Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18071/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difeso, unitamente agli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti.
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente agli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti.
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 80208450587), in persona del legale rappresentante p.t.
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 129/2020, depositata il 4.02.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con citazione notificata il 19.5.2010 la RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi alla Corte d’appello di Torino RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’indennità d’occupazione dei terreni di sua proprietà, occupati con decreti del 30 aprile e 26 agosto 2009, contestando l’importo stabilito dalla Commissione provinciale-espropri di RAGIONE_SOCIALE, pari rispettivamente ad euro 109,95 e euro 7,50 al mq. Al riguardo, l’opponente, ritenendo inadeguate le indennità, promuoveva il procedimento di cui all’art. 21 dpr 327, nel corso del quale il collegio dei periti stimava il valore dei vari terreni.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE
A seguito di c.t.u., con sentenza del 27.3.13, la Corte d’appello di Torino determinava l’indennità d’occupazione nella somma complessiva di euro 48.021,22 oltre interessi.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, accolto dalla Corte Suprema con ordinanza del 19.12.17, che cassava la sentenza impugnata per la sola statuizione relativa al terreno censito al catasto al n. 699, che era stato qualificato edificatorio in riferimento alla destinazione urbanistica anteriore all’apposizione del vincolo autostradale, al quale era stata, implicitamente, attribuita la natura espropriativa.
A seguito della riassunzione del giudizio ad opera di RAGIONE_SOCIALE, disposta c.t.u., con sentenza del 4.2.2020 la Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, determinava l’indennità d’occupazione, limitatamente al terreno di cui al mappale 699, nella somma di euro 3.058,00 osservando che: la suddetta società non aveva ben individuato i criteri indicati dalla Cassazione nell’ordinanza che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui essa era tenuta ad uniformarsi; la Cassazione aveva stimato errata la valutazione del giudice circa la natura espropriativa del vincolo contenuto nello strumento urbanistico vigente al momento del decreto d’esproprio.
RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione con due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Ambedue le parti hanno depositato memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 32, 37, dpr n. 327, 66 NTA del Piano regolatore generale di RAGIONE_SOCIALE, 42 Cost., protocollo Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione CEDU, per aver la Corte d’appello calcolato l’indennità d’occupazione, per il mappale 699, sulla base del valore agricolo del terreno, stimato in euro 7,34 mq, applicando, ‘per determinare il valore del terreno, il vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica’ e disconoscendo la possibilità edificatoria del terreno che prima dell’imposizione del medesimo vincolo sussisteva (cfr. ricorso, pag. 7).
La ricorrente deduce dunque che la Corte di Torino avrebbe dovuto prescindere dal vincolo di cui al piano regolatore introdotto nel 2008 (cfr. ricorso, pag. 11).
Il secondo motivo denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Deduce che la Corte di Torino ha fatto luogo, con riferimento alla pronuncia rescindente, ad una ‘serie di interpretazioni presuntive e senza procedere ad una valutazione autonoma della situazione di fatto con riferimento alla disciplina di Piano regolatore’ (così ricorso, pagg. 17 – 18).
Il primo motivo è inammissibile.
Con l’ordinanza rescindente, come detto, questa Corte di cassazione accoglieva il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE – che aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001 – assumendo che il mappale 669, evidentemente in maniera erronea, era ‘stato qualificato come edificatorio in seno all’impugnata sentenza in riferimento alla destinazione urbanistica antecedente all’apposizione del vincolo autostradale, di cui è stata, implicitamente, ritenuta la natura espropriativa’ (così ordinanza n. 30499/2017, pag. 8).
La Corte d’appello, con la sentenza rescissoria in questa sede impugnata, ha affermato, ‘quanto alla valutazione se si tratti di vincolo conformativo e/o espropriativo (…) che la Corte di cassazione si è già pronunciata’.
Più esattamente, ha specificato che è ‘ragionevole affermare che, se ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Torino (che (…) ha considerato edificabile il mapp. 669 attingendo al previgente PRG), la Corte di cassazione debba necessariamente aver considerato il vincolo vigente al momento dell’emanazione del decreto di occupazione (fascia di ambientazione stradale) come vincolo conformativo e non espropriativo, in difetto non avrebbe accolto il ricorso principale’ (così sentenza impugnata, pag. 13).
Ebbene, sovviene l’elaborazione di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui il “principio di diritto”, al quale il giudice di rinvio deve attenersi a norma del primo comma dell’art. 384 cod. proc. civ., è costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte suprema incorpora nella sua sentenza come presupposto della sua pronuncia, anche se non ve lo inserisca formalmente con una espressa enunciazione che serva da guida del tutto palese per il giudice di rinvio; questo, pertanto, è vincolato anche in ordine alle premesse logicogiuridiche della pronuncia della Corte di cassazione ed è tenuto a ricercare, attraverso l’esame della relativa motivazione, i principi giuridici che, sebbene non formalmente enunciati, portarono all’accoglimento del ricorso, non potendosi desumere dalla semplice Mancanza dell’enunciazione formale predetta che il ricorso sia stato accolto solo per vizi di motivazione (Cass. n. 157/1985).
Ovvero l’insegnamento secondo cui, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. n. 20981/2015).
Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione dei principi di diritto fissati nella sentenza di Cassazione con rinvio, specie ove non siano stati espressamente enunciati, ma debbano essere enucleati
dall’intero corpo della decisione, non può avvenire mediante estensione dei criteri ermeneutici fissati dall’art. 12 delle preleggi, ma deve aver luogo attraverso i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. come è richiesto dalla stretta circolarità tra fatto e principio di diritto destinato a regolarlo, dalla limitazione dell’efficacia del suddetto principio alla singola controversia e dalla ridotta rilevanza del canone letterale di interpretazione nei frequenti casi in cui sia necessario procedere ad una interpretazione logico – sistematica della decisione, riferita all’intera motivazione; ne consegue che il ricorrente il quale lamenti in sede di legittimità una errata interpretazione della sentenza di Cassazione da parte del giudice di rinvio ha l’onere di specificare i canoni ermeneutici violati in riferimento alle parti della motivazione censurate, nonché di indicare le forme in cui si è manifestata la violazione denunziata, altrimenti risolvendosi la censura nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice di rinvio (Cass. n. 47/2004; Cass. n. 6462/2005).
Nella specie, la ricorrente si è limitata a riproporre le difese svolte nel precedente giudizio di merito, poi definito con la sentenza cassata da questa Corte con l’ordinanza n. 30499/2017.
Tanto emerge oltre che dalla rubrica del primo motivo pur dal complesso delle doglianze addotte con lo stesso mezzo (‘la Corte d’Appello avrebbe dovuto (…) porsi il problema di come valuta’: così ricorso, pagg. 16 e 17)’.
Tanto emerge dalla ‘valorizzazione’ della relazione di c.t.u. ‘redatta nel primo giudizio deciso dalla Corte d’Appello di Torino nel 2013’ (così ricorso, pag. 8) e dalla ‘svalutazione’ della relazione di c.t.u. redatta nel corso del giudizio di rinvio (cfr. ricorso, pagg. 10 – 11).
Nella specie, inoltre, la ricorrente lamenta del tutto genericamente, in maniera del tutto aspecifica, che la Corte territoriale abbia
erroneamente interpretato l’ordinanza rescindente della Cassazione. Invero, adduce sic et simpliciter che l’ordinanza rescindente ‘richiede, per la sua applicazione concreta, un’attenta valutazione da parte del giudice del merito’ (così ricorso, pag. 9); che le conclusioni del c.t.u. officiato in sede di rinvio si basano su una lettura inadeguata della ordinanza rescindente (cfr. ricorso, pag. 11); che la corte d’appello, in sede di rinvio, non ha tenuto conto di quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza rescindente (cfr. ricorso, pag. 13); che la corte distrettuale ha erroneamente interpretato l’ordinanza n. 30499/2017 (cfr. ricorso, pag. 17).
Ben vero, la ricorrente non ha messo in evidenza gli specifici errori di interpretazione della statuizione rescindente in cui sarebbe incorsa la corte di rinvio.
In ogni caso, l’interpretazione dell’ordinanza rescindente cui la corte territoriale ha fatto luogo, è corretta ed ineccepibile altresì alla luce di Cass. n. 17564/2004.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
Si rimarca in primo luogo che l’impugnato dictum è sorretto da motivazione congrua ed esaustiva.
Del tutto ingiustificata è la denuncia di omessa motivazione.
Si rimarca in secondo luogo che tra le forme di anomalia motivazionale rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte non è più annoverabile il difetto di ‘sufficienza’ della motivazione.
Si rimarca in terzo luogo che, al di là del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, insussistente nella specie, il vizio di contraddittoria motivazione, al cospetto del (novello) n. 5 del 1° co., dell’art. 360 cpc, più non si configura (cfr. Cass. n. 13928/2015).
Il dedotto vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria si correla, dunque, all’abrogata formulazione dell’art. 360, n.5, c.p.c., inapplicabile ratione temporis
In ogni caso, l’asserito vizio è riferito alla motivazione in sé della sentenza della Corte di Torino (cfr. ricorso, pag. 21) non già all’interpretazione che la Corte di Torino ha dato dell’ordinanza rescindente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1.800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.