregua del petitum sostanziale dedotto in giudizio, in fattispecie riguardanti le domande di un giudice onorario volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE sua qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario (quale presupposto per il riconoscimento del danno “comunitario” per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine) e RAGIONE_SOCIALE spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato era stato assunto come mero parametro (v. tra le più recenti Cass. n. 12488/2025).
Nella specie, parte ricorrente incidentale è pienamente vittoriosa in appello (in accoglimento del gravame, la Corte territoriale ha infatti riformato la sentenza di primo grado e rigettato le domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado).
Dunque l’esame del ricorso incidentale dovrebbe divenire rilevante solo nel caso in cui le pretese avanzate dalla ricorrente per cassazione trovino accoglimento.
Con l’ordinanza n. 5992 del 2025, questa Corte regolatrice, dopo aver richiamato il suddetto principio, ne ha escluso l’applicazione con riguardo alla questione di difetto assoluto di giurisdizione, con la quale quel che si contesta è l’esistenza stessa, in capo cioè a qualsiasi ordine di giudici, del potere di conoscere, a fini di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE controversia. Si è affermato che ‘ppare anzi evidente che una siffatta questione, riguardando in definitiva la stessa «RAGIONE_SOCIALEbilità» dell’interesse la cui lesione è posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda, è indissolubilmente legata alla questione di merito posta dal ricorso principale e, in certo senso, ne fa parte. Non si potrebbe invero riconoscere, in ipotesi, la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria senza prima riconoscere la suscettibilità di quella pretesa ad ottenere tutela giurisdizionale’.
Ma anche seguendo l’ordine di esame dei ricorsi stabilito dalla consolidata giurisprudenza nomofilattica, non può escludersi il rilievo RAGIONE_SOCIALE questione di giurisdizione, atteso che tra l’altro, si pone la questione RAGIONE_SOCIALE rinuncia alle ferie tema su cui è intervenuta la sentenza COGNOME, e che costituisce oggetto RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato.
Pertanto il Collegio ritiene di dover sollecitare la rimeditazione del principio espresso da questa Corte secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni
espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALE fondatezza del ricorso principale (citate Cass. S.U. n. 5456/2009, Cass. S.U. n. 23318/2009; Cass. S.U. n. 7381/2013; Cass. n. 4619/2015; Cass. n. 6138/2018).
L’orientamento citato, infatti, che riposa sul principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo, finisce per collidere con quel principio nei casi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, come nella fattispecie, la valutazione dell’incidentale possa condurre alla negazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALE domanda, perché resa da giudice privo del potere di ius dicere
16. Ritiene quindi il Collegio di rimettere al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ. l’esame RAGIONE_SOCIALE questione se allorquando, come nel caso in esame, per l’ampiezza del petitum sostanziale (che chiede al giudice di ricostruire lo statuto RAGIONE_SOCIALE magistratura onoraria, e di definire e accertare i diritti economici e previdenziali, le tutele genitoriali e antidiscriminatorie, in una prospettiva di reciproca interdipendenza, come si evince dagli atti di causa), si sia in presenza di un intreccio di materie parte devolute al plesso giurisdizionali amministrativo, parte al plesso giurisdizionale ordinario, la risposta di merito alla domanda di
RAGIONE_SOCIALE debba essere preceduta dall’esame RAGIONE_SOCIALE questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale dalla parte vittoriosa.
17. Si pone poi questione, su cui analogamente si intende rimettere gli atti al primo AVV_NOTAIO ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., sulla regola di riparto, atteso che nella prospettazione delle parti, accanto a materia oggetto di giurisdizione esclusiva del GA, viene in rilievo la violazione RAGIONE_SOCIALE clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CEE, sul principio di non discriminazione.
Si può ricordare in proposito che le S.U., con la sentenza n. 27198 del 2017 (cui adde , l’ordinanza S.U. n. 21986 del 2021 e l’ordinanza n. 16839 del 2024) hanno affermato che rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE permanenza RAGIONE_SOCIALE giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati.
In un’altra fattispecie, la Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12488 del 2025, esercitando la delega conferita con il Decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in data 10 settembre 2018, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, concretandosi il petitum s ostanziale nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualità di ‘lavoratore’ ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce, come, del resto, attesta l’in vocata applicabilità ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Il giudice amministrativo a sua volta è intervenuto sulla nozione di ‘lavoratore’ con riguardo alla magistratura onoraria (Consiglio di Stato, sentenza n. 1334 del 2024).
Ma si osserva anche che, ferma la diversa soluzione a cui può dare luogo l’applicazione dei criteri di riparto in ragione del petitum sostanziale che viene in rilievo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non esclude la giurisdizione ordinaria per ipotesi tassative determinate come nel caso RAGIONE_SOCIALE tutela contro le discriminazioni, atteso che il diritto a non essere discriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l’art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario (cfr., Cass. S.U. n. 3670/2011, si v. Cass., S.U. n. 7186 del 2011).
18. Alla stregua di tali considerazioni, si rimette la controversia al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
PQM
La Corte rimette gli atti al AVV_NOTAIO per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, del 2 dicembre 2025.
La AVV_NOTAIO NOME COGNOME