Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33346 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2446/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
MASSA DEI CREDITORI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA presso la CORTE D’ APPELLO DI VENEZIA, RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-intimati- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 3318/2018 depositato il 01/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con decreto in data 19-9-2013 la corte d’appello di Venezia respinse il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE) contro l’om ologazione del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ( breviter LAS).
Il decreto venne impugnato con ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso, affidato a tre motivi, è stato accolto da questa Corte con l’ ordinanza n. 15414 del 2018 in relazione al terzo mezzo, per avere la corte
d’appello errato nel ritenere non obbligatorio l’accantonamento prudenziale per il credito erariale (contestato) di 1.077.358,15 EUR.
Con riguardo ai crediti tributari, vigendo la norma speciale RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, questa Corte ha affermato che il tribunale era tenuto a operare l’accantonamento in via provvisoria, sebbene potesse poi comunque determinarne le modalità.
Nel giudizio riassunto la corte d’appello di Venezia ha disposto l’accanto namento osservando che nelle more era intervenuta – del resto – anche la sentenza tributaria di secondo grado, RAGIONE_SOCIALEa commissione regionale del Veneto, confermativa RAGIONE_SOCIALEa debenza del carico fiscale.
Ha peraltro altresì esaminato la questione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza di tale statuizione sul giudizio di fattibilità del concordato, affermando che le somme così prudenzialmente accantonate, per quanto idonee a garantire il pagamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di riscossione, non erano tali da garantire l’ attuazione concreta del piano concordatario nei termini in cui lo stesso era stato sottoposto all’approvazione dei creditori. Sicché ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo e rimesso gli atti al tribunale di Venezia per le statuizioni consequenziali.
Il decreto è stato impugnato per questa parte con ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEa LAS.
Il ricorso è stato affidato a sette motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso e lo stesso ha fatto la RAGIONE_SOCIALE.
I restanti intimati non hanno svolto difese.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
I. – Nei primi tre motivi la ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 cod. proc. civ., 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., assume nel complesso che sia illegittima la statuizione con la quale la corte d’appello ha fatto rifluire sul giudizio di fattibilità del concordato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE‘accantonamento di cui alla citata ordinanza di questa Corte. Ciò -ella dice – non sarebbe stato possibile perché la stessa ordinanza rescindente
aveva a sua volta rigettato l’antecedente motivo di ricorso allora formulato da RAGIONE_SOCIALE a proposito RAGIONE_SOCIALEa anzidetta valutazione di fattibilità.
Col quarto motivo la ricorrente in ordine alla medesima statuizione denunzia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Col quinto mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 180 legge fall. in quanto gli accantonamenti per i crediti contestati presuppongono -semmai -l’omologazione del concordato, e quindi conseguono necessariamente all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua fattibilità.
Col sesto e col settimo mezzo infine denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 182-bis legge fall., 185 e 186 stessa legge, a proposito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento di non fattibilità come conseguenza del consequenziale difetto di liquidità destinata a garantire la soddisfazione dei creditori nei termini previsti dal piano in rapporto agli obiettivi prefissati.
II. – I primi tre motivi, esaminabili unitariamente per connessione, sono fondati.
III. – Il precedente decreto RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello è stato cassato in accoglimento del terzo motivo del ricorso allora proposto da RAGIONE_SOCIALE, che aveva denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 180 legge fall.
Con la stessa pronuncia di contro questa Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, a proposito RAGIONE_SOCIALE‘assunto, esposto in entrambi i motivi sotto diversa prospettiva, RAGIONE_SOCIALE‘omissione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di verificare che il concordato fosse idoneo a realizzare la sua funzione economica di regolazione RAGIONE_SOCIALEa crisi, in un lasso di tempo ragionevolmente breve, con il soddisfacimento di tutti i crediti concorsuali (v. Cass. Sez. U n. 1521-13).
Tale giudizio l’ordinanza cui si deve il rinvio ha esplicitamente ritenuto ‘ interamente compiuto ‘ da parte del giudice di secondo grado.
Ne segue che era precluso alla corte d’appello, nella sede del rinvio, riformulare il giudizio sulla fattibilità del concordato onde pervenire a una difforme valutazione a tal riguardo.
Lo era perché il principio di diritto (art. 384 cod. proc. civ.) vincolava il giudice del rinvio a decidere in conformità del mero obbligo per il debitore
predisponente il concordato di operare l’accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme richieste in relazione al credito tributario, contestato e ancora sub iudice nella sede propria.
IV. – Erra la corte territoriale nel dire che, invece, la rivisitazione del giudizio di fattibilità del concordato si rendeva necessaria come conseguenza RAGIONE_SOCIALEa decisione relativa all’obbligo di accantonamento.
Così come erra la controricorrente avvocatura erariale nel dire che un nuovo accertamento di fatto si sarebbe imposto come conseguenza dei nuovi termini giuridici RAGIONE_SOCIALEa controversia, in ossequio al principio di diritto.
Non è così da nessun punto di vista.
Non dal primo, perché l a valutazione relativa all’obbligatorietà o meno degli accantonamenti è stata fatta, dalla ripetuta ordinanza n. 15414-18, a valle del rigetto del motivo afferente alla non fattibilità del concordato, e dunque ferma restando l’irrevocabilità del giudizio in ordine all’omologazione (art. 180 legge fall.). In pratica è sta ta fatta sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘omologazione stessa e sul solo rilievo che le somme spettanti a ll’erario in quanto creditore contestato fossero poi depositate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Non dal secondo perché in generale il giudice del rinvio, ove la decisione sia stata annullata (come nella specie) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ha il potere di effettuare nuovi accertamenti di fatto solo nei limiti di quanto demandato dalla Cassazione, esplicitamente o implicitamente.
V. -È bene ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza o l’ordinanza di cassazione abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi RAGIONE_SOCIALEa controversia ovvero per l’una e per l’altra ragione.
Nella prima ipotesi, che è quella che qui rileva, il giudice di rinvio è tenuto soltanto a uniformarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre nella seconda ipotesi, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in
relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e decadenze già verificatesi: solo nella terza ipotesi, la potestas iudicandi da estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti e anche la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe preclusioni e decadenze pregresse (v. ex aliis Cass. Sez. 3 n. 17240-23, Cass. Sez. 2 n. 44820, Cass. Sez. L n. 27337-19).
VI. – Nel caso concreto ricorreva la prima ipotesi.
Non solo, ma dal rigetto RAGIONE_SOCIALE‘afferente secondo motivo del ricorso allora proposto da RAGIONE_SOCIALE era chiaramente evincibile l ‘ irrevocabilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa statuizione già assunta a proposito RAGIONE_SOCIALE‘omologabilità del concordato; cosa che supponeva di dire che nessun ulteriore accertamento potesse considerarsi demandato -neppure implicitamente -in ordine al giudizio di fattibilità.
I restanti motivi sono assorbiti.
La sentenza va cassata senza rinvio per ciò che attiene alla statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘omologazione, visto che questa statuizione era preclusa.
L’andamento RAGIONE_SOCIALEa controversia nell a fase anteriore, in rapporto a una statuizione assunta sul diretto presupposto RAGIONE_SOCIALEa possibilità di rivalutazione di un profilo non consegnato al rinvio, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
p.q.m.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la statuizione relativa al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di omologazione del concordato preventivo; compensa per intero le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione civile, addì