Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19584 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32504/2020 R.G. proposto da :
COGNOME SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 244/2020 pubblicata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n.244/2020 pubblicata il 26/06/2020, ha rigettato il gravame proposto da COGNOME nella controversia con l’I .RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’accertamento della non debenza dei contributi previdenziali pretesi per il periodo agosto/settembre 2009.
Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda proposta da COGNOME
Per la cassazione della sentenza ricorre la COGNOME con ricorso affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. IRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.158 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ. Deduce la nullità della sentenza per vizio della costituzione del giudice d’appello, siccome al collegio decidente ha partecipato ─ nella qualità di relatore e estensore ─ un giudice ausiliare nominato ex artt.63 e 64 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., 112, 113, 115, 116, 244 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la corte territoriale ha omesso l’esame del materiale probatorio prodotto, e ha fondato il suo giudizio sulla base di «prove inesistenti».
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ., degli artt.1361 e segg. cod. civ., dell’art.116 comma 8 lettera b) della legge n.388/2000, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento alla eccezione di erronea determinazione dei contributi maturati sui presunti compensi erogati e denunciati e la violazione del principio secondo il quale le sanzioni non possono essere superiori al 40% dell ‘ammontare dei contributi.
Con il quarto motivo la ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt.62-72 del d.l. n. 69/2013, con riferimento agli artt.3, 25, 106 comma secondo e 111 Cost.
Il primo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione.
La Corte costituzionale, nella sentenza n.41/2021, ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)».
Nel § 23 del Considerato in diritto la Corte costituzionale ha ritenuto che: « Un’analoga prescrizione limitativa allo scopo di evitare, nell’immediato, un pregiudizio all’amministrazione della giustizia -è possibile anche nell’attuale contesto normativo, che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116 del 2017), la cui completa entrata in vigore è già differita per
vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale decreto legislativo) e che è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma, all’esame del Parlamento (d.d.l. n. S1516, testo unificato dei d.d.l. numeri 1438, 1555, 1582 e 1714). Sicché l’illegittim ità costituzionale della normativa censurata può essere dichiarata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati dal citato art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, così riconoscendo ad essa -per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale -una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost.
In tale periodo rimane -anche con riguardo ai giudizi a quibus -legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. Può ripetersi in proposito -mutatis mutandis -quanto già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 103 del 1998 in riferimento ad altra figura di magistrato onorario del quale comunque è stata garantita «l’imparzialità della funzione giudicante attraverso gli istituti dell’astensione e della ricusazione, rimedi bastevoli a questo proposito».
8. Nel caso in esame al collegio decidente ha partecipato un solo giudice ausiliario, ed il procedimento è stato definito il 26/06/2020. Avuto riguardo alla pronuncia della Corte costituzionale sopra citata, i due motivi di ricorso devono essere rigettati, non essendosi configurato un vizio di costituzione del giudice tale da travalicare la «temporanea tollerabilità costituzionale» divisata dal giudice delle
leggi.
Il secondo motivo è inammissibile. La corte territoriale ha correttamente posto a carico dell’I .N.P.S., ossia il titolare della pretesa creditoria, l’onere d i provare la sussistenza dei fatti
costitutivi della pretesa previdenziale. All’esito, ha ritenuto provati i fatti costitutivi sulla base delle fonti di prova specificamente indicate in motivazione, apprezzate nei limiti stabiliti dall’art.116 comma primo cod. proc. civ. Il motivo si risolve, in larga parte, nella rivalutazione dei fatti storici già accertati dai giudici del merito, non sindacabili in questa sede se non nelle ipotesi di violazione delle specifiche regole di assunzione e valutazione delle prove; censure che non formano oggetto del motivo di ricorso.
10. Il terzo motivo è inammissibile. Quando alla pretesa violazione dell’art.112 cod. proc. civ. è inammissibile, ex art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ., perché il ricorrente non trascrive né localizza l’eccezione a suo dire proposta e obliata. Peraltro è appena il caso di rilevare che la corte territoriale ha statuito sull’eccezione, ritenendo di non procedere alla rideterminazione dei contributi in considerazione della genericità della eccezione stessa.
Analoghe considerazioni valgono per la parte restante del motivo. Anche con riferimento al calcolo delle sanzioni la corte territoriale ha ritenuto la genericità dell’eccezione. Deve poi rilevarsi che il motivo non si confronta con la ratio decidendi, perché la corte territoriale ha determinato le sanzioni ritenendo non applicabile la regola del cumulo formale, ex art.39 commi 1 e 2 d.l. n. 112/2008, ed il motivo di ricorso non censura in parte qua il percorso argomentativo.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.