Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29885 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 21174-2019 r.g. proposto da:
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso il cui studio in Prato è elettivamente domiciliato.
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), con sede in Torino, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con il quale elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
-controricorrente – contro
NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale notarile in atti, da ll’ AVV_NOTAIO, con il quale elettivamente domicilia in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1068/2019 della Corte di appello di Firenze, depositata in data 6.5.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.- La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 1071, datata 25 luglio 2012, n. 10771 – confermando la soluzione accolta in primo grado dal respinse la domanda con cui NOME COGNOME aveva chiesto l’accertamento della responsabilità solidale della Banca e del suo dipendente, con conseguente richiesta risarcitoria, per avere eseguito in ritardo, rispetto agli accordi specificamente assunti, un ordine di bonifico funzionale alla sottoscrizione, da parte
Tribunale di Prato, con pronuncia del 6 settembre 2006 -dell’ordinante COGNOME, di quote di partecipazione a un dato fondo mobiliare. 2. Avverso la predetta sentenza di appello, NOME COGNOME propose, una prima volta, ricorso per cassazione nei confronti di Intesa San Paolo (un tempo Banca Commerciale Italiana) e di NOME COGNOME (all’epoca dei fatti, dipendente di quest’Istituto), svolgendo un solo motivo avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze.
NOME COGNOME lamentò, in quella prima sede di impugnazione di legittimità, vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.». Più in particolare, lo stesso COGNOME rilevò un insufficiente esame, da parte della Corte di appello, del punto relativo alle «condizioni di sottoscrizione» delle quote del fondo di cui al bonifico ordinato alla Banca, non avendo la Corte di merito «considerato la necessarietà del compimento della triplice operazione di adesione al momento dell’effettiva disponibilità della somma di denaro sulla piazza di Milano», «Triplice e contestuale operazione»
consistente nella domanda di sottoscrizione, sottoscrizione delle quote e contestuale pagamento della relativa somma». Nel respingere l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, la Corte fiorentina aveva ritenuto «dirimente» – al punto da rendere «del tutto inutile l’esame delle doglianze (altrove rivolte) mosse dall’appellante» – il seguente rilievo: «anche ipotizzando un colpevole ritardo della banca nel rendere materialmente disponibile alla data del 09/11/1998» (data di emissione dell’ordine di bonifico) «la somma presso la RAGIONE_SOCIALE» (beneficiaria del bonifico medesimo, come funzionale alla sottoscrizione delle quote), «il fatto che la ricezione della domanda di sottoscrizione sia avvenuta in data 12/11/1998 interrompe ogni rapporto causale fra il comportamento della banca e il fatto che la «data riferimento valore quota” fosse stata dalla RAGIONE_SOCIALE” beneficiaria del bonifico in questione «individuata al 12/11/1998, non essendo prima di tale domanda prevenuta la domanda di sottoscrizione». Secondo la prima Corte territoriale, quindi, il ritardo della Banca nell’eseguire il bonifico non avrebbe potuto assumere nessuna incidenza causale, posto che – nel giorno in cui aveva impartito l’ordine di bonifico (9 novembre) – NOME COGNOME non aveva comunque presentato domanda di sottoscrizione delle quote del fondo (evento materialmente avvenuto solo il 12 novembre).
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 30904/2017, accolse il ricorso così proposto e rinviò alla Corte di appello di Firenze per una nuova lettura della vicenda processuale.
La Corte evidenziò che il regolamento disciplinante la sottoscrizione del fondo in questione era del tutto univoco nello stabilire che «la sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore della quota di partecipazione»; osservò inoltre che l’effettivo compimento del versamento avrebbe integrato, dunque, la condizione senza la quale la sottoscrizione delle quote e la presentazione della domanda relativa rimanevano eventi privi di ogni significato al riguardo e, in quanto tali, affatto inutili; evidenziò dunque che il tempo di esecuzione del bonifico da parte della banca si poneva come radice causale del tempo della sottoscrizione delle quote, essendo pacifico che NOME COGNOME sottoscrisse le quote nello stesso giorno in cui il bonifico ricevette effettiva esecuzione.
NOME COGNOME conveniva dunque in riassunzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, concludendo pertanto per l’accertamento del danno subito per fatto e colpa di NOME COGNOME ed Intesa San Paolo con conseguente condanna al pagamento della somma di euro 24.327,57, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di riassunzione del giudizio, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 800/2006 e per l’effetto ha rigettato la domanda di accertamento e condanna avanzata da NOME COGNOME contro le convenute RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME .
La corte del merito ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che la domanda risarcitoria avanzata dal COGNOME dovesse essere disattesa in quanto non vi era in atti alcun elemento idoneo a dimostrare che vi fosse stato un inadempimento contrattuale o extracontrattuale da addossarsi alla RAGIONE_SOCIALE ovvero al suo dipendente che aveva trattato con il COGNOME; ha osservato che la decisione della Corte di cassazione aveva riguardato in realtà un secondo aspetto trattato in prima battuta dalla Corte di appello di Firenze, sulla ritenuta, cioè, necessaria contemporaneità tra il bonifico e la sottoscrizione delle quote; ha tuttavia evidenziato che il primo e più rilevante aspetto, trattato dalla sentenza di primo grado – che doveva essere dunque confermata atteneva invece alla prova della colpa dell’istituto bancario, prova invece assente; ha infatti osservato che la banca (e dunque anche l’COGNOME) avevano provato la dovuta diligenza nella negoziazione del bonifico che era avvenuta nei quattro giorni lavorativi successivi, previsti dalle norme bancarie allora vigenti e che nessuna prova era stata fornita dal COGNOME in ordine al fatto di avere avvisato la banca di necessitare di una negoziazione più rapida; ha ulteriormente precisato che l’ordine di bonifico, datato 9 novembre 1998 (cioè la medesima data in cui il COGNOME avrebbe preteso di collocare la richiesta di accredito del bonifico alla società presso la quale operare la transazione finanziaria), non era stato siglato ‘urgente’ e la dizione ‘valuta per il beneficiario compensata’ riguardava incontestabilmente il calcolo degli interessi; ha concluso dunque nel senso che era risultata
provata la diligenza nell’effettuazione della operazione da parte della banca, mentre non era stato provato il fatto costitutivo della specifica richiesta di immediata negoziazione.
La sentenza, pubblicata il 6.5.2019, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso. COGNOME ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 385 cod. proc. civ..
1.1 Osserva il ricorrente che il disposto normativo di cui all’ar t. 384 c.p.c., laddove prevede – nel caso in cui la Suprema Corte accolga il ricorso e cassi la sentenza impugnata rinviando la causa ad altro giudice l’obbligo per quest’ultimo di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di cassazione, di talchè il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione.
1.2 Evidenzia ancora il ricorrente che, diversamente da quanto opinato dai giudice del rinvio, la decisione della Corte di cassazione non aveva certo riguardato un ‘secondo aspetto’, ma al contrario l’essenziale conditio sine qua non idonea ad accogliere la domanda di merito, e cioè, detto altrimenti, un unico aspetto riguardante invero la ‘necessaria contemporaneità tra bonifico e sottoscrizione delle quote’. Non sarebbe stato pertanto consentito -precisa ancora il ricorrente -‘rispolverare’ un asserito ‘primo e più rilevante aspetto’, posto che la pronuncia del giudice di legittimità vincola al principio di diritto affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla ‘regola’ giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attendendosi agli accertamenti già compiuti nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia,
formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni varrebbe a porre nel nulla o a limitare e vanificare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità.
1.1 Il motivo è fondato.
1.1.1 Va premesso che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16660 del 06/07/2017), nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’i ndagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 03/06/2020).
1.1.1 Orbene, risulta evidente che nel caso di specie la ragione della cassazione con rinvio sia stata determinata dall’accoglimento del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. con la conseguenza che il giudice del rinvio sarebbe stato investito di un potere più ampio di valutazione e di accertamento dei fatti rispetto alla ipotesi di cassazione determinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c.
Tuttavia tale maggiore libertà di manovra non si può spingere fino al punto di determinare una assoluta non valutazione dell’accertamento contenuto nel provvedimento cassatorio, come invece avvenuto proprio nel caso in esame ove la Corte di appello ha completamente trascurato quanto affermato dalla Corte di legittimità e ha deciso la causa sotto altro profilo, dimenticando il dictum di questa Corte di cassazione.
1.1.2 Nell’ordinanza sopra ricordata emessa da questa Corte e posta alla base della riassunzione del giudizio, era stato infatti accertato che ‘ il regolamento
disciplinante la sottoscrizione del fondo in questione è del tutto univoco nello stabilire che la sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore della quota di partecipazione’ . L’effettivo compimento del versamento integra, dunque, la condizione senza la quale la sottoscrizione delle quote e la presentazione della domanda relativa rimangono eventi privi di ogni significato al riguardo e, in quanto tali, affatto inutili ‘ (cfr. ord. 30904/2017) . È stato altresì evidenziato sempre nell’arresto da ultimo menzionato che l a Corte fiorentina aveva ritenuto «dirimente» – al punto da rendere «del tutto inutile l’esame delle doglianze (altrove rivolte) mosse dall’appellante» – il seguente rilievo: «anche ipotizzando un colpevole ritardo della banca nel rendere materialmente disponibile alla data del 09/11/1998» (data di emissione dell’ordine di bonifico) «la somma presso la RAGIONE_SOCIALE» (beneficiario del bonifico medesimo, come funzionale alla sottoscrizione delle quote), «il fatto che la ricezione della domanda di sottoscrizione sia avvenuta in data 12/11/1998 interrompe ogni rapporto causale fra il comportamento della banca e il fatto che la «data riferimento valore quota” sia stata dalla RAGIONE_SOCIALE” beneficiaria del bonifico in questione «individuata al 12/11/1998, non essendo prima di tale domanda prevenuta la domanda di sottoscrizione» (vedi sempre motivazione di Cass. ord. 30904/2017). Secondo la Corte territoriale, nel provvedimento poi cassato, il ritardo della Banca nell’eseguire il bonifico non avrebbe potuto assumere nessuna incidenza causale, posto che – nel giorno in cui aveva impartito l’ordine di bonifico (9 novembre) NOME COGNOME non aveva comunque presentato domanda di sottoscrizione delle quote del fondo (cosa materialmente avvenuta il 12 novembre).
1.1.3 Ciò posto e ricordato, questa Corte di cassazione, investita dell’impugnazione della predetta sentenza di merito ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha al contrario ritenuto che ‘ il tempo di esecuzione del bonifico da parte della banca ‘ si ponesse ‘ come radice causale del tempo della sottoscrizione delle quote, essendo pacifico che NOME COGNOME sottoscrisse le quote nello stesso giorno in cui il bonifico ricevette effettiva esecuzione ‘ .
1.1.4 Ne consegue che, diversamente da quanto opinato dai giudice del rinvio, la decisione della Corte di cassazione non aveva certo riguardato un ‘secondo aspetto’, ma al contrario l’essenziale conditio sine qua non idonea ad accogliere la domanda di merito, e cioè, detto altrimenti, un unico aspetto riguardante invero la ‘necessaria contemporaneità tra bonifico e sottoscrizione delle quote’. Nel valorizzare, dunque, da parte della Corte toscana, nel provvedimento qui di nuovo ricorso, un asserito ‘primo e più rilevante aspetto’, i giudici del rinvio hanno dunque completamente disatteso il dictum contenuto nel provvedimento cassatorio, tenendo in non cale l’accertamento e la statuizione dei giudici di legittimità.
1.1.5 A ciò va aggiunto che – ferma la sussistenza del nesso causale, per come precisato da questa Corte nel provvedimento cassatorio – la valutazione della responsabilità della banca avrebbe dovuto prendere le mosse dal predetto accertamento e dai suoi presupposti (regolamento, contestualità bonifico rispetto alla sottoscrizione) al fine di verificare se la banca fosse stata comunque adempiente o dovesse conoscere i tempi concentrati dell’operazione di bonifico e di investimento finanziario. Percorso argomentativo, invece, non seguito dalla Corte territoriale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8.9.2023