Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23087 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19555/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 714/23, depositata il 2 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con lodo del 2 giugno 2011, il collegio arbitrale costituito per la risoluzione di una controversia insorta tra l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di Castiglione delle Stiviere nel corso dell’esecuzione di un contratto stipulato il 7 ottobre 1985, ed avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, determinò in Euro 10.090.439,00 il valore industriale residuo degli impianti riconsegnati da RAGIONE_SOCIALE ed in Euro 597.460,00 il mancato profitto patito da RAGIONE_SOCIALE tra il 31 marzo 2009 ed il 31 dicembre 2009, e, detratti gl’importi di Euro 2.580.817,00 per il valore degli impianti realizzati in base ad una precedente convenzione, Euro 908.428,00 per il valore delle estensioni realizzate ai sensi dell’art. 6, lett. a ) del contratto, Euro 3.431.675,00 per il valore degli allacciamenti realizzati ai sensi dell’art. 6, lett. b ) del contratto, ed Euro 2.396.310,00 già versati a titolo di acconto, condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 1.370.669,00, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo d’indennizzo dovuto al gestore per il riscatto anticipato del servizio e dei relativi impianti.
L’impugnazione principale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e quella incidentale proposta dal RAGIONE_SOCIALE furono rigettate dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 14 luglio 2015, la quale ritenne, per quanto ancora rileva in questa sede, che gli arbitri avessero adeguatamente motivato la detraibilità del valore degli allacciamenti, avendo rilevato che, a differenza di quello delle estensioni, la mancata previsione della detrazione nel contratto era giustificata dalla non prevedibilità degli allacciamenti al momento della stipulazione, ed aggiungendo che, unitamente alle estensioni, essi costituivano un patrimonio separato, caratterizzato dall’indisponibilità, e quindi suscettibile di considerazione unitaria.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione, accolto con ordinanza del 26 marzo 2021, n. 8630, con cui questa Corte ritenne che l’interpretazione del contratto fornita dagli arbitri e richiamata dalla Corte d’appello si ponesse in contrasto con gli artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Premesso infatti che il contratto prevedeva in via generale l’indennizzabilità degli impianti al valore industriale, del quale facevano parte anche gli
allacciamenti, osservò che le eccezioni a tale principio non potevano essere estese ai casi non previsti, aggiungendo che la considerazione unitaria delle estensioni e degli allacciamenti non costituiva un’interpretazione logica in relazione all’indennizzabilità, che poteva ben essere disciplinata in maniera distinta, ritenendo che la prevedibilità delle estensioni fosse contraddetta dal richiamo alle planimetrie, che non le prevedevano, e rilevando infine che la detraibilità delle estensioni trovava giustificazione nell’integrale sopportazione delle relative spese da parte dei gruppi dei richiedenti o dei lottizzanti.
Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 2 marzo 2023 ha nuovamente rigettato l’impugnazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che la questione non poteva essere risolta sulla base delle clausole del contratto del 1985, che nulla prevedevano sul punto, la Corte ha ritenuto non determinante il riferimento all’integrale sopportazione delle spese relative alle estensioni da parte dei gruppi di richiedenti, osservando che anche per gli allacciamenti era previsto che i costi fossero integralmente sopportati dagli utenti. Ha ritenuto altresì irrilevante l’assenza di qualsiasi cenno ai contributi versati dagli utenti in riferimento al passaggio gratuito delle opere realizzate con i contributi versati dai Comuni, osservando che, ai sensi dell’art. 6, lett. b ), del contratto, la concessionaria aveva diritto a percepire un contributo a fondo perduto per le opere di allacciamento dell’utenza. Ha precisato che l’espressione «a fondo perduto» non si riferiva alla determinazione dell’indennità dovuta al gestore uscente, ma all’impossibilità per gli utenti di ripetere quanto già pagato. Ha concluso pertanto per l’applicabilità dell’art. 24 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, in virtù del quale l’indennizzo doveva essere calcolato senza computare quella parte dell’impianto che era stata realizzata per mezzo dei costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti alla rete di distribuzione.
Avverso la predetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 384 e 829, terzo comma, cod. proc. civ., degli artt. 1362, primo comma, 1363 e 1371 cod. civ., dell’art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 e dell’art. 3 Cost., censurando la sentenza impugnata per essersi discostata dal principio di diritto enunciato dall’ordinanza di cassazione, il quale escludeva la detraibilità dall’indennizzo del valore dei contributi di allacciamento percepiti da essa ricorrente nel corso della gestione. Premesso infatti che il richiamo allo art. 24 del r.d. n. 2578 del 1928 si pone in contrasto con le premesse logicogiuridiche della pronuncia di cassazione, che, al pari del lodo e della precedente sentenza della Corte d’appello, non faceva alcun cenno alla predetta disposizione, limitandosi a prendere in esame l’interpretazione della disciplina pattizia, sostiene che la sentenza impugnata contrasta anche con i principi in tema d’interpretazione dei contratti, richiamati dall’ordinanza di cassazione, non avendo considerato che, a differenza di quanto convenuto per le estensioni, per gli allacciamenti non era prevista alcuna detrazione del relativo valore da quello totale dell’impianto.
1.1. Il motivo è fondato.
Non può infatti condividersi la premessa da cui muove il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, secondo cui la questione riguardante la detraibilità dei contributi di allacciamento non può essere risolta sulla base della convenzione stipulata tra le parti, non recando la stessa alcuna disposizione al riguardo, e non essendo prospettabile un’interpretazione delle relative clausole alternativa a quella prescelta dagli arbitri e ritenuta incensurabile dalla sentenza cassata.
Com’è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipo-
tesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la potestas judicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite da questa Corte, e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass., Sez. III, 15/ 06/2023, n. 17240; Cass., Sez. lav., 24/10/2019, n. 27337; Cass., Sez. I, 7/ 08/2014, n. 17790). Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è stato ritenuto applicabile anche nell’ipotesi in cui, come nella specie, una sentenza sia stata cassata nella parte riguardante l’interpretazione di clausole contrattuali: si è infatti affermato che, ove la cassazione abbia avuto luogo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, il giudice di rinvio è vincolato al rispetto dei criteri interpretativi fissati dalla sentenza di annullamento, ma non anche al rispetto della soluzione interpretativa eventualmente suggerita dalla stessa sentenza, traducendosi la ricerca della volontà contrattuale in un’indagine di merito riservata, pur nel rispetto dei suindicati criteri, al giudice anzidetto, il quale può ben pervenire, fermo restando l’obbligo di un’adeguata e corretta motivazione, alla medesima conclusione già raggiunta dalla sentenza cassata; soltanto nel caso in cui la cassazione abbia avuto luogo anche per vizi di motivazione, al giudice di rinvio è invece attribuita la stessa pienezza di poteri propria del giudice che ha emesso la sentenza cassata, restando travolti anche gli accertamenti e le valutazioni precedenti (cfr. Cass., Sez. II, 26/07/1999, n. 8068; Cass., Sez. lav., 24/02/1998, n. 1970; 4/06/1994, n. 5418).
Nella specie, la sentenza di appello, pur essendo stata impugnata sia per violazione delle regole ermeneutiche che per vizio di motivazione, è stata ritenuta censurabile esclusivamente sotto il primo profilo, e segnatamente per violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., avendo questa Corte ritenuto che l’interpretazione della convenzione fornita dagli arbitri e confermata dalla Corte territoriale non tenesse conto del tenore letterale delle relative clausole,
complessivamente valutate, e ciò in virtù delle seguenti considerazioni: a) ai sensi dell’art. 2 del contratto, gl’impianti dovevano essere indennizzati al valore industriale, comprendente anche quello degli allacciamenti, in quanto proprietà esclusiva della concessionaria, b) le eccezioni a tale criterio dovevano essere interpretate restrittivamente, trattandosi di clausola negoziale non applicabile in via analogica, c) la valutazione unitaria degli allacciamenti e delle estensioni si poneva in contrasto con la diversa disciplina dettata dalla convenzione, d) la prevedibilità delle estensioni si poneva in contrasto con la mancata inclusione delle stesse nelle planimetrie, e) la detraibilità delle estensioni era giustificata dall’imposizione dei relativi oneri a carico degli utenti, non prevista per gli allacciamenti.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, tali rilievi non implicavano affatto l’impossibilità di risolvere la questione sollevata dalla concessionaria sulla base delle clausole contrattuali, escludendo soltanto la legittimità dell’operazione ermeneutica compiuta dagli arbitri, i quali avevano trascurato la lettera dell’art. 2 della convenzione e ritenuto superabile il silenzio dalla stessa serbato in ordine alla detraibilità del valore degli allacciamenti, sulla base di un’assimilazione alle estensioni che non reggeva al confronto con il tenore complessivo dell’atto. Le considerazioni svolte nell’ordinanza di cassazione non imponevano d’altronde neppure una lettura della convenzione contraria alla detraibilità del valore degli allacciamenti, non spettando a questa Corte il compito di suggerire essa stessa la soluzione della questione interpretativa, ma esclusivamente quello di fissare le coordinate per una corretta applicazione delle regole ermeneutiche legali, le quali soltanto sarebbero risultate vincolanti per il Giudice di merito, restando estranea al principio di diritto l’eventuale indicazione della migliore o della più convincente tra le possibili interpretazioni della convenzione. Nessun rilievo possono pertanto assumere le argomentazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all’equiparazione degli allacciamenti alle estensioni, sotto il profilo dell’imposizione dei relativi costi a carico degli utenti, ed alla misura dei relativi contributi, giacché il mandato conferito al Giudice di rinvio non consisteva nel verificare la praticabilità di un’interpretazione suggerita dall’ordinanza di cassazione, ed in alternativa nel ricercare una soluzione completamente diversa alla questione
proposta, bensì nell’individuare il significato delle clausole contrattuali attraverso l’applicazione delle norme indicate, così come interpretate dal Giudice di legittimità.
Sotto un diverso profilo, occorre poi rilevare che il ricorso alla disciplina dettata dall’art. 24 del r.d. n. 2578 del 1925 non risulta sorretto da una sufficiente indicazione delle ragioni per cui è stato ritenuto impossibile desumere la soluzione della questione dall’interpretazione del contratto, essendosi la Corte territoriale limitata ad evidenziare il silenzio della convenzione in ordine alla detraibilità del valore degli allacciamenti, senza neppure provare a colmare tale lacuna attraverso una lettura complessiva del testo negoziale, conformemente alle direttive impartite dall’ordinanza di cassazione. In quest’ottica, la sentenza impugnata si pone anche in contrasto con la delimitazione del thema decidendum del giudizio di rinvio emergente dalla predetta ordinanza, la quale, pronunciando in ordine alle censure sollevate con il ricorso per cassazione, aveva specificamente individuato le criticità dell’interpretazione fornita dal lodo arbitrale, in tal modo dando implicitamente per scontato che la questione potesse essere risolta sulla base del testo negoziale. In proposito, giova richiamare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7091; Cass., Sez. III, 22/08/2018, n. 20887; Cass., Sez. V, 16/10/2015, n. 20981).
2. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29/05/2024