Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5604 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5604 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 482 del ruolo generale dell’anno 2022
, proposto da
COGNOME NOME , nata a Vallerotonda DATA_NASCITA (C.F. CODICE_FISCALE), residente in Cassino, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente, congiuntamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, per procura speciale in calce al ricorso, i quali dichiarano rispettivi domicili digitali alle caselle PEC EMAIL e EMAIL pec.EMAIL e recapiti: fax 06682158440776999906.
Ricorrente
contro
Comune di Vallerotonda (C.F.: CODICE_FISCALE) in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, con sede in INDIRIZZO Vallerotonda (INDIRIZZO), INDIRIZZO, autorizzato a stare in giudizio in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 07.01.2022, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Cassino, e con questi elettivamente
domiciliato presso lo studio del suo procuratore sito in INDIRIZZO Cassino (FR), INDIRIZZO. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: EMAIL – fax. n. NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 6773 depositata il 15 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Cassino il Comune di Vallerotonda deducendo di aver appreso che il fondo di sua proprietà sito nel predetto Comune era stato utilizzato per la realizzazione di un parcheggio pubblico, senza che ad essa attrice fosse mai data comunicazione del procedimento ablativo.
A seguito di un accesso agli atti essa aveva appurato che, pur in presenza del certificato catastale acquisito dal Comune che attestava correttamente la sua qualità di intestataria del suolo come ‘ COGNOME NOME ‘, nel piano particellare il proprietario era indicato come ” COGNOMENOME ” ed anche le successive notifiche, tutte per affissione all’Albo del Comune, nonché il verbale di immissione in possesso, erano intestati o diretti parte a ‘ COGNOME NOME ‘ e parte a ‘ COGNOME NOME, NOME. Tanto premesso, chiese al giudice adito di condannare il convenuto a restituire il bene o a risarcire il danno.
2 .- Poiché il Comune si era costituito eccependo la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, il Tribunale emise dapprima una sentenza non definitiva (n° 226 del 2009), con la quale -premesso che l’attività amministrativa si era svolta in carenza assoluta di potere, in quanto l’azione amministrativa era stata condotta senza la corretta
identificazione del destinatario di essa -dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario e con separata ordinanza dispose c.t.u.
Successivamente, con sentenza definitiva n° 408/2015 -premesso che la prima decisione non faceva stato sull’ an della domanda, trattandosi di pronuncia dichiarativa della sola giurisdizione -rigettò la domanda della COGNOME, sul rilievo che l’avviso, col quale il Comune aveva reso noto che era a disposizione presso la segreteria la documentazione relativa al procedimento di espropriazione, era stato comunicato, mediante pubblico avviso, nell’Albo pretorio del Comune, come disposto dal d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 in caso di destinatari superiori a cinquanta: con la conseguenza che la procedura si era legittimamente svolta e l’attrice non aveva diritto al risarcimento del danno.
3 .-L’appello proposto dalla COGNOME veniva respinto dalla Corte romana con la sentenza indicata in intestazione e qui gravata.
Avverso tale ultima decisione ha interposto ricorso per cassazione la soccombente, affidando l’impugnazione a quattro mezzi illustrati da memoria.
Resiste il Comune con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’improcedibilità, l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2609 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n° 3 dello stesso codice.
La sentenza non definitiva si porrebbe in insanabile contraddizione con quella definitiva.
Nella prima, il giudice non avrebbe solo interpretato la domanda, ma avrebbe stigmatizzato l’azione amministrativa statuendo che essa si era
svolta in carenza assoluta di potere; nella seconda decisione, invece, il giudice avrebbe ritenuto legittima l’azione, sul rilievo dell’irrilevanza dell’errore nell’indicazione del nome dell’ablata.
La Corte d’appello, investita sul punto col primo motivo di appello, l’avrebbe erroneamente respinto, osservando che il Tribunale con la sentenza non definitiva si era pronunciato solo sulla questione di giurisdizione e non nel merito.
5 .-Il mezzo è fondato e determina l’assorbimento degli altri tre.
Il giudice del merito, quando decide sulla giurisdizione o sulla competenza, deve necessariamente svolgere un accertamento di fatto al fine di pronunciarsi sulla questione.
Nell’ipotesi in cui la decisione sulla questione pregiudiziale di rito sia nel senso della affermazione della propria competenza o della propria giurisdizione e tale pronuncia assuma la forma della sentenza non definitiva (con contestuale ordinanza di prosecuzione del giudizio), occorre stabilire se l’accertamento di fatto compiuto ai fini della decisione pregiudiziale possa essere rimesso in discussione nel prosieguo del giudizio e, segnatamente, nella sentenza che definisce la causa.
Ora, mentre nel caso della pronuncia sulla competenza, l’art. 38, ultimo comma, del cod. proc. civ. prevede che la questione sia decisa ‘ in base a quello che risulta dagli atti ‘ e, se reso necessario dall’eccezione del convenuto, ‘ assunte sommarie informazioni ‘, analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il giudice si pronunci sulla giurisdizione.
Sicché, data anche la contiguità degli artt. 37 e 38 del cod. proc. civ., può ritenersi che il legislatore ubi tacuit noluit .
Pertanto, se è perfettamente condivisibile l’indirizzo di legittimità (Cass., sez. I, 18 luglio 2019, n° 19472, il cui principio in tema di competenza è stato impropriamente esteso dalla Corte romana al caso della pronuncia sulla giurisdizione) -secondo il quale la sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né
esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi che abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell’accertamento della competenza e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza -ad analoga conclusione non pare di potersi pervenire nel caso in cui il giudice esamini i fatti processuali al fine di decidere la questione di giurisdizione, non essendovi per questa ipotesi una disposizione analoga all’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.
Inoltre, sempre secondo l’indirizzo di legittimità, la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda (come recita l’art. 386 cod. proc. civ.) e, pertanto, essa non può dirsi avulsa dal caso concreto.
Ne deriva che, se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia ” panprocessuale ” la questione di giurisdizione rispetto al dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione (Cass., sez. I, 20 aprile 2021, n° 10412).
Ora, se tale principio vale per la pronuncia delle Sezioni Unite, a maggior ragione vale per il giudice del merito, che, a differenza della Corte di cassazione, è tenuto a compiere un accertamento di fatto ai fini della decisione sulla giurisdizione.
Né quanto sopra esposto trova smentita nell’art. 59, quinto comma, della legge 18 giugno 2009 n° 69, il quale, com’è noto, prevede che nell’ipotesi in cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione e la parte più diligente riproponga la domanda davanti a quello dichiarato giurisdizionalmente competente -‘ le prove raccolte nel processo davanti
al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ‘.
Infatti, anche a prescindere dalla diversità dell’ipotesi considerata dall’art. 59, quinto comma, rispetto a quella della presente lite, la norma si preoccupa di lasciare libero il secondo giudice, davanti al quale è trasferito il processo, nella valutazione delle prove precedentemente assunte, ma non autorizza affatto la rimessione in discussione degli accertamenti fattuali svolti dal primo giudice a fondamento della sua decisione sulla giurisdizione.
Tornando ora al caso in esame, la sentenza non definitiva ha affermato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla base di elementi di fatto che, in assenza di riserva d’appello o di appello immediato, erano coperti dal giudicato e non potevano, pertanto, essere ridiscussi nella successiva fase del processo che ha condotto alla sentenza definitiva.
Ne discende che quest’ultima nemmeno poteva procedere ad un accertamento diverso da quello posto a base della prima decisione.
Il motivo va, pertanto, accolto.
6 .- Col secondo motivo la COGNOME denuncia, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la errata e falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. n° 327/2001 ed il travisamento del petitum .
Nell’appello la ricorrente aveva censurato la sentenza del Tribunale che aveva escluso rilevanza all’erronea indicazione del nome della COGNOME nel piano particellare e la Corte aveva rigettato il motivo di gravame sul punto osservando che il Comune, essendovi oltre cinquanta proprietari da espropriare, aveva legittimamente dato comunicazione dell’avvio del procedimento mediante affissione all’albo comunale e pubblicazione sul quotidiano ‘ Ciociaria oggi ‘ (ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n° 327/2001); che l’erronea indicazione della destinataria (come ‘ COGNOME NOME ‘) non era tale da rendere la comunicazione inidonea allo scopo, tenuto conto dell’esatta indicazione delle particelle di terreno, che
consentivano di individuare il proprietario; che le eccezioni relative alle omesse comunicazioni degli atti della procedura ablativa previste dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n° 327/2001 erano state tardivamente introdotte nella memoria di replica.
Così facendo, la Corte avrebbe travisato il senso della domanda, nella quale si chiedeva di accertare che l’attività espropriativa era stata avviata e proseguita non nei confronti di ‘ COGNOME NOME ‘, ma di altre persone, ossia nei confronti di ‘ COGNOME NOME ‘ (nominativo non riconducibile alla ricorrente) o ‘ COGNOME NOME ‘ (indicazione che conteneva addirittura un riferimento a due persone distinte).
Col terzo mezzo la ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., si duole della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’erronea applicazione del divieto dei nova o della mutatio libelli .
Col l’appello la COGNOME aveva censurato la prima decisione deducendo che, oltre all’avviso dell’art. 11 del d.P.R. n° 327/2001, erano stati omessi anche l’avviso di deposito degli atti previsti dall’art. 16 e l’avviso della data in cui è divenuta efficace l’approvazione del progetto definitivo, ex art. 17.
La Corte territoriale aveva respinto tali censure ritenendole tardivamente formulate, senza avvedersi, tuttavia, che la doglianza era stata formulata già nella citazione, nella quale la COGNOME lamentava che ‘ mai le fosse stato notificato alcun atto relativo a procedura ablativa ‘.
Con tale espressione essa intendeva riferirsi a tutte le comunicazioni e notificazioni del procedimento amministrativo, con la conseguenza che nelle difese finali furono solo specificati quali atti avrebbero dovuto essere comunicati e quali fossero le norme violate.
Col quarto motivo la COGNOME si duole, ancora, della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Nella citazione introduttiva della lite la ricorrente aveva esposto di non aver ricevuto alcun indennizzo per l’occupazione illegittima del fondo, sul rilievo che il fondo fosse inutilizzato.
Con l’appello essa aveva fatto osservare che non le era stato notificato nemmeno l’atto di determinazione provvisoria dell’indennizzo e che il Comune non le aveva pagato alcuna indennità.
La Corte territoriale aveva respinto il motivo, osservando che la sentenza del Tribunale aveva riportato le deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, i quali avevano confermato che il suolo era in stato di abbandono, e la relazione del c.t.u., dalla quale emergeva che sul fondo non vi erano relitti e che il terreno era inedificabile.
7 .- Come già sopra anticipato, i motivi da due a quattro sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
8 .- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2026, nell’adunanza camerale della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME